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L. 22 marzo 1993, n. 99. Ratifica ed esecuzione della convenzione
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica
degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta
a Bruxelles il 23 luglio 1990 (Gazz. Uff. n. 81 del 7 aprile 1993) .
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale
e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. Ai fini
dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione
di cui all'articolo 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, su richiesta del
contribuente, dispone che l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,
provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della
procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.
2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli
atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve
presentare istanza, tramite l'intendenza di finanza competente in ragione del domicilio
fiscale, che può richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi
anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa,
ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza
fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Art. 4. 1. Il membro della
commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1
che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a
conoscenza nel quadro della procedura di parere è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Art. 5. 1. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate (90/436/CEE) LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE
ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del
trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a
favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni, CONSIDERANDO
lopportunità di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di
imprese associate, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno
designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Philippe de SCHOUTHEETE de
TERVARENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI
DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli affari economici; IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Theo WAIGEL, Ministro federale delle finanze; Jìrgen
TRUMPF, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ELLENICA: Joannis PALAIOKRASSAS, Ministro delle finanze; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA:
Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro dell'economia e delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FRANCESE: Jean VIDAL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL
PRESIDENTE D'IRLANDA Albert REYNOLDS, Ministro delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA: Stefano DE LUCA, Sottosegretario di Stato alle finanze; SUA ALTEZZA
REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean-Claude JUNCKER, Ministro del bilancio, Ministro
delle finanze, Ministro del lavoro; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P. C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Miguel BELEZA, Ministro delle finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario; I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni
poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1. 1. La presente
convenzione si applica quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi negli utili di
un'impresa di uno Stato contraente sono o saranno probabilmente inclusi anche negli utili
di un'impresa di un altro Stato contraente, non essendo osservati i principi enunciati
all'articolo 4 e applicati direttamente o in disposizioni corrispondenti della normativa
dello Stato interessato.
2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, una stabile organizzazione di
un'impresa di uno Stato contraente situata in un altro Stato contraente è equiparata alle
imprese dello Stato nel quale è situata.
3. Il paragrafo 1 è applicabile anche quando una delle imprese interessate abbia subito
perdite anziché realizzare profitti.
Art. 2. 1. La presente
convenzione si applica alle imposte sui redditi.
2. Le attuali imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare le
seguenti:
a) in Belgio: - impot des personnes physiques/personenbelasting, - impot des
socits/vennootschapsbelasting, - impot des personnes
morales/rechtspersonenbelasting, - impot des non-rsidents/belasting de
niet-verblijfhouders, - taxe communale et taxe d'agglomration additionnelles l'impot
des personnes physiques/sanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de
personenbelasting;
b) in Danimarca: - selskabsskat, - indkomstskat til staten, - kommunal indkomstskat, -
amtskommunal indkomstskat, - saerlig indkomstskat, - kirkeskat, - udbytteskat, -
renteskat, - royaltyskat, - frigorelsesafgift;
c) nella Repubblica federale di Germania: - Einkommensteuer, - K"rperschaftsteuer, -
Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d'esercizio;
d) in Grecia: - ph¢ros eisodmatos fusk¢n pros¢kon, - ph¢ros eisodmatos
nomikon pros¢pon, - eisfor uki tion ekicheirseon udreuses kai
apochteuses;
e) in Spagna: - impuesto sobre la renta de las personas fisicas, - impuesto sobre
socìedades; f) in Francia: - impot sur le revenu, - impot sur les socits;
g) in Irlanda: - income tax, - corporation tax;
h) in Italia: - imposta sul reddito delle persone fisiche, - imposta sul reddito delle
persone giuridiche, - imposta locale sui redditi;
i) nel Lussemburgo: - impot sur le revenu des personnes physiques, - impot sur le revenu
des collectivits, - impot commercial, nella misura in cui questa imposta è
calcolata sugli utili d'esercizio;
j) nei Paesi Bassi: - inkomstenbelasting, - vennootschapsbelasting;
k) in Austria: - Einkommensteuer; - Korperschaftsteurer;
l) in Portogallo: - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, - imposto
sobre o rendimento das pessoas colectivas, - derrama para os municipios sobre o imposto
sobre o rendimento das pessoas colectivas
m) in Finlandia: - valtion toloverot/de statliga inkomstskattera. - yhteisojen
tulovero/inkomstskatten for samfund; - kunnallisvero/kommunalskatten; -
kirkollisvero/kyroskatten; - korkotulon lahdevero/kallskatten a ranteinkomst; -
rajoitetusti verovelvollisen lahdevero/kallskatten for begransat skattskyldig;
n) in Svezia: - statliga inkomstskatten; - kupongskatten; - kommunala
inkomstskatten; - lagen om expansionsmeldel;".
o) nel Regno Unito: - income tax, - corporation tax.
3. La presente convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la data della firma in aggiunta o in sostituzione delle imposte
attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche
apportate alle rispettive legislazioni nazionali.
CAPITOLO II DISPOSIZIONI
GENERALI
Sezione 1 Definizioni
Art. 3. 1. Ai fini
dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorità
competente" designa i seguenti organi: - in Belgio de Minister van Financian o un
rappresentante autorizzato, le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - in
Danimarca Skatterministeren o un rappersentante autorizzato, - nella Repubblica federale
di Germania der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato, - in Grecia O
Ypourg¢s ton Oikonomik¢n o un rappresentante autorizzato, - in Spagna el Ministro de
Econom¡a y Hacienda o un rappresentante autorizzato, - in Francia le Ministre charg
du budget o un rappresentante autorizzato, - in Irlanda the Revenue Commissioners o un
rappresentante autorizzato, - in Italia il Ministro delle Finanze o un rappresentante
autorizzato, - in Lussemburgo le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, -
nei Paesi Bassi de Minister van Financian o un rappresentante autorizzato, - in Portogallo
o Ministro das Finanas o un rappresentante autorizzato, - nel Regno Unito the
Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato; - in Austria : Der
Bundesminister fìr Finanzen o un rappresentante abilitato; - Finlandia :
Valtoivarainministeri" o un rappresentante abilitato; Finansministeriet o un
rappresentante abilitato; - in Svezia : Finansministern o un rappresentante abilitato.
2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purché il contesto non
richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa
dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.
Sezione 2 Principi
applicabili in caso di rettifica degli utili di imprese associate e d'imputazione degli
utili a una stabile organizzazione
Art. 4. Nell'applicazione della
presente convenzione vanno osservati i seguenti principi: 1) Allorché: a)
un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o b) le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati di conseguenza. 2) Allorché un'impresa di uno Stato contraente svolge la
sua attività in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel
territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli
utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta
impegnata in attività identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e
avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui è una stabile
organizzazione.
Art. 5. Quando uno Stato
contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai
principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione
sull'azione prevista, dandole la possibilità di informare l'altra impresa affinché
quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente. Tuttavia, lo Stato
contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nellimpossibilità di
fare la rettifica prevista. Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due
imprese e l'altro Stato contraente accertano la rettifica, non si applicano gli articoli 6
e 7.
Sezione 3 Procedura
amichevole e procedura arbitrale
Art. 6. 1. Quando, in uno
qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i
principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facoltà di
sottoporre detto caso autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o
nel quale è situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere
sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può
comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1. L'impresa informa
simultaneamente autorità competente se altri Stati contraenti possono essere interessati
a tale caso. Autorità competente informa quindi senza indugio le autorità competenti dei
suddetti altri Stati contraenti.
2. Autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via
amichevole con autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al
fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo
amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli
Stati contraenti interessati.
Art. 7. 1. Se le autorità
competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro
due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle
autorità competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti
istituiscono una commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di
eliminare la doppia imposizione. Le imprese possono avvalersi delle possibilità di
ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando
un tribunale è stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma
decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima
istanza nell'ambito di tali ricorsi interni.
2. Il fatto che la commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno
Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o
procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorità
competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorità giudiziarie, il paragrafo
1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine
di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una
decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda
elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6. 4. Le autorità competenti possono
convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di derogare ai termini previsti
dal paragrafo 1.
5. Nella misura in cui i paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, restano impregiudicati i
diritti di ciascuna delle imprese associate previsti dall'articolo 6.
Art. 8. 1. Autorità competente
di uno Stato contraente non è obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire
la commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o
amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate,
mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è
passibile di sanzioni gravi.
2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a contestare che una delle
imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi
dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi, e pendente contemporaneamente ad uno dei
procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorità competenti possono sospendere lo
svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o
amministrativo in questione.
Art. 9. 1. La commissione
consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 è costituita, oltre che dal presidente: -
da due rappresentanti di ciascuna autorità competente interessata; questo numero può
essere ridotto a uno previo accordo tra le autorità competenti; - da un numero pari di
personalità indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle
personalità di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a
sorte effettuate dalle autorità competenti interessate.
2. Insieme con le personalità indipendenti è anche designato un supplente per ciascuna
di esse, in conformità delle disposizioni previste per la designazione delle personalità
indipendenti, per il caso in cui queste siano impedite d'esercitare le loro funzioni.
3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorità competente può ricusare
ogni personalità indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le
autorità competenti interessate o quando tale personalità: - appartiene a una delle
amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di
tali amministrazioni; - detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o
ciascuna delle imprese associate, o è o è stata loro dipendente o consulente; - non
offre sufficienti garanzie di obiettività per risolvere il caso o i casi ad essa
sottoposti.
4. Viene stabilito un elenco delle personalità indipendenti, in cui figurano tutte le
persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente
procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del
Consiglio delle Comunità europee. Tali persone devono essere cittadini di uno Stato
contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono
essere competenti e indipendenti. Gli Stati contraenti possono apportare modifiche
all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale
del Consiglio delle Comunità europee.
5. I rappresentanti e le personalità indipendenti designati conformemente al paragrafo 1
scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di
ciascuna autorità competente interessata di ricusare la personalità così scelta in una
delle situazioni di cui al paragrafo 3. Il presidente deve adempiere le condizioni per
l'esercizio, nel suo paese, delle più elevate funzioni giurisdizionali o essere
giureconsulto di notoria competenza.
6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le
informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti
adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione
dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla
Commissione delle Comunità europee, che ne informa gli altri Stati contraenti.
7. Gli Stati contraenti prendono le misure necessarie affinché la commissione
consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.
Art. 10.
1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associate interessate possono
fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che
ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorità
competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi
richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Ciò
non deve comunque comportare per le autorità competenti degli Stati contraenti
interessati l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale; b) di fornire
informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o
nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare con segreto commerciale, industriale, professionale o
un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria
all'ordine pubblico.
2. Ciascuna impresa associata può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi
rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede, ciascuna
impresa associata è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
Art. 11.
1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7 da il suo parere entro i sei mesi dalla
data in cui è stata adita. La commissione consultiva deve basare il suo parere sulle
disposizioni di cui all'articolo 4.
2. La commissione consultiva si pronuncia alla maggioranza semplice dei suoi membri. Le
autorità competenti interessate possono convenire norme complementari di procedura. 3. Le
spese procedurali della commissione consultiva, salvo quelle sostenute dalle imprese
associate, sono suddivise in parti uguali fra gli Stati contraenti interessati.
Art. 12.
1. Le autorità competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 7 prendono
di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia
imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo
parere. Le autorità competenti possono prendere una decisione non conforme al parere
della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a
conformarsi a detto parere.
2. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al
paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate.
Art. 13.
Il carattere definitivo delle decisioni adottate dagli Stati contraenti, concernenti
l'imposizione sugli utili provenienti da un'operazione tra imprese associate, non preclude
il ricorso alle procedure previste agli articoli 6 e 7.
Art. 14.
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili è
considerata eliminata se: a) gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a
imposizione in un solo Stato o se b) l'importo dell'imposta cui tali utili sono
assoggettati in uno Stato è ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti
nell'altro Stato.
CAPITOLO III DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 15.
La presente convenzione non pregiudica gli obblighi di più ampia portata in materia di
eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, risultanti da altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno
parti o dalla legislazione nazionale degli Stati stessi.
Art. 16.
1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello
definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica
europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. La presente convenzione non si applica: - ai territori francesi di cui all'allegato IV
del trattato che istituisce la Comunità economica europea, - alle isole Faer"er e
alla Groenlandia.
Art. 17. La presente convenzione
sarà ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Art. 18. La presente convenzione
entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di
ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità. Essa si applica
alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avviate dopo la sua entrata in vigore.
Art. 19. Il segretario generale
del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari: a) il deposito di
ciascuno strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore della presente
convenzione; c) l'elenco delle personalità indipendenti designate dagli Stati contraenti,
di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonché le modifiche che saranno ad esso
apportate.
Art. 20. La presente convenzione
è stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello scadere di questo periodo
gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga della presente
convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito.
Art. 21. 1. Ogni Stato
contraente può chiedere in qualunque momento la revisione della presente convenzione. In
tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di
revisione.
Art. 22. La presente
convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca, inglese,
irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti
ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio
delle Comunità europee. Il segretario generale ne trasmetterà una copia certificata
conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
Fatto a Bruxelles, addì ventitré
luglio millenovecentonovanta
ATTO FINALE I PLENIPOTENZIARI
DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI, riuniti a Bruxelles, il ventitré luglio
millenovecentonovanta, per la firma della convenzione relativa all'eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, hanno, al
momento di firmare detta convenzione: a) adottato le dichiarazioni comuni seguenti,
accluse al presente atto finale: - dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1), -
dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6, - dichiarazione relativa all'articolo
13; b) preso atto delle dichiarazioni unilaterali seguenti, accluse al presente atto
finale: - dichiarazione della Francia e del Regno unito relativa all'articolo 7, -
dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8, - dichiarazione
della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16. In fede di che, i
sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1) Le disposizioni di questo punto si
applicano tanto al caso in cui una transazione è realizzata direttamente tra due imprese
giuridicamente distinte che al caso in cui una transazione è realizzata tra una delle
imprese e la stabile organizzazione dell'altra impresa situata in un terzo Stato
contraente. Dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6 Gli Stati membri mantengono
ogni libertà per quanto riguarda la natura e la portata delle disposizioni appropriate
per la repressione di qualsivoglia violazione dell'obbligo di mantenere il segreto.
Dichiarazione relativa all'articolo 13 Allorché, in uno o più Stati contraenti
interessati, le decisioni relative alle imposizioni oggetto delle procedure di cui agli
articoli 6 e 7 sono state modificate dopo la fine della procedura di cui all'articolo 6 o
dopo la decisione di cui all'articolo 12 e ne risulta una doppia imposizione ai sensi
dell'articolo 1, tenuto conto dell'applicazione del risultato di tale procedura o
decisione, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7.
DICHIARAZIONI UNILATERALI
Dichiarazione relativa all'articolo 7 La Francia e il Regno Unito dichiarano che
applicheranno l'articolo 7, paragrafo 3. Dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti
relative all'articolo 8 Belgio Per "sanzioni gravi" occorre intendere una
sanzione penale o amministrativa in caso: - di delitti di diritto comune commessi a scopo
di frode fiscale, - di infrazioni alle disposizioni del codice delle imposte sul reddito
od a decisioni prese in esecuzione di queste disposizioni, commesse a scopi fraudolenti o
con l'intento di nuocere. Danimarca Per "sanzione grave" si intende una sanzione
per infrazione volontaria alle disposizioni del diritto penale o della legislazione
speciale in casi che non possono essere composti per via amministrativa. I casi di
infrazione alle disposizioni della legislazione fiscale possono, di norma, essere composti
per via amministrativa, qualora si consideri che un'infrazione non comporta una pena più
severa di un'ammenda. Repubblica federale di Germania Infrazione alle norme fiscali
punibile con "sanzioni gravi" è ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata
da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative. Grecia In conformità della
legislazione tributaria greca, un'impresa è passibile di una sanzione grave nei seguenti
casi:
1) allorché non presenta dichiarazioni o presenta dichiarazioni inesatte per
imposte, tasse e prelievi che, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trattenuti
o versati allo Stato, ovvero per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulla cifra
d'affari o il prelievo speciale sugli articoli di lusso, se l'importo complessivo di tali
imposte, tasse e prelievi che aveva l'obbligo di dichiarare o versare allo Stato per
transizioni o altre operazioni effettuate supera la somma di seicentomila (600.000) dracme
nel corso di un semestre dell'anno civile ovvero la somma di un milione (1.000.000) di
dracme nel corso di un anno civile;
2) allorché non presenta una dichiarazione dei redditi, se per il reddito non
dichiarato è dovuta un'imposta di importo superiore a trecentomila (300.000) dracme;
3) allorché non rilascia i documenti fiscali previsti dal codice tributario.
4) allorché rilascia tali documenti in modo inesatto per quanto concerne la
quantità, il prezzo unitario o il valore, se da tale inesattezza risulta una differenza
superiore al dieci per cento (10%) della quantità complessiva o del valore complessivo
dei beni, della prestazione di servizi o, in generale, della transazione;
5) allorché tiene in modo inesatto libri o documenti, se l'inesattezza è
constatata da un controllo regolare il cui risultato e stato determinato con soluzione
amministrativa o a causa della scadenza del termine per l'esercizio del ricorso, ovvero
con decisione definitiva del tribunale amministrativo, qualora nel periodo di gestione per
il quale è stato effettuato il controllo risulti una differenza delle entrate lorde
superiore al venti per cento (20%) rispetto a quelle dichiarate e comunque non inferiore
ad un milione (1.000.000) di dracme;
6) allorché non osserva l'obbligo di tenere i libri e i documenti previsti dalle
pertinenti disposizioni del codice tributario;
7) allorché rilascia una fattura di vendita di beni o di prestazioni di servizi,
ovvero uno qualsiasi dei documenti fiscali di cui al punto 3 che siano falsi, contraffatti
o alterati; Si considera falso il documento fiscale che è stato perforato o stampigliato
in qualsiasi modo, se il relativo visto non è stato registrato negli appositi libri dalle
autorità fiscali competenti e semprechè la mancata registrazione sia stata portata
a conoscenza del debitore per il visto. Il documento fiscale si considera inoltre falso
anche quando il contenuto e gli altri elementi dell'originale o della copia sono diversi
da quelli indicati nella matrice del documento stesso. Si ritiene contraffatto il
documento fiscale rilasciato per una transazione, operazione o qualsiasi altro motivo che
sia fittizio in tutto o in parte, ovvero per una transazione effettuata da persone diverse
da quelle indicate nel documento fiscale;
8) allorché conosce lo scopo dell'atto da intraprendere e collabora in qualsiasi
modo alla fabbricazione dei documenti fiscali falsi, ovvero sa che i documenti sono falsi
o contraffatti e collabora in qualsiasi modo al rilascio dei medesimi o approva i
documenti falsi, contraffatti o alterati al fine di dissimulare la base imponibile.
Spagna Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni
amministrative per infrazioni fiscali gravi, nonché le sanzioni penali per delitti
commessi contro l'amministrazione fiscale.
Francia Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni
penali nonché le sanzioni fiscali quali le sanzioni per mancata dichiarazione dopo
la messa in mora, per dolo, per manovre fraudolente, per opposizione al controllo fiscale,
per rimunerazioni o distribuzioni occulte, per abuso di diritto.
Irlanda Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni per:
a) mancata dichiarazione; b) dichiarazione scorretta per frode o negligenza; c) mancata
tenuta dei libri pertinenti; d) mancata presentazione di documenti e libri ai fini di
controllo; e) ostruzione contro persone che esercitano poteri conferiti da un testo
legislativo o regolamentare; f) mancata dichiarazione di redditi imponibili; g) falsa
dichiarazione per ottenere un abbattimento. Le disposizioni legislative che, al 3 luglio
1990, disciplinano queste infrazioni sono: - la parte XXXV dell'Income Tax Act del 1967; -
la sezione 6 del Finance Act del 1968; - la parte XIV del Corporation Tax Act del 1976; -
la sezione 94 del Finance Act del 1983. Sono incluse tutte le disposizioni ulteriori che
sostituiscono, modificano o aggiornano il codice delle penalità.
Italia Per "sanzioni gravi" si intendono le sanzioni
previste per illeciti configurabili, ai sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato
fiscale.
Lussemburgo Il Lussemburgo considera "sanzione grave"
quanto l'altro Stato contraente avrà dichiarato di considerare tale ai fini dell'articolo
8.
Paesi Bassi Per "sanzione grave" si intende una sanzione
pronunciata da un giudice per qualsiasi atto istituzionale, menzionato all'articolo 68,
paragrafo 1 della legge generale sulle imposte.
Portogallo Il termine "sanzioni gravi" comprende le
sanzioni penali e le altre penalità fiscali applicabili nel caso in cui un'infrazione sia
stata commessa con dolo o l'ammenda prevista sia di importo superiore a 1.000.000 (un
milione) di escudos.
Regno Unito Il Regno Unito interpreterà il termine "sanzione
grave" come comprensivo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative per
presentazione dolosa o negligente, ai fini fiscali, di conti, di domande di esenzione,
abbattimento o restituzione o di dichiarazioni ai fini fiscali.
Repubblica d'Austria : Infrazione passibile di sanzioni gravi è
ogni evasione di tasse od imposte, dolosa o colposa punibile ai sensi della legge sulla
repressione dei reati tributari. Repubblica finlandese : I termini "sanzioni
gravi" si riferiscono alle sanzioni penali ed amministrative applicabili alle
infrazioni alle leggi fiscali.
Regno di Svezia : Infrazione alle norme fiscali passibile di
"sanzioni gravi" è ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene
detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative. Dichiarazione della Repubblica
federale di Germania relativa all'articolo 16 Il governo della Repubblica federale di
Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento
di ratifica, che la convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino.
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