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L. 28 agosto 1997, n. 309. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati arabi
uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad
Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (S.O. n. 187/L alla Gazz. Uff. n. 218 del 18
settembre 1997). (Entrata in vigore il 5 novembre 1997)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Capitolo I CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne gli Emirati Arabi Uniti: 1 - imposta sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche; 2 - l'imposta sulle società, ancorché riscosse mediante ritenuta alla
fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta emiratina") b) per quanto
concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in
aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "E.A.U." designa gli Emirati Arabi Uniti e, usato in senso
geografico, designa il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, compresi il mare
territoriale e le zone sottomarine, nonché la zona economica esclusiva e la
piattaforma continentale su cui gli E.A.U. esercitano diritti di sovranità, in
conformità alla legislazione interna ed al diritto internazionale concernenti la ricerca
e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque,
nel fondo e nel sottosuolo marini;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto
concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; ii. le persone giuridiche, le società di persone e
le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i. per quanto concerne gli
Emirati Arabi Uniti, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; ii.
per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato
contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è
attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si
applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4 Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di
ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano
da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati
contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non è
possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il proprio centro di
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore a nove mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di
pubblicità, raccolta di informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che
abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle
dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Articolo 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione a dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi del beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano parimenti alla Gulf Air, ma
solamente in relazione agli utili attribuibili per statuto al partner E.A.U.
Articolo 9 Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il
25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili
con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Articolo 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è
l'effettivo beneficiario. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di
comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio
di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula
o di un processo segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni e tali
canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Articolo 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in
ogni periodo di dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato, e b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della
radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui sono svolte le
prestazioni dell'artista o dello sportivo.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di
cui al paragrafo 1 del presente Articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi
culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta
nello Stato contraente nel quale dette attività sono svolte.
Articolo 18 Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i) abbia la nazionalità di detto
Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 Professori e
insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di
istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro
Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente
alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Articolo 21 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista
il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai
fini di istruzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee
rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a
condizioni che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le
remunerazioni per tali prestazioni siano necessarie per integrare le risorse destinate al
proprio mantenimento.
Articolo 22 Altri
redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il
beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a
detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono
imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in
essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, corrispettivi
delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi
corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Capitolo IV Metodi
per evitare le doppie imposizioni
Articolo 23 Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili negli "E.A.U.", l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata negli
"E.A.U.", ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta
italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla
legislazione italiana.
3. Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti: Se un residente degli Emirati Arabi Uniti
ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti devono accordare una detrazione dall'imposta
sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia.
Tale detrazione, tuttavia, non potrà essere la quota dell'imposta, calcolata negli
Emirati Arabi Uniti prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi
imponibili in Italia.
Capitolo V
Disposizioni particolari
Articolo 24 Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 5
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte posseduto o
controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
6. Le disposizioni contenute nei paragrafi precedenti del presente Articolo non
limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire
l'evasione e l'elusione fiscale.
Articolo 25 Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente, oppure, se il suo caso ricade nel
paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per risolvere il caso per
via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al
fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti l'interpretazione o
l'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché al fine di prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le
predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente. b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Articolo 27 Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. Articolo
28 Rimborsi 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte
sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui egli è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della
presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Articolo 29 Entrata in
vigore
1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento
delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente
Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data del ricevimento
dell'ultima di queste comunicazioni e le sue disposizioni si applicheranno: a) con
riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il,
o successivamente al, 1 gennaio 1993; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito
alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1
gennaio 1993.
2. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti
relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993 e fino
all'entrata in vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in
cui l'imposta è stata prelevata.
Articolo 30 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante preavviso, minimo di sei mesi
notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a
decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la
Convenzione cesserà di applicarsi, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte,
alle somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a
quello nel quale è stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta ad Abu
Dhabi, il 22 Gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice esemplare, nelle
lingue inglese, araba ed italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il
testo inglese in caso di dubbio.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO Alla Convenzione tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti e il
Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione
conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli
Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso
che:
a. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;
b. per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in
traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: (i) gli utili derivanti dal
noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, (ii)
gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora detti utili sono
occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico
internazionale di navi o di aeromobili.
c. per quanto concerne l'articolo 9, nel caso in cui da parte di uno Stato
contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro
Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia
intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le
variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con dette
persone e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si
effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25
della presente Convenzione.
d. per quanto concerne l'articolo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di detto
articolo si applicano anche alle remunerazioni percepite dagli impiegati di imprese di
trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attività nell'altro Stato
contraente.
e. per quanto concerne il paragrafo 6 dell'articolo 24, le disposizioni interne
atte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale comprendono le disposizioni relative alla
limitazione delle spese da ammettere in deduzione egli altri componenti negativi derivanti
da operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro
Stato contraente.
f. per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non
conforme alla Convenzione;
g. la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce
l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono
stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
d'imposta previste dalla Convenzione.
h. nonostante le disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione, le
disposizioni dell'articolo 8, del paragrafo 3 dell'articolo 13 e del paragrafo 3
dell'articolo 22 della Convenzione si applicano alle imposte prelevate sugli utili
derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili a partire dal
1ø gennaio 1988. Gli Stati contraenti non dovranno in alcun modo avanzare richieste di
natura fiscale relative ad ogni anno imponibile anteriore alla data di cui al presente
paragrafo.
i. resta altresì inteso che i redditi provenienti da attività petrolifere e
simili non rientrano nelle disposizioni della presente Convenzione. Fatto ad Abu Dhabi, il
22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415 in duplice esemplare, nelle lingue
inglese, araba e italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo
inglese in caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERI DEGLI AFFARI
ESTERI Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (Gazz. Uff. n. 269 del 18 novembre
1997). Il giorno 5 novembre 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto
per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Abu
Dhabi il 22 gennaio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 28 agosto
1997, n. 309, pubblicata nel supplemento ordinario n. 187/L alla Gazzetta Ufficiale n. 218
del 18 settembre 1997. In conformità all'art. 29 la convenzione è entrata in vigore in
data 5 novembre 1997. |