INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
DANIMARCA   1  ,    2

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L. 18 marzo 1968, n. 649.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Gazz. Uff. n. 131 del 24 maggio 1968) . (La Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni è entrata in vigore il 9 luglio 1968)

Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 11 della Convenzione indicata sub a) e all'articolo 28 della Convenzione indicata sub b). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.

Art. 2. 1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte: a) in Italia: l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario; b) in Danimarca: l'imposta di successione (arveafgiften).
2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di carattere sostanzialmente analogo che sarà istituita in aggiunta o in sostituzione alle imposte gi esistenti.

Art. 3. 1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano.
2. L'espressione "beni immobili" sarà definita secondo le leggi dello Stato contraente in cui si trova la proprietà in questione. Questa espressione in ogni caso comprenderà gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle proprietà terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aereomobili non saranno considerati beni immobili.

Art. 4. 1. I beni mobili che fanno parte della proprietà di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui tale stabile organizzazione si trova.
2. L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una fabbrica;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento di petrolio o di gas, una cava od un altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto dei insieme esistente da oltre dodici mesi.
4. Non si considera come "stabile organizzazione": a) l'uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini del deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

Art. 5. 1. I beni non menzionati negli articoli 3 e 4 sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso.
2. Ai fini della presente Convenzione il termine "domicilio" sarà definito in conformità alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.
3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sarà risolto secondo le regole seguenti: a) il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva un'abitazione permanente. Qualora egli avesse un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato domiciliato nello Stato contraente a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi); b) se non si può stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi, o non avesse avuto un'abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua abituale dimora; c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza; d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

Art. 6. 1. I debiti che gravano sulle proprietà menzionate negli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprietà, saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprietà è soggetta a imposta sul valore di detta proprietà, o sul valore di tutti gli altri beni che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare ad imposta. Ogni altro debito verrà imputato sulla proprietà soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era domiciliato al momento della morte.
2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, l'ammontare del debito eccedente sarà imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro Stato.

Art. 7. 1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, può applicare il tasso di imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero soggetti a imposta nel suo territorio.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtù delle proprie leggi.

Art. 8. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base alle norme di accordi speciali.

Art. 9. 1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona così danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati, può presentare reclamo alle competenti Autorità dello Stato contraente in cui è domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare in cui la doppia imposizione è venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta.
2. Le competenti Autorità provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non sarà altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di comune accordo con le competenti Autorità dell'altro Stato contraente, per evitare l'imposizione non conforme con la presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrerà opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio avrà luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti della competenti Autorità degli Stati contraenti.

Art. 10. 1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applicherà alle Isole Faroe o alla Groenlandia.
2. La presente Convenzione si può estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai territori delle isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note.
3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12, salvo accordi specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porrà termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione è stata estesa ai sensi del presente articolo.

Art. 11. 1. la presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data o successivamente.

Art. 12. La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non verrà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche, non prima di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sarà data, la Convenzione cesserà di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuerà ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima della fine dell'anno. In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica relativi ai seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Gazz. Uff. n. 173 del 9 luglio 1973) . Il 9 luglio 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 marzo 1968, n. 649, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 24 maggio 1968, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi ai seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Le convenzioni, ai sensi dell'art. 11, par. 2, della prima e dell'art. 28, par. 2, della seconda, sono entrate in vigore il 9 luglio 1968.