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L. 25 maggio 1981, n. 387. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica Italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio
1979 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 202 del 24 luglio 1981). (Entrata
in vigore il 28 aprile 1982)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7
maggio 1979.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto Desiderosi di concludere una
convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Repubblica araba d'Egitto: 1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili
[inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)]; 2)
l'imposta sul reddito da beni mobili; 3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali;
4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennità e sulle pensioni; 5) l'imposta
sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non
commerciali; 6) l'imposta generale sul reddito; 7) l'imposta per la difesa; 8) l'imposta
per la sicurezza nazionale; 9) l'imposta Jehad (per la lotta sacra); 10) le imposte
supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse
comunali). (Qui di seguito indicate quali "imposta egiziana"); b) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché riscossa
mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente
Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti
degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni di
carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Egitto" designa la Repubblica araba d'Egitto;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Egitto oppure l'Italia;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società e ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che
sia considerato persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro
Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato Contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
g) il termine "cittadini" indica: 1) tutte le persone fisiche in possesso della
nazionalità di uno Stato contraente; 2) tutte le persone giuridiche, le società e
associazioni il cui status derivi dalle leggi vigenti in uno Stato Contraente;
h) il termine "traffico internazionale" indica qualsiasi trasporto per nave o
aeromobile effettuato da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione
in uno Stato Contraente eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra i
punti nell'altro Stato Contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne
l'Egitto, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente,
le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Questo termine non
include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad imposta in detto Stato Contraente,
solo a motivo di reddito derivante da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati Contraenti, il suo status viene determinato come segue: a) detta
persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti,
è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti,
essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
Contraenti, o se non ha nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa sarà considerata residente
dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua effettiva direzione.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un'area fabbricabile
o una costruzione o un complesso che esista da più di sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha
ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per
conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile
organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto
altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlla una società
residente dell'altro Stato Contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività
in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di
per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono
imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria. Il termine include, inoltre l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi
a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti
detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura
in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. In conformità alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato
Contraente svolge attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione -
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi;
tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi
contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione
vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e
sufficiente motivo di fare diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico
internazionale sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede
dell'effettiva direzione di un'impresa.
2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a
bordo di una nave, essa sarà considerata situata nello Stato Contraente in cui si trova
il porto nazionale della nave, oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato
Contraente in cui risiede l'esercente della nave.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a pools, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attività su
scala internazionale.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro
Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di
questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente
dell'altro Stato Contraente sono imponibili in ambedue gli Stati Contraenti.
2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una società residente in Egitto ad un'altra
residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo dall'imposta sul reddito
derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa
Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica,
l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta generale sul reddito prelevata
sull'imposta complessiva può altresì essere applicata ad un tasso non superiore al 20
per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito
imponibile della società distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai
profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di fuori di
riserve accumulate o altre partite attive.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso regime fiscale dei
redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residenti di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, di
cui la società che paga i dividendi è residente, mediante una stabile organizzazione ivi
situata, oppure effettua una libera professione da una base stabile ivi situata cui si
ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i
dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente in uno Stato Contraente ricava profitti o redditi
dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a
persone residenti in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in relazione ai quali
sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile organizzazione o ad
una base stabile situata in detto altro Stato, n può prelevare alcuna imposta, a
titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla
società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o
in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato Contraente da cui
provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve
eccedere il 25 per cento dell'ammontare degli interessi se il destinatario è il
beneficiario dell'interesse. Le competenti autorità degli Stati Contraenti
determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
Contraente sono esonerati da imposta in detto Stato se: a) il debitore dell'interesse è
il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o b) l'interesse è pagato al
Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o
ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprietà
dell'altro Stato o di un suo ente locale, o c) l'interesse è pagato a qualsiasi altra
agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti
in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati Contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di
titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti
o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura,
nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente dal quale provengono
gli interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro
Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollega
effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono
imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato Contraente dove è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e
creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato
Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato Contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di questo Stato Contraente, ma l'imposta
così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il
beneficiario è proprietario dei canoni. Le competenti autorità degli Stati Contraenti
determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono
i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato
una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente
i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto
altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo
Stato Contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente
locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile
organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni
e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote
di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente
articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente
Convenzione, relative ai dividendi versati.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2
dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha
nell'altro Stato Contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il
residente di uno Stato Contraente dispone nell'altro Stato Contraente per l'esercizio
delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono tassabili in quest'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di
navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e dei beni mobili relativi
all'utilizzazione di dette navi e aeromobili sono tassabili solo nello Stato Contraente in
cui è situata la sede di effettiva direzione dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1
e 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.
Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società residente di uno
degli Stati Contraenti sono tassabili in detto Stato.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per l'esercizio di
una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono
imponibili soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili
nell'altro Stato Contraente se tali attività sono svolte in detto altro Stato e se: a)
egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue
attività, ma solo nella misura della remunerazione che è attribuibile a detta base
stabile; o b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che
oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Professioni
dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre
remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato Contraente come
corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato Contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro
Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei Consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in
detto Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano
corrisposti non a questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta
remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello
Stato Contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Art. 18. Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato Contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale sono imponibili
solo in questo Stato. b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato
Contraente se i servizi vengono prestati in detto Stato o il beneficiario è un residente
di detto altro Stato Contraente che: i) sia un cittadino di detto Stato; oppure ii) non
sia divenuto residente di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare servizi.
2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al di fuori di fondi costituiti da, uno Stato
Contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale ad una
persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente locale
sarà imponibile solo in detto Stato. b) Tuttavia, detta pensione è imponibile nell'altro
Stato Contraente se il beneficiario è un cittadino e un residente di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali esercitate da
uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale.
Art. 20. Professori e
insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una
università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano
immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da
imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per
tale insegnamento o ricerca.
Art. 21. Studenti ed
apprendisti
Le remunerazioni che uno studente o apprendista che è o era precedentemente residente di
uno Stato Contraente o che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine
dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o
apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purché dette
somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente.
Art. 22. Altri redditi
1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi provenienza,
non indicati ai precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le spese di
direzione, sono imponibili solo in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito,
essendo residente di uno Stato Contraente, svolge attività commerciali nell'altro Stato
Contraente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato
una libera professione da una base stabile ivi situata e il diritto o la proprietà per
cui percepisce il reddito è effettivamente collegato a detta stabile organizzazione o
base stabile. In tal caso gli elementi dei redditi sono imponibili in detto altro Stato
Contraente in base alla legislazione di esso.
3. Ai fini del presente articolo il termine "spese di funzionamento" indica
pagamenti di qualsiasi natura a qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che
effettua i pagamenti per, o in relazione a, fornitura di consulenza industriale o
commerciale, o direzione o servizi tecnici, o analoghi servizi o attrezzature, o noleggio
di impianti o equipaggiamento, ma non comprende pagamenti per servizi di persone che
esercitino una libera professione, di cui all'articolo 14.
Capitolo IV Metodo
per eliminare la doppia imposizione
Art. 23. 1. Si conviene che la
doppia imposizione sarà evitata in base ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili nella
Repubblica araba d'Egitto, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito,
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma
l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a
detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta
su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
3. Qualora un residente dell'Egitto percepisca un reddito che, in conformità alle
disposizione della presente Convenzione, è imponibile in Italia, l'Egitto può dedurre
dall'imposta sul reddito di detta persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia;
tuttavia detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta come calcolata prima di
effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito proveniente dall'Italia.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte su profitti
commerciali, dividendi e interessi in uno Stato Contraente siano eliminate o ridotte per
un periodo limitato in base alle leggi dello Stato, dette imposte che sono state eliminate
o ridotte saranno considerate pagate per un ammontare che non superi il 25 per cento.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato Contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati
Contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di un Stato Contraente ha
nell'altro Stato Contraente non deve essere in quest'altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa
attività. Detta disposizione non è intesa a vincolare uno Stato Contraente a garantire
ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi o riduzioni fiscali
che lo Stato accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o situazione
familiare.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'articolo 11 o
paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa
di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini di
determinare gli utili imponibili di detta impresa, saranno deducibili alle stesse
condizioni come se fossero stati pagati ad un residente dello Stato Contraente menzionato
per primo.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato Contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura nel primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente oppure, se il suo caso
ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato Contraente di cui è
cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della
misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, ai fini
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo sarà applicato
nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli
Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
sembri opportuno uno scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale
scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione di rappresentanti delle competenti
autorità degli Stati Contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzioni nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la
Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni
non è limitato dall'articolo 1. Qualsiasi informazione ricevuta da uno Stato Contraente
sarà tenuta segreta così come qualsiasi informazione ottenuta in base alla legislazione
interna di detto Stato e potrà essere comunicata solo alle persone o alle autorità
(compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento, o
dell'esazione, dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorso per quanto
concerne le tasse che sono oggetto della Convenzione. Dette persone o autorità
utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità potranno
comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o
a quella dell'altro Stato Contraente: b) di fornire particolari che non potrebbero essere
ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato Contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi
commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su
richiesta del contribuente o dello Stato di cui è residente, se il diritto di esazione
delle imposte è previsto dalle disposizione della presente Convenzione.
2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla
legge dello Stato Contraente che è obbligato a procedere al rimborso, devono essere
accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente è
residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il
modo di applicazione del presente articolo, in conformità con le disposizioni
dell'articolo 25 della presente Convenzione .
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi
contabili d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali
relative alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cesserà di
validità alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 30. Cessazione di
validità
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati
Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi al
periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di
ciò i sotto indicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA
D'EGITTO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE RELATIVAMENTE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE
All'atto della firma della Convenzione stipulata oggi tra la Repubblica italiana e la
Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie impostazione e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni addizionali che faranno parte integrante di detta Convenzione: Resta inteso
che:
a) con riferimento all'articolo 3 (rectius 5 - ndr), se un'impresa di uno Stato
Contraente, mediante una esposizione permanente nell'altro Stato Contraente, vende beni o
merci, sarà considerata come avente una stabile organizzazione in detto altro Stato;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese effettuate ai
fini della stabile organizzazione" indicando le spese direttamente connesse con
l'attività della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 24, nulla in questo articolo deve essere interpretato nel
senso che segue: 1) obblighi la Repubblica araba d'Egitto a concedere alle compagnie di
assicurazione o riassicurazione italiane l'esenzione da imposte sui dividendi, interessi,
arretrati e tutti gli altri profitti derivanti da titoli stranieri negoziabili che le
compagnie di assicurazione e riassicurazione della Repubblica araba d'Egitto sono
obbligate a depositare in base alle leggi locali, e mantenere in deposito, all'estero
sotto forma di garanzie, riserve attuariali e ogni altra riserva per coprire i reclami
naturali e i rischi correnti (riconosciuti nella Repubblica araba d'Egitto in base
all'articolo 5 della legge n. 14 del 1939); 2) intacchi l'applicazione nella Repubblica
araba d'Egitto dell'esenzione da imposte sul reddito derivante da beni mobili, concessa
alle compagnie della Repubblica araba d'Egitto, che partecipano al capitale azionario di
altre compagnie, e in conformità alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge n.
14 del 1939 della Repubblica araba d'Egitto; 3) intacchi le disposizioni legislative della
Repubblica araba d'Egitto che considera le compagnie straniere di cui sopra, le cui
attività si estendono a Paesi diversi dalla Repubblica araba d'Egitto, come aventi
distribuito nella Repubblica araba d'Egitto un'ammontare equivalente al totale dei
profitti soggetti a tasse sui profitti commerciali o industriali; 4) intacchi le
disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera come compagnie
della Repubblica araba d'Egitto ogni compagnia straniera le cui attività si svolgono
esclusivamente o per lo più nella Repubblica araba d'Egitto;
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "nonostante i
ricorsi previsti dalle leggi nazionali" indica che la procedura di reciproco accordo
non è alternativa alla procedura del contenzioso nazionale che dovrà, in ogni caso,
essere preventivamente iniziata, quando il reclamo si riferisce ad un accertamento di
imposte non conforme alla presente Convenzione;
e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedirà alle autorità
competenti degli Stati Contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre
prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali, previsti dalla presente Convenzione.
Firmato a Roma in duplice esemplare, il 7 maggio 1979, in lingua inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba
d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
firmata a Roma il 7 maggio 1979 (Gazz. Uff. n. 177 del 30 giugno 1982). Il giorno 28
aprile 1982 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979
la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 387 del 25 maggio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 luglio 1981. In conformità
all'art. 29, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 28 aprile 1982. |