-------------------------------------
L. 31 ottobre 1989, n. 376. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare
cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a
Pechino il 31 ottobre 1986 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 274 del 23 novembre
1989). (Entrata in vigore il 13 dicembre 1990)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmati a
Pechino il 31 ottobre 1986.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 dell'accordo stesso.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare
cinese, Desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente
locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: a) per quanto concerne
la Repubblica Popolare Cinese: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II)
l'imposta sul reddito delle joint ventures con investimenti cinesi ed esteri; III)
l'imposta sul reddito delle imprese estere; e IV) l'imposta locale sui redditi, (qui di
seguito indicate quali "imposta cinese"); b) per quanto concerne la Repubblica
italiana: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II) l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche; III) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante
ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in
sostituzione delle imposte indicate al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive
legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo dopo tali modifiche.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Cina" designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in
senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compreso
il suo mare territoriale, a cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al
di l del suo mare territoriale, su cui la Repubblica Popolare Cinese esercita i diritti di
sovranità per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo
marino e delle risorse delle acque sovrastanti in conformità del diritto internazionale;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone
adiacenti alle acque territoriali italiane che, in conformità del diritto consuetudinario
internazionale e della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle
quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo ed al
sottosuolo marino ed alle risorse naturali;
c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Cina;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persone giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persone giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede
centrale o la sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione
del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località
situate nell'altro stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: I) ogni persona fisica che possiede la
nazionalità di uno Stato contraente; II) ogni persona giuridica, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) il termine "autorità competente" designa: I) per quanto concerne la Cina: il
Ministero delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; II) per quanto concerne la
Repubblica Italiana: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le
espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica il presente
Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, del luogo della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni
altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è un residente
di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente. Se dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali
ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stato
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sua sede centrale o la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa
una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di
supervisione ad essi collegata, ma solo quando detto cantiere, o attività si protragga
per un periodo superiore a sei mesi; h) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di
consulenza, effettuati da un'impresa di uno Stato contraente per mezzo di impiegati o di
altro personale nell'altro Stato contraente, purché tali attività si protraggano
per lo stesso progetto o per un progetto collegato per un periodo o per periodi che
oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un
agente che goda di uno status indipendente a cui si applicano le disposizioni del
paragrafo 5 - che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente, ha ed abitualmente esercita il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto
primo Stato contraente con riguardo ad ogni attività che tale persona svolge per conto
dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate a quelle indicate nel
paragrafo 3 le quali, se esercitate per mezzo della sede fissa di affari, non
qualificherebbero questa sede fissa di affari come una stabile organizzazione, in base
alle disposizioni di detto paragrafo.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate
esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, esso non è considerato
come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente
paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ed i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili
e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Allorché uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono
a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in
uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede centrale o la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede centrale o la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione
marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato
contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di
un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la
nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una
impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli
utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una della
imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice .
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di
cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei
casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14 .
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati: a)
al governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale o alla sua banca centrale o
ad un istituto finanziario interamente posseduto da detto Governo; b) ad un residente di
detto altro Stato in relazione a crediti finanziati indirettamente dal governo di detto
altro Stato, da un suo ente locale e dalla sua banca centrale o da un istituto finanziario
interamente posseduto da detto Governo
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura .
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, dal quale provengono gli interessi, sia attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le
disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14 .
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni .
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico .
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi le disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14 .
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
del presente Accordo.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato contraente. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad
una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato
contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o
di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede centrale o la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società
il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni
immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle indicate nel paragrafo
4 che costituiscono una partecipazione del 25 per cento in una società che è residente
di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
6. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di ogni
altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 e provenienti dall'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di attività
professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato contraente; tuttavia, detti redditi sono imponibili anche
nell'altro stato contraente nelle seguenti circostanze: a) se egli dispone abitualmente di
una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal
caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma unicamente nella misura
in cui sono imputati a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato
contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso
dell'anno solare considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato
contraente ma unicamente nella misura in cui derivino dalle proprie attività svolte in
detto altro Stato.
2. L'espressione "professioni indipendenti" comprende, in particolare, le
attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e
pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a
meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno solare considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di,
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in
traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede
centrale o la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del Collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello
spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle
prestazioni esercitate nell'altro Stato contraente in base ad un programma di scambi
culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in
detto altro Stato contraente.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono
imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Insegnanti e
ricercatori
Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima
di recarsi nell'altro Stato contraente e soggiorna in detto primo Stato contraente allo
scopo di insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso una università, un
istituto d'istruzione superiore, una scuola o un istituto di istruzione o ricerca
scientifica è esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve
in dipendenza di tale insegnamento, conferenze o ricerca, per un periodo non superiore a
tre anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo nel detto primo Stato contraente.
Art. 21. Studenti e
apprendisti
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante che è o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna temporaneamente in detto primo Stato unicamente ai fini di istruzione o di
apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono
imponibili in detto Stato contraente.
2. Le remunerazioni che uno studente, un apprendista o un tirocinante che è o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato
contraente riceve in relazione ad un impiego che esercita in detto primo Stato ai fini di
istruzione o di apprendistato non sono imponibili in detto primo Stato.
3. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono applicate solamente
per un periodo di tempo che è ragionevolmente o usualmente necessario per completare
l'istruzione o l'apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona goderà dei
benefici del paragrafo 1 del presente articolo per più di 5 anni dall'inizio di tale
istruzione o apprendistato.
Art. 22. Redditi non
espressamente menzionati
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo,
sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il
beneficiario dei redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente sia attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il
diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14
.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente
di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti del presente
Accordo e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato
contraente.
Art. 23. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 del
presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di
reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Cina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Nel caso di un residente della Cina: - quando un residente della Repubblica Popolare
Cinese percepisce un reddito dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia su
tale reddito ai sensi delle disposizioni del presente Accordo è concesso un credito
sull'imposta cinese applicata a tale residente; l'ammontare del credito, tuttavia, non
deve eccedere l'ammontare dell'imposta cinese calcolata su tale reddito conformemente alla
legislazione ed alla normativa fiscale della Repubblica Popolare Cinese; quando il reddito
proveniente dall'Italia è un dividendo pagato da una società residente dell'Italia ad
una società residente della Repubblica Popolare Cinese che possiede non meno del 10 per
cento delle azioni della società che paga i dividendi, il credito terrà conto
dell'imposta dovuta in Italia dalla società che paga i dividendi in relazione al proprio
reddito.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di
impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è
prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei
regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per
un ammontare complessivo nel caso degli utili di impresa e per un ammontare non superiore:
a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli
articoli 10 e 11; b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo
12.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme al presente
Accordo, egli può, nonostante i ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti
Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato contraente di cui è residente
o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a
quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere
sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo .
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione dell'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga
ritenuto opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti
degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria al presente Accordo, e in particolare
per prevenire l'evasione di tali imposte. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e
saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi autorità giudiziaria
e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorità
sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Entrata in
vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui
avverrà lo scambio delle note diplomatiche indicanti l'avvenuto completamento delle
procedure legali interne necessarie in ogni Paese per l'entrata in vigore del presente
Accordo. Il presente Accordo si applicherà con riferimento ai redditi realizzati nel
periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio immediatamente
successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 29. Denuncia
Il presente Accordo rimarrà in vigore illimitatamente, ma ciascuno Stato contraente può
il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia successivamente alla
scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, notificarne
la cessazione per iscritto all'altro Stato contraente per via diplomatica. In tal caso il
presente Accordo cesserà di avere effetto con riferimento ai redditi realizzati nel
periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare
immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. Fatto in
duplice esemplare a Beijing il giorno 31 ottobre 1986, nelle lingue italiana, cinese ed
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo
inglese.
PROTOCOLLO
all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito. All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che
formeranno parte integrante del predetto Accordo. Resta inteso:
a. che, qualora fosse successivamente introdotta una imposta sul patrimonio, l'Accordo si
applicherà anche a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle
disposizioni dell'articolo 23;
b. che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 dell'Accordo, non è ammessa alcuna
deduzione relativa a somme (diverse dai rimborsi di spese effettive) pagate o attribuite
da una stabile organizzazione di un'impresa alla sede centrale dell'impresa o ad altri
suoi uffici, a titolo di: I - canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo
per l'uso di brevetti o altri diritti; II - provvigioni, per specifici servizi resi o per
attività di direzione; e III - interessi su prestiti in favore della stabile
organizzazione, salvo il caso in cui l'impresa sia un istituto bancario; c. che, con
riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 10, il termine "dividendi" comprende
gli utili distribuiti da "joint-ventures";
d. che, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11, il termine "interessi"
comprende anche ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; che, I - con
riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 12, nell'applicare la presente disposizione le
somme provenienti dall'uso o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche sono imponibili in ragione del 70% dell'ammontare lordo dei
canoni; II - con ulteriore riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 12, l'imposta ivi
prevista si applica, nel caso in cui in un contratto misto siano comprese la fornitura di
"know - how" tecnico e la vendita di attrezzature o macchinari, soltanto sul
pagamento relativo al "know - how"; III - con riferimento al paragrafo 3
dell'articolo 12, la definizione del termine "canoni" comprende i pagamenti per
l'utilizzo di "know - how";
f. che, con riferimento all'ultima frase del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 5
dell'articolo 11, del paragrafo 4 dell'articolo 12 e del paragrafo 2 dell'articolo 22, le
disposizioni ivi contenute non impediscono a ciascuno Stato contraente di applicare la
propria legislazione nazionale, purché non sia contraria ai principi contenuti
negli articoli 7 e 14 del presente Accordo;
g. che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "nonostante i
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che la attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne una applicazione
delle imposte non conforme al presente Accordo;
h. che, le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente se il diritto alla riscossione di dette imposte è limitato
dalle disposizioni del presente Accordo. Le istanze di rimborso che saranno presentate nei
termini stabiliti dalla legislazione italiana devono essere corredate da un attestato
ufficiale della relativa autorità competente cinese certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente
Accordo. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità all'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione delle
precedenti disposizioni. Tuttavia, la presente disposizione non impedisce alle autorità
competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo una prassi diversa dai
rimborsi per la concessione delle riduzioni d'imposta prevista dal presente Accordo. Fatto
in duplice esemplare a Beijing il giorno 31 ottobre 1986, nelle lingue italiana, cinese ed
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo
inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre
1986 (Gazz. Uff. n. 277 del 27 novembre 1990). Il giorno 13 novembre 1990 si è
perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, la cui ratifica è
stata autorizzata con legge 31 ottobre 1989, n. 376, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1989. In conformità all'art. 28
l'accordo entrerà in vigore il 31 dicembre 1990. |