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L. 7 agosto 1982, n. 745. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Copenhagen il
26 febbraio 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 284 del 14 ottobre 1982).
(Entrata in vigore il 25 marzo 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 31 della stessa. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno
di Danimarca, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di
un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, le imposte
sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Danimarca: 1) l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatten til staten); 2)
l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat); 3) l'imposta sul reddito a
favore dei distretti di contea (dem amtskommunale indkomstskat); 4) i contributi per
pensione di anzianit (folkepensionsbidragene); 5) l'imposta per la gente di mare
(somandsskatten); 6) l'imposta speciale sul reddito (den saerlige indkomstskat); 7)
l'imposta a favore della chiesa (kirkeskatten); 8) l'imposta sui dividendi
(udbytteskatten); 9) il contributo al fondo di malattia "giornaliera" (bidrag
til dagpengefonden); 10) le imposte prelevate ai sensi della legislazione fiscale sugli
idrocarburi (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven). 11) l'imposta erariale sul
patrimonio (formueskatten til staten), (qui di seguito indicate quali "imposta
danese") ; b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui
redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone
adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, ai sensi della legislazione
danese ed in conformità del diritto internazionale, sono state o possono in futuro essere
considerate come zone sulle quali la Danimarca può esercitare diritti sovrani di
esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino;
il termine non comprende le Isole Faroe e la Groenlandia;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità della legislazione italiana
concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti
dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Danimarca o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localit situate nell'altro Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la
Danimarca: il Ministro per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise (Inland Revenue,
Customs and Excise) o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia
il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad essere è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona, che in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito
dalla legge dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni
immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
4. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese,
norvegese e svedese, conosciuto come "Scandinavian Airlines System (SAS)", le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano unicamente alla parte degli utili
proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla "Det Danske
Luftfartsselskab (DDL)", consorziata danese della "Scandinavian Airlines System
(SAS)".
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali e finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dall'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, la
imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dei dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercitati nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente,
detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile
organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in
tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dall'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi "designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato; ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche e scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti dall'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione dei beni
immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od
aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella
misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno solare considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave od di un aeromobile
in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa .
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione e in qualità di musicista, nonché di
sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono
esercitate.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: i)
abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al
solo scopo di rendervi i servizi .
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o
da un suo ente locale.
Art. 20. Professori ed
insegnanti
Le remunerazioni che un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in
uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo inferiore ad una
anno presso una università od altro analogo istituto d'insegnamento e che è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente riceve per
tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o
di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora beneficiario
di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto od il bene produttivo del reddito ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso,
gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6 posseduto da un
residente di uno Stato contraente e situate nell'altro Stato contraente è imponibile in
detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro
Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di
uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale,
come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato
contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 24. Metodo per
evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Danimarca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta sua richiesta
del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana .
3. a) Se un residente della Danimarca riceve redditi o possiede un patrimonio che, in
conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la
Danimarca deve accordare: 1) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di
ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; 2) una deduzione dall'imposta sul
patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in
Italia. b) In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota
dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa
la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei
casi.
4. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, in
conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente, detto primo Stato può includere nella base imponibile detti
redditi o detto patrimonio, ma deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito o sul
patrimonio di ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul
patrimonio attribuibile ai redditi provenienti da detto Stato o al patrimonio ivi
posseduto, a seconda dei casi .
5. Se ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la
presente Convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di
tempo, tali imposte non prelevate, in tutto o in parte, si considerano come pagate ai fini
dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato
contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai
fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione
.
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà
applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati
contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 28. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari. Art. 28-bis. Attività connesse alla
prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi 1. Nonostante
le disposizioni dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) e dell'articolo 14 (Professioni
indipendenti), si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge
nell'altro Stato contraente attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca
o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in
detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attività sono svolte per un
periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del
presente paragrafo, si ritiene che le attività svolte da una impresa collegata ad
un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese collegate) siano svolte dall'impresa a
cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle
svolte da quest'ultima impresa.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le attività svolte in alto mare
(off-shore) a mezzo di navi nell'ambito di attività di prospezione preliminare e di
perforazione costituiscono stabile organizzazione solo se le attività sono svolte per un
periodo superiore a 180 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del
presente paragrafo, si considera che le attività svolte da un'impresa collegata ad
un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a
cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle
svolte da quest'ultima impresa.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti ad un residente di
uno Stato contraente dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti o di
personale verso il luogo in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, attività di
alto mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione
di idrocarburi o dall'esercizio di rimorchiatori e di analoghi natanti nell'ambito di tali
attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta a bordo di una nave o di
un aeromobile considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformità al paragrafo 3
dell'articolo 15 (Lavoro subordinato).
Art. 29. Estensione
territoriale
1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le modifiche necessarie
ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti espressamente esclusa dal campo di
applicazione della Convenzione e che preleva imposte di natura sostanzialmente analoga a
quelle cui si applica la Convenzione. Una tale estensione ha effetto a partire dalla data,
ed è suscettibile delle modifiche e condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla
cessazione di applicazione, fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo
di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro
disposizioni costituzionali.
2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della
Convenzione da parte di uno di essi in virtù dell'articolo 32 porrà termine altresì,
alle condizioni previste da questo articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni
parte del territorio degli Stati contraenti cui essa è stata estesa in conformità del
presente articolo.
Art. 30. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art. 31. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica od approvazione in conformità delle
procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente. Gli Stati contraenti si
scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione a Copenhagen non appena
possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica o
di approvazione e le sue disposizioni si applicheranno: a) per quanto concerne la
Danimarca, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1ø gennaio 1978 ed al
patrimonio imponibile per l'anno solare 1978; b) per quanto concerne l'Italia, ai redditi
imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
1978.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui d diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø
gennaio 1978 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere
presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più
favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. La presente disposizione non
è diretta a limitare i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del
residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare i
rimborsi o gli accreditamenti.
4. La Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Copenhagen
il 10 marzo 1965, cesserà di avere effetto all'atto dall'entrata in vigore della presente
Convenzione.
Art. 32. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente
potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi
prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere
effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia e, con
riferimento al patrimonio imponibile, per l'anno solare successivo a quello della
denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la
presente Convenzione. Fatta a Copenhagen il giorno 26 febbraio del 1980 in duplice
esemplare in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e
prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali All'atto della firma della Convenzione
conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno
di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le
seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della detta Convenzione.
Resta inteso:
a) che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio
dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale
imposta;
b) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente
connesse con attività della stabile organizzazione;
c) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 15, le remunerazioni percepite da un
residente della Danimarca in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di un
aeromobile in traffico internazionale dal consorzio "Scandinavian Airlines System
(SAS)" sono imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 15;
d) che l'imposta danese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà
portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in un secondo
tempo in Italia, con le modalità stabilite ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 24;
e) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la
controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla
Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 30 non impediscono alle competenti
autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione. Fatto in
duplice esemplare a Copenhagen il giorno 26 febbraio del 1980 in lingua italiana, danese
ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di
contestazioni.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a
Copenaghen il 26 febbraio 1980 (Gazz. Uff. n. 137 del 20 maggio 1983). Il giorno 25 marzo
1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980, la
cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 agosto 1982 n. 745, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 ottobre 1982. In conformità
all'art. 31, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 25 marzo 1983. |