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L. 28 agosto 1989, n. 312. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
207 del 5 settembre 1989). (Entrata in vigore il 15 giugno 1990)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e le Filippine per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia
e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica delle Filippine, Desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, Hanno
convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili, nonché le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi
e dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne le Filippine: l'imposta sul reddito applicata dalle Filippine (qui di seguito
indicata quale "imposta filippina"); b) per quanto concerne l'Italia: 1)
l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenute alla fonte (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Filippine" designa la Repubblica delle Filippine;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, le Filippine o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone che è considerata come un ente ai fini dell'imposizione;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali o cittadini" designa: 1) le persone fisiche che hanno
la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche,
società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne le
Filippine, il Segretario per le Finanze o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di
detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Se la sede
della direzione effettiva non può essere determinata, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione, di montaggio o di installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi, ovvero
un'attività di supervisione o di consulenza ad esso collegata, quando tale attività si
protrae per un periodo superiore ai sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna occasionale di
merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini del deposito, di esposizione o di consegna occasionale; c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche
o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui la paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività .
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto di
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del
suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della
navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili provenienti da fonti situate in
uno Stato contraente e realizzati da un'impresa dell'altro Stato contraente in dipendenza
dell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale possono
essere tassati nel detto primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere: a)
per quanto concerne le Filippine, il minore importo tra: i) l'1,50 per cento dell'entrata
lorda derivante da fonti situate nelle Filippine; e ii) la più bassa aliquota
dell'imposta filippina applicata su tali utili realizzati da un'impresa di uno Stato terzo
; b) per quanto concerne l'Italia, il minore importo tra: i) l'ammontare equivalente
all'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate in Italia e; ii)
l'ammontare equivalente della più bassa aliquota dell'imposta filippina applicata su tali
utili derivanti da fonti situate nelle Filippine e realizzati da un'impresa di uno Stato
terzo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non riguardano l'imposizione della società per gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
4. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i proventi assimilati ai redditi delle azioni in base alla legislazione
fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione .
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che
impedisca ad uno Stato contraente di applicare, sui profitti di una società attribuibili
a una stabile organizzazione situata in detto Stato, un'imposta supplementare rispetto
all'imposta che sarebbe applicabile sui profitti di una società di detto Stato, a
condizione che l'imposta supplementare così applicata non ecceda il 20 per cento
dell'ammontare dei predetti profitti che non sono stati assoggettati alla citata imposta
supplementare nei precedenti anni imponibili. Ai fini della presente disposizione, il
termine "profitti" indica gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione
in uno Stato contraente nel corso di un anno e degli anni precedenti al netto di tutte le
imposte applicate da detto Stato sugli utili stessi, fatta eccezione per la menzionata
imposta supplementare.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi relativi a pubbliche
emissioni di obbligazioni di prestiti o titoli analoghi pagati da un residente di uno
Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente ed il 15% dell'ammontare degli
interessi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi
concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi dei titoli del debito
pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti
relativi a tali titoli, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi
provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per
le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere: a) per quanto concerne le Filippine, il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
canoni, nel caso in cui i canoni siano pagati da un'impresa registrata presso il Comitato
degli Investimenti delle Filippine ed impegnata in settori preferenziali di attività,
nonché nel caso in cui si tratti di canoni relativi a pellicole cinematografiche o
a registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive; b) in tutti gli altri casi, il
25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni .
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o
non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e
che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione,
compresi gli utili provenienti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da
sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro
Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi od aeromobili utilizzati
in traffico internazionale e dei beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili
soltanto nello Stato contraente ove è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una società, i cui beni sono
costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono
imponibili in detto Stato. Gli utili provenienti dalla alienazione di una partecipazione
in una società di persone (partnership) o in una associazione commerciale (trust), i cui
beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono
imponibili in detto Stato. 4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene
diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato
contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Servizi
personali
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo
in detto Stato, a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se
i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono
tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi
quelli professionali) prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo
Stato contraente se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è
residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una
stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. L'espressione "servizi professionali" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono
imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 15. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione o del Collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 16. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le
prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli
articoli 7 e 14.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni, gli utili, gli stipendi,
i salari o gli altri redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi
ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità in uno Stato contraente sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il soggiorno nel primo Stato contraente
è finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua
suddivisione politica o di un suo ente locale o di un altro suo ente o organismo non
avente scopo di lucro.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da
prestazioni personali in uno Stato contraente degli artisti dello spettacolo e degli
sportivi, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo
sportivo medesimo, detto reddito, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, è
imponibile soltanto nell'altro Stato contraente se la suddetta persona è finanziata
essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente, di una sua suddivisione
politica o di un suo ente locale o di un altro suo ente o se la suddetta persona è un
organismo non avente scopo di lucro.
Art. 17. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni, e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 18. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il
beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 19. Professori e
insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare presso una università,
collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che è residente dell'altro Stato
contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle
remunerazioni ricevute per tale insegnamento.
Art. 20. Studenti ed
apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente in uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in
questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un
apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna
nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla
propria formazione professionale riceve per prestazioni personali temporanee in detto
altro Stato non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali prestazioni
personali siano connesse con i suoi studi o con la propria formazione professionale o che
le remunerazioni di tali prestazioni costituiscano un'integrazione delle risorse
necessarie a sopperire alle spese di mantenimento.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto o il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Art. 22. Metodo per
evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella
Repubblica delle Filippine, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta filippina sul reddito, ma l'ammontare
della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del
reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito
venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Conformemente alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione delle
Filippine (così come può essere modificata di volta in volta senza che ne sia modificato
il principio generale) le Filippine accordano ad un cittadino o ad un residente delle
Filippine la deduzione dall'imposta filippina di un ammontare corrispondente alle imposte
pagate o maturate in Italia e, per quanto riguarda una società delle Filippine che
detiene più del 50% delle azioni con diritto di voto di una società dalla quale
percepisce dividendi in ciascun anno imponibile, accordano la deduzione di un ammontare
corrispondente alle imposte pagate o maturate in Italia dalla società residente in Italia
che paga tali dividendi sugli utili con i quali detti dividendi sono pagati. Tale
ammontare corrispondente è calcolato sulla base dell'imposta pagata o maturata in Italia,
ma la deduzione non può eccedere le limitazioni (previste ai fini delle limitazioni della
deduzione dell'imposta filippina dovuta sui redditi provenienti dall'Italia e sui redditi
derivanti da fonti situate fuori delle Filippine) stabilite dalla legislazione delle
Filippine per l'anno imponibile. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo,
qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato
contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in
base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o in parte si
considerano pagate per un ammontare non superiore: a) al 25 per cento dell'ammontare lordo
dei dividendi di cui all'articolo 10; b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi di cui all'articolo 11; e c) i) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni
di cui al paragrafo 2 a) dell'articolo 12 o ii) al 25 per cento dell'ammontare lordo dei
canoni di cui al paragrafo 2 b) dell'articolo 12.
Art. 23. Non-discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che
impediscano alle Filippine di limitare ai loro nazionali l'applicazione degli incentivi
fiscali concessi in base alla legislazione interna .
6. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di
impedire che le Filippine assoggettino ad imposizione i propri cittadini conformemente
alla legislazione interna.
7. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte cui
si applica la presente Convenzione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente dello Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso
ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due
anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non
conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione .
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il
raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione
formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 26. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla
applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Manila non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al 1ø gennaio
dell'anno solare nel quale a luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; e b) con
riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente
al, 1ø gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica.
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente
può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere del quinto
anno dello scambio degli strumenti di ratifica notificarne la cessazione all'altro Stato
contraente e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e b)
con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
Fatto in duplice esemplare a Roma il
giorno 5 dicembre del 1980, nelle lingue inglese ed italiano, entrambi i testi facenti
egualmente fede.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
delle Filippine per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito. Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra
la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni e
per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno
convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della
detta Convenzione. Resta inteso:
a) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 5, se le attività dell'agente sono
esercitate interamente o quasi interamente nell'interesse dell'impresa, egli non può
essere considerato un'intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del
paragrafo stesso nel caso in cui venga provato che le transazioni tra l'intermediario e le
imprese non sono effettuate in condizioni di piena indipendenza;
b) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 l'espressione "spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" designa le spese
direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione e, per quanto concerne
i canoni, le provvigioni e gli interessi, esse sono ammesse soltanto nei limiti
dell'effettivo ammontare rimborsato.
c) che, con riferimento al paragrafo 2 a) dell'articolo 8 l'"entrata lorda" è
determinata soltanto in base alla dichiarazione delle imprese fatta in conformità alla
Revenue Regulation n. 3-76;
d) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 10, i dividendi ivi indicati sono
imponibili per quanto concerne le Filippine in conformità dell'articolo 7 o dell'articolo
14 a seconda del caso;
e) che, con riferimento al paragrafo 2 b) dell'articolo 12, nel caso in cui le filippine
convengano un'aliquota di imposta più bassa sui canoni dello stesso genere pagati in
analoghe circostanze ad un residente di uno Stato terzo, tale più bassa aliquota si
applicherà anche ai residenti dell'Italia;
f) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 23, la legislazione attuale delle
Filippine è costituita dalla: i) legge sull'incentivazione degli investimenti (Republic
Act No. 5186, e successive modifiche); ii) legge sull'incentivazione delle esportazioni
(Republic Act No. 6135, e successive modifiche); iii) legge sull'incentivazione del
turismo (Presidential Decree 535); IV) legge sull'incentivazione degli investimenti
agricoli (Presidential Decree No. 1159);
g) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'art. 24, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerna una applicazione
delle imposte non conforme alla Convenzione;
h) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 24, qualsiasi accordo raggiunto dopo
la scadenza dei termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti non
sarà applicato;
i) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 27 non impediscono alle competenti
autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione. Fatto in
duplice esemplare a Roma il giorno 5/XII del 1980, nelle lingue inglese ed italiana,
entrambi i testi facenti egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma
il 5 dicembre 1980 (Gazz. Uff. n. 233 del 5 ottobre 1990). Il giorno 15 giugno 1990 ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle
Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre
1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1989, n. 312, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1989. In
conformità all'art. 28, la convenzione è entrata in vigore il giorno 15 giugno 1990.
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