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L. 10 luglio 1982, n. 564. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati
a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio
di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
224 del 16 agosto 1982). (Entrata in vigore il 9 giugno 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Cipro per evitare le
doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e
scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione
stessa e all'articolo 6 del protocollo di modifica. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato. Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo italiano ed il
Governo di Cipro, Desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno
convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di
applicazione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili e immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto concerne Cipro: -
l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta cipriota"); b) per
quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla
fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") .
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte
attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di
ogni anno, le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni di
carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano come il contesto richiede Cipro oppure l'Italia; b) il termine
"persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone; c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; d) il
termine "imposta designa l'imposta italiana o l'imposta cipriota come il contesto
richiede; e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un
residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente; f) l'espressione "Autorità competente" designa: 1) per quanto
concerne Cipro, il Commissioner of Income tax o il suo rappresentante autorizzato; 2) per
quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha in centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha le
nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni di paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una fabbrica o una officina; e) un
laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g)
un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso il cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto
altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società
residente dell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attività
in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di
per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come
avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando l'impresa di uno stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione -
Comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è a bordo
di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il
porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di
utili derivanti, nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico
internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio
in pool, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di
esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di
questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente, sono imponibili nel modo seguente: a) per quanto concerne Cipro: I
dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un residente dell'Italia sono
esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile ai dividendi in aggiunta all'imposta
applicabile agli utili o al reddito della società ; b) per quanto concerne l'Italia: I
dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Cipro sono
imponibili in Italia ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il
presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie", da
quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei
crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle
azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società
distributrice.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non di applicano nel caso in cui il beneficiario dei
dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la
società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi
effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno stato degli Stati contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui
provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve
eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le Autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di
titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti
o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura,
nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito
generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Convenzioni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche o per informazione concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i
canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni
generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni
esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei
canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati,
eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di
dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo
ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Guadagni di
capitale
1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di
cui al paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato
contraente del quale l'alienante è residente.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 e non si applicano se l'alienante residente di uno
Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base
fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa,
oppure l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In
questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i
beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12
questo reddito è imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10, del
paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni
di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove è imponibile il corrispondente
reddito.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di una tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte
attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Professioni
dipendenti
1. Fatte salve le disposizioni degli articolo 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le
altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
ed attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei Consigli di Amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di
carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali
esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo
ente locale.
Art. 20. Ricercatori,
professori e insegnanti
I ricercatori, i professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un
periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre
ricerche presso una università, collegio scuola od altro istituto d'istruzione e che
sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente
sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni
ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Art. 21. Studenti ed
apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel
detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti
situate al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente che svolge
nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale
per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto
altro Stato.
Art. 22. Redditi non
espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente
citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in
questo Stato.
Capitolo IV
Art. 23. Concessione di
una deduzione o di un credito
1. Le leggi degli Stati contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che
sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie
disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in
entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai
seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Quando un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Cipro, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte i detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del
beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana .
3. Nel caso di un residente di Cipro: fatte salve le disposizioni della legislazione di
Cipro concernenti l'imputazione a credito rispetto all'imposta di Cipro dell'imposta
dovuta in un Paese diverso da Cipro, l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione
dell'Italia, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito derivante da fonti
situate in Italia sarà imputata a credito rispetto ad ogni imposta di Cipro dovuta su
detto reddito.
4. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle
quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un
limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del
calcolo della deduzione d'imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo
3.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili
nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente,
delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto Stato
contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno
favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la
stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
allAutorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve
essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte
dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore .
2. LAutorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per
via di amichevole composizione con lAutorità competente dell'altro Stato
contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o alla applicazione della Convenzione. [Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione] .
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire le evasioni fiscali.
Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non
risultanti dai documenti in possesso dellAutorità fiscale e per le quali siano
necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata
deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che,
in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento,
compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto
della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso
segreto cui sono tenute le Autorità competenti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione e nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di
processi commerciali oppure di informazioni la cui comunicazione fosse contraria
all'ordine pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27-bis .
1. Le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno dei due Stati contraenti
saranno rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizione della
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente nel quale si certifichi che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le
modalità di applicazione del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell'art.
25 della Convenzione. Tali Autorità competenti possono altresì stabilire, di comune
accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta prevista dalla
Convenzione.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma appena possibile.
2. La convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto: a) in Cipro: con riferimento ai redditi imponibili
relativi all'anno di accertamento che inizia il 1ø gennaio 1970 ed agli anni successivi;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che
inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio 1970.
3. Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui d diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1970 e
fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due
anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione .
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere efficacia: a) in Cipro: con riferimento ai redditi imponibili relativi
all'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
immediatamente successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta; b) in Italia: con
riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui
tale notifica è stata fatta. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente convenzione. Fatto in triplice esemplare a Nicosia il
ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i
tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza.
PROTOCOLLO
Al momento della firma della Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i
sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante
della detta Convenzione. Qualora Cipro in una Convenzione con un altro Stato conclusa dopo
il 1ø gennaio 1970 riduca l'imposta sugli utili o sul reddito delle società con
riferimento ai dividendi pagati a residenti di detto altro Stato, la disposizione del
paragrafo 1 a) dell'art. 10 non sarà più applicabile e Cipro estenderà automaticamente
tale riduzione di imposta ai dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un
residente dell'Italia. Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del mese di
aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e
prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione. Protocollo che
modifica la convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a
Nicosia il 24 aprile 1974 Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un protocollo al fine di modificare la
convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo firmati a Nicosia
il 24 aprile 1974 (qui di seguito indicata come "la convenzione"); hanno
convenuto quanto segue:
Art. 1. Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della convenzione è soppresso e
sostituito dal seguente: "1. Le imposte cui si applica la presente convenzione sono:
a) per quanto concerne Cipro: l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale
"imposta cipriota"); b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito
delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana")."
Art. 2. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della convenzione è soppresso e
sostituito dal seguente: "2. Quando un residente dell'Italia possiede elementi di
reddito che sono imponibili in Cipro, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte i detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione
italiana."
Art. 3. L'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 25 è soppresso.
Art. 4. Dopo l'articolo 27 della convenzione è aggiunto l'articolo 27-bis
del seguente tenore: "1. Le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno dei
due Stati contraenti saranno rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui
esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizione della Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il
rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente è residente nel quale si certifichi che sussistono le condizioni
richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. 3.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell'art. 25 della
Convenzione. Tali Autorità competenti possono altresì stabilire, di comune accordo,
procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta prevista dalla
Convenzione."
Art. 5. Il paragrafo 3 dell'articolo 28 della convenzione è soppresso e
sostituito dal seguente: Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui d
diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di
uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø
gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere
presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 6. 1. Il presente Protocollo che forma parte integrante della
Convenzione firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, sarà ratificato e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Nicosia al più presto possibile. 2. Il presente protocollo
entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni avranno effetto per i redditi imponibili relativi a ciascun periodo di
imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o
di accreditamento d'imposta cui d diritto il presente Protocollo con riferimento ad ogni
imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativa ai periodi che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore del
presente Protocollo, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata
prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato
la presente convenzione. Fatto a Nicosia il giorno 7 ottobre 1980 in duplice esemplare a
in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il testo inglese
prevarrà in caso di divergenza di interpretazione.
SCAMBIO DI NOTE "Signor Direttore Generale, ho l'onore di riferirmi al Protocollo
firmato oggi a Nicosia che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di proporre per conto del
Governo della Repubblica italiana: a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'art. 7
della Convenzione, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile
organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con attività della
stabile organizzazione; b) che, con riferimento all'art. 8 della Convenzione, un'impresa
di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi o di aeromobili non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata
nell'altro Stato contraente; c) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'art. 25 della
Convenzione, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati" significa che la procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla
Convenzione. Ho inoltre, l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta della
Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da parte del Governo di Cipro le proposte
di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti
trattati. Colgo l'occasione per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione
della mia più alta considerazione".
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni
e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata
a Nicosia il 24 aprile 1974, e del relativo protocollo di modifica con scambio di note,
firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980 (Gazz. Uff. n. 248 del 9 settembre 1983). Il giorno 9
giugno 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra
l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, e del
relativo protocollo di modifica con scambio di note, firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980.
La ratifica della convenzione e del protocollo di modifica è stata autorizzata con legge
10 luglio 1982, n. 564, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
224 del 16 agosto 1982. In conformità dell'art. 28, secondo comma, della convenzione e
dell'art. 6, secondo comma, del protocollo, la convenzione è entrata in vigore il giorno
9 giugno 1983. |