-------------------------------------
L. 18 marzo 1968, n. 649. Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti
internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la
Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di
imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (Gazz. Uff. n. 131 del 24 maggio 1968) .
(La Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte
sulle successioni è entrata in vigore il 9 luglio 1968)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a
Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la
doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere
dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 11 della
Convenzione indicata sub a) e all'articolo 28 della Convenzione indicata sub b). La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di
imposte sulle successioni Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di
concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle
successioni, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. La presente Convenzione
si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.
Art. 2. 1. La presente
Convenzione si applica alle seguenti imposte: a) in Italia: l'imposta di successione e
l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario; b) in Danimarca: l'imposta di
successione (arveafgiften).
2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di
carattere sostanzialmente analogo che sarà istituita in aggiunta o in sostituzione alle
imposte gi esistenti.
Art. 3. 1. I beni immobili
situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si
trovano.
2. L'espressione "beni immobili" sarà definita secondo le leggi dello Stato
contraente in cui si trova la proprietà in questione. Questa espressione in ogni caso
comprenderà gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole
e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle
proprietà terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o
variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali; le navi e gli aereomobili non saranno considerati beni immobili.
Art. 4. 1. I beni mobili che
fanno parte della proprietà di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione
esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui
tale stabile organizzazione si trova.
2. L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in
cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una fabbrica;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento di petrolio o di gas, una cava od un altro luogo di
estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto dei insieme esistente da oltre
dodici mesi.
4. Non si considera come "stabile organizzazione": a) l'uso di installazioni ai
soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b)
le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini del deposito, di esposizione
o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari utilizzata ai
soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede
fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di
ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliare.
Art. 5. 1. I beni non menzionati
negli articoli 3 e 4 sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto
aveva il suo domicilio al momento del decesso.
2. Ai fini della presente Convenzione il termine "domicilio" sarà definito in
conformità alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.
3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva
avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sarà risolto secondo
le regole seguenti: a) il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato contraente
nel quale aveva un'abitazione permanente. Qualora egli avesse un'abitazione permanente in
entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato domiciliato nello Stato contraente a cui
era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli
interessi); b) se non si può stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse
il centro principale dei suoi interessi, o non avesse avuto un'abitazione permanente in
nessuno degli Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente
in cui aveva la sua abituale dimora; c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in
entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sarà considerato domiciliato
nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza; d) se il defunto aveva la
cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
Art. 6. 1. I debiti che gravano
sulle proprietà menzionate negli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, o che sono
garantiti da tali proprietà, saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprietà
è soggetta a imposta sul valore di detta proprietà, o sul valore di tutti gli altri beni
che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare ad imposta. Ogni altro debito verrà
imputato sulla proprietà soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era
domiciliato al momento della morte.
2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo
eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta,
l'ammontare del debito eccedente sarà imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro
Stato.
Art. 7. 1. Nonostante quanto
stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare
l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il
diritto di sottoporre a imposta, può applicare il tasso di imposta che sarebbe
applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero
soggetti a imposta nel suo territorio.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti
fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtù delle proprie
leggi.
Art. 8. Nessuna disposizione
della presente Convenzione può pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti
diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base
alle norme di accordi speciali.
Art. 9. 1. Qualora si possa
dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o
possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona così
danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati,
può presentare reclamo alle competenti Autorità dello Stato contraente in cui è
domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare
in cui la doppia imposizione è venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta.
2. Le competenti Autorità provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non
sarà altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di
comune accordo con le competenti Autorità dell'altro Stato contraente, per evitare
l'imposizione non conforme con la presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune
accordo le difficoltà o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o
l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi
scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente
Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro
allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrerà
opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio
avrà luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti della competenti Autorità
degli Stati contraenti.
Art. 10. 1. La presente
Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applicherà alle Isole Faroe o alla
Groenlandia.
2. La presente Convenzione si può estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai
territori delle isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano
imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente
Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e
concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note.
3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12, salvo accordi
specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porrà termine all'applicazione
della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione è stata estesa ai
sensi del presente articolo.
Art. 11. 1. la presente
Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più
presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e si applicherà ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data
o successivamente.
Art. 12. La presente Convenzione
rimarrà in vigore finché non verrà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno
Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche, non prima
di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da
effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sarà
data, la Convenzione cesserà di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuerà
ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima
della fine dell'anno. In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato
la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle
lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di
contestazione prevarrà il testo inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica relativi ai seguenti atti internazionali conclusi a
Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) convenzione per evitare la
doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) convenzione per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio (Gazz. Uff. n. 173 del 9 luglio 1973) . Il 9 luglio 1968, in base ad
autorizzazione disposta con legge 18 marzo 1968, n. 649, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 24 maggio 1968, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di
ratifica relativi ai seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966
tra l'Italia e la Danimarca: a) convenzione per evitare la doppia imposizione in materia
di imposte sulle successioni; b) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Le
convenzioni, ai sensi dell'art. 11, par. 2, della prima e dell'art. 28, par. 2, della
seconda, sono entrate in vigore il 9 luglio 1968. |