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L. 10 febbraio 1992, n. 199. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul
il 10 gennaio 1989 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 53 del 4 marzo 1992).
(Entrata in vigore il 14 luglio 1992)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a
Seoul il 10 gennaio 1989.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana, Desiderosi di
concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne la Corea:
i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sulle società (the corporation
tax); e iii) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata con riferimento
all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società; ancorché riscosse mediante
ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta coreana"). b) per
quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in
aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Corea" designa il territorio della Repubblica coreana e comprende
le zone adiacenti alla acque territoriali della Repubblica coreana, le quali sono state o
possono in futuro essere indicate, ai sensi della legislazione della Repubblica coreana,
come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti sovrani della Repubblica coreana
con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone
adiacenti alle acque territoriali italiane che, ai sensi della legislazione italiana
relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia
con riguardo al fondo marino ed alle risorse naturali; c) i termini "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto
richiede l'Italia o la Corea;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) il termine "imposta" designa l'imposta coreana o l'imposta italiana, come il
contesto richiede; h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un'aeromobile da parte di
un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) il termine "nazionali" designa: i) ogni persona fisica che possiede la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) ogni persona giuridica, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
j) il termine "autorità competente" designa: i) per quanto concerne la Corea:
il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto concerne
l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede o del suo ufficio principale, della sua attività principale, della
sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione
permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato
contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta
persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di
essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di
dubbio, le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno la questione di comune
accordo.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali), situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i
diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti da un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico
internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di
un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli
utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle
imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere altresì tassati nello Stato contraente di cui
è residente la società che paga i dividendi, e in conformità della legislazione di
detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di
persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che
paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli
altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
attività professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si
applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 5.
Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro
Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati
dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad
una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare
alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non
distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal
quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la
persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così
applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il
Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale; b) gli interessi sono pagati al
Governo dell'altro Stato contraente, ivi compresi i suoi enti locali, o alla Banca
Centrale di detto altro Stato contraente; o c) gli interessi sono pagati in dipendenza di
un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito accordato, garantito o
assicurato da parte di istituti designati e accettati mediante scambio di note tra le
autorità competenti degli Stati contraenti .
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi, sia attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia attività professionale mediante una
base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le
disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia attività professionale mediante una base
fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le
disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni
immobili, considerati all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili
in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte
della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base
fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per
l'esercizio di attività professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di
detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base
fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di azioni di
una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato,
nel caso in cui il residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei
precedenti due anni più del 25 per cento del capitale della società.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei
paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di attività
professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito
può essere altresì tassato nell'altro Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente
di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in
tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella
misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro
Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro
Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino dalle sue attività svolte
in detto altro Stato.
2. L'espressione "attività professionali" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a
meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in detto
altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di,
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in
traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in
detto Stato.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un artista dello spettacolo o
uno sportivo ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il soggiorno in detto primo
Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato o di una sua
suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono
imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di questo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi
.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Studenti e
apprendisti
Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima
di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in
qualità di studente o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto primo
Stato per un periodo non superiore a cinque anni per: a) tutte le rimesse effettuate
dall'estero per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e b) qualsiasi
remunerazione per prestazioni personali rese in detto primo Stato al fine di integrare le
proprie risorse destinate a tali fini.
Art. 21. Professori ed
insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente
allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso ununiversità, istituto
d'istruzione superiore, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è
esente da imposizione nel detto Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni,
per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento o ricerca.
Art. 22. Redditi non
espressamente menzionati
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il
beneficiario dei redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente sia attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto
o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale
eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o
dell'articolo 14.
Capitolo IV Eliminazione
della doppia imposizione
Art. 23. Metodo per
evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tale caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale coreana (così come può essere
emendata di volta in volta senza modificarne il principio generale), concernenti la
concessione di un credito nei confronti dell'imposta coreana dell'imposta dovuta in un
paese diverso dalla Corea, l'imposta italiana pagata (ad esclusione, nel caso dei
dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi) in base
alla legislazione italiana e conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che
per deduzione, sui redditi provenienti da fonti situate in Italia, è deducibile
dall'imposta coreana dovuta su detti redditi. L'ammontare del credito non deve tuttavia,
eccedere la quota di imposta coreana attribuibile ai redditi di fonte italiana nella
misura in cui i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo
assoggettabile all'imposta coreana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi,
interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai
sensi della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera
pagata per un ammontare pari: a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di
cui al paragrafo 3 dell'articolo 10; b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli
interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11; e c) al 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12. La presente disposizione si
applica soltanto con riferimento ai dividendi, interessi e canoni pagati nel corso di un
periodo di cinque anni a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello
dell'entrata in vigore della Convenzione.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1
dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso
dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura
che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione .
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi, inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o le leggi interne
degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura
in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Esse potranno servirsi di dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o
nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistano le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica
e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; e b) con
riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente
al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti
di ratifica ha luogo.
Art. 30. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato
contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare
successivo ad un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal
caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e b) con riferimento alle
altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo
gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. In
fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Seoul il giorno 10 I 1989, nelle lingue
italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza
di interpretazione prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO alla
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte
integrante della predetta Convenzione. Resta inteso che:
1. con riferimento all'articolo 2, la Convenzione si applicherà altresì all'imposta
coreana sulla difesa (defense tax) quando essa viene applicata con riferimento all'imposta
sul reddito o all'imposta sulle società.
2. con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, un cantiere di costruzione o di montaggio
non viene considerato una stabile organizzazione nel caso che esista da meno di dodici
mesi.
3. con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per
gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con attività della stabile organizzazione.
4. con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3 c), le disposizioni di detto paragrafo
includono gli interessi provenienti da uno Stato contraente in dipendenza di prestiti o di
crediti concessi o garantiti, nel caso della Corea, da parte della "Export Import
Bank of Korea" o, nel caso dell'Italia, da parte di un istituto equivalente
all'"Export Import Bank of Korea".
5. con riferimento all'articolo 19, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo
si applicano parimenti alle remunerazioni o pensioni pagate ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi: a) nel caso della Corea, alla "Bank of Korea",
all'"Export Import Bank of Korea", alla "Korea Exchange Bank", alla
"Korea Trade Promotion Corporation", alla "Korea National Tourism
Corporation" e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di
natura pubblica; e b) nel caso dell'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.),
all'Amministrazione Statale delle Poste italiane (PP.TT.), all'Istituto Italiano per il
Commercio Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), alla Banca
Centrale italiana (Banca d'Italia) ed agli altri istituti controllati dal Governo che
svolgono funzioni di natura pubblica.
6. con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione
delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
7. le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti
autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione. Fatto in duplice
esemplare a Seoul il giorno 10 I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i
testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo
inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio
1991 (Gazz. Uff. n. 183 del 5 agosto 1992). Il giorno 14 luglio 1992 ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione
fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, con protocollo, firmata a Seoul il 10 gennaio 1989, la cui ratifica è stata
autorizzata con legge 10 febbraio 1992, n. 199, pubblicata nel supplemento ordinario n. 48
alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992. In conformità dell'art. 29, la
convenzione è entrata in vigore il giorno 14 luglio 1992. |