-------------------------------------
L. 31 ottobre 1989, n. 377. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
274 del 23 novembre 1989). (Entrata in vigore il 1ø febbraio 1990)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra il
Governo della Repubblica dell'Ecuador ed il Governo della Repubblica italiana per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica
italiana, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno
convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
1. La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito e del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,
sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui
plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono: a) per quanto concerne
l'Ecuador: 1) l'imposta sul reddito (el impuesto sobre la renta); 2) le sovrimposte sul
reddito (los impuestos adicionales sobre la renta); 3) l'imposta sul capitale circolante
(el impuesto a los capitales en giro); (qui di seguito indicate quali "imposta
ecuadoriana") b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui
redditi. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") .
4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura essenzialmente
identica o economicamente analoga che si aggiungeranno dopo la firma della presente
convenzione alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana;
b) il termine "Ecuador" designa la Repubblica dell'Ecuador;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Ecuador;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persone giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persone giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localit situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: 1) ogni persona fisica che possiede la
nazionalità di uno Stato contraente; e 2) ogni persona giuridica, società di persone ed
associazione costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze; 2) per quanto concerne l'Ecuador, il Ministero delle
Finanze e del credito pubblico.
2. Per l'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residente
1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Tassazione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e
forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni
immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali,
sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una
libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili
sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso.
Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente convenzione le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione è situata a bordo di
una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto
d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello
Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili cui sono stati imputati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o da diritti di godimento, da quote minerarie, da quote
("di" - ndr) fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad
eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al
medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello
Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il
Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al
Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo
(compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o
di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi
gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di
accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli
interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo dei canoni o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni
pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione,
compresi gli utili provenienti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da
sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili in
traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura
in cui sono imputabili ad essa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti, contabili e revisori.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività e quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali nell'altro Stato contraente in
qualità di artista dello spettacolo, attore di teatro, del cinema, della radio o della
televisione, o di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili questo altro
Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, quando il reddito proveniente da
prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità,
è attribuita (rectius "attribuito" - ndr) ad una persona diversa dall'artista o
dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni ed ai redditi
derivanti da prestazioni o attività esercitate in uno Stato contraente, qualora il
soggiorno in detto Stato sia finanziato direttamente o indirettamente, interamente o
essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione
politica o amministrativa, o di un suo ente locale.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di
detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi .
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il
beneficiario è residente e nazionale . 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si
applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente
o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori
I professori o i ricercatori che soggiornano temporaneamente in uno Stato contraente, per
un periodo non superiore a due anni, al fine di insegnare o di effettuare ricerche
scientifiche presso università, collegio, scuola od altro istituto similare, e che sono o
erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, non
sono imponibili nel primo Stato contraente per le remunerazioni che ricevono per dette
attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che tali somme provengano da fonti
situate fuori di detto primo Stato.
Art. 21. Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente, riceve in
conseguenza di attività dipendente svolta in modo occasionale e non a tempo pieno nel
primo Stato contraente per un periodo ragionevolmente giustificato in considerazione delle
finalità menzionate al paragrafo 1, non sono imponibili in detto primo Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Capitolo IV Imposizione
del patrimonio
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un
residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro
Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di
uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale e
da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente
in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Capitolo V Disposizioni
per evitare le doppie imposizioni
Art. 24. 1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Ecuador, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ecuador, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del
beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Repubblica dell'Ecuador, dall'imposta sul reddito prelevabile
sui redditi provenienti dall'Italia ai sensi della legislazione ecuadoriana, viene dedotta
l'imposta prelevata dal fisco italiano in conformità della legislazione italiana, ma
l'ammontare così dedotto non può tuttavia eccedere la quota d'imposta ecuadoriana,
attribuibile a detti redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo.
Capitolo VI Disposizioni
speciali
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si
applica anche ai nazionali di ciascuno Stato contraente che non siano residenti di alcuno
di essi.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, e del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente sono deducibili ai fini della
determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i
debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati
contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, ai fini del presente articolo il termine
"imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alla presente
convenzione essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione di detti
Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato contraente di cui è residente
o, se il caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a
quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere
sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione .
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione degli Stati
contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla convenzione. Lo
scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da
uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in
base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone
od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente convenzione,
delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali
informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi
di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessuno caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale, o un processo
commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 28. Agenti
diplomatici e funzionari commerciali
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Capitolo VII Disposizioni
finali
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) relativamente alle imposte prelevate
alla fonte, sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno dello
scambio degli strumenti di ratifica; b) relativamente alle altre imposte sul reddito e sul
patrimonio, alle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano a decorrere dal 1ø
gennaio dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposte cui d diritto la presente
convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti relativa a periodi fiscali che iniziano a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno
dello scambio degli strumenti di ratifica e fino alla data di entrata in vigore della
presente convenzione, possono essere presentate entro i due anni dall'entrata in vigore
della presente convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata
prelevata.
Art. 31. Denuncia
La presente convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare a decorrere
dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la convenzione
cesserà di applicarsi: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sui redditi
pagati o accreditati a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello
della denuncia; b) alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte relative
ai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo
a quello della denuncia. Fatta a Quito, il 23 maggio 1984, in duplice esemplare originale,
in lingua spagnola ed italiana, i due testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
alla convenzione tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della
Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio, e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della
convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il
Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno
concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della convenzione. Resta
inteso che:
a) con riferimento al termine "residente" utilizzato nella presente convenzione,
detto termine, per quanto concerne la Repubblica dell'Ecuador, è sinonimo di
"domiciliato";
b) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, se nel futuro sarà introdotta nella
Repubblica italiana un'imposta sul patrimonio, la convenzione si applicherà anche a detta
nuova imposta, e la doppia imposizione sarà evitata in conformità delle disposizioni
dell'articolo 24;
c) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con attività della stabile organizzazione;
d) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui la procedura amichevole non è in alternativa con
la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata,
laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme alla
convenzione;
e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impedisce alle autorità
competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla convenzione;
f) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi
alle Ferrovie dello Stato italiano (FFSS), all'Amministrazione italiana delle poste e
telecomunicazioni (PPTT), all'Istituto italiano per il commercio con l'estero (ICE) e
all'Ente italiano per il turismo (ENIT), rientrano nell'ambito di applicazione delle
disposizioni relative alle funzioni pubbliche, e, per conseguenza, dei paragrafi 1 e 2
dell'articolo 19 della convenzione. Fatto a Quito, il 23 maggio 1984, in duplice esemplare
originale, in lingua spagnola ed italiana, i due testi egualmente facenti fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio
1984 (Gazz. Uff. n. 31 del 7 febbraio 1990). Il giorno 31 gennaio 1990 ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con protocollo, firmata
a Quito il 23 maggio 1984. In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore
il 1ø febbraio 1990. |