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L. 2 maggio 1983, n. 303. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981 (S.O.
alla Gazz. Uff. n. 174 del 27 giugno 1983). (Entrata in
vigore il 26 giugno 1984; per i rapporti con la Repubblica ceca, vedasi
il comunicato riportato in calce)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali La Repubblica italiana e la Repubblica socialista
cecoslovacca, desiderose di concludere una convenzione intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire le evasioni fiscali, hanno
convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito o su elementi del
reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti
dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne la Cecoslovacchia: 1 - le imposte sui redditi delle persone
giuridiche (odvod ze zisku a dan ze zisku); 2 - l'imposta sui salari (dan ze mzdy); 3 -
l'imposta sul reddito derivante dallattività letteraria e artistica (dan z prijmu z
liter rn¡ a umeleck cinnosti); 4 - l'imposta agricola (dan zemedelsk ); 5
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (dan z prijmu obyvatelstva); 6 - l'imposta
residenziale (dan domovn¡); comprese le ritenute alla fonte, le trattenute
(prcomptes) e gli anticipi prelevati in conto delle imposte anzidette (qui di
seguito indicate quali "imposta cecoslovacca");
b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 -
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si
aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli
Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a. il termine "Cecoslovacchia" designa la Repubblica socialista cecoslovacca;
b. il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c. le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, a seconda dei casi, la Cecoslovacchia o l'Italia;
d. il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e. il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f. le espressioni "impresa di uno stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente
dell'altro Stato contraente;
g. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
h. il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i. l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle finanze; ii) per quanto concerne la Cecoslovacchia, il
Ministero delle Finanze della Repubblica socialista cecoslovacca o un suo rappresentante
autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di
detto Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a.
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b. se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d. se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a. una sede
di direzione; b. una succursale; c. un ufficio; d. una officina; e. un laboratorio; f. una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g. un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a. si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c. le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d. una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per la impresa; e. una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente e cui si applichi il
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività.
6. il fatto che una società residente di uno stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "Beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre ricchezze del
suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di un stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge in tal modo la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di uno stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una
stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove (1).
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia,
il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi
contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto
d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello
Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno stato contraente ad un residente
dell'altro stato contraente sono imponibili in detto altro stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili nello stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto stato, ma, se
la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così
applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati alla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è
l'effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal
quale provengono gli interessi, sia attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è
l'effettivo beneficiario.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i canoni indicati al paragrafo 3 b),
possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne
è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa: a) i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
televisive; b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali, o scientifiche che non costituiscano un bene immobile ai sensi
dell'art. 6 e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro stato contraente dal
quale provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che
come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione di
navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli previsti
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente, sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imponibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente, svolta nell'altro Stato
contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) L'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
al lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei Consigli di amministrazione
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando i redditi delle attività che un'artista dello spettacolo o uno sportivo
esercitano personalmente in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili nello Stato
contraente dove le attività dell'artista e dello sportivo sono svolte, nonostante le
disposizioni degli artt. 7, 14 e 15, primo comma.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il
reddito derivante dalle attività indicate nel paragrafo 1 è esente da imposta nello
Stato in cui attività è esercitata a condizione che le predette attività siano svolte
nel quadro di una convenzione o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale,
sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: i)
abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al
solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori ed
insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente in uno stato contraente,
per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche
scientifiche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento
non avente fini di lucro, e che sono, o che erano immediatamente prima di tale soggiorno,
residenti dell'altro Stato contraente, saranno esentati da imposta nel detto primo Stato
contraente per le remunerazioni derivanti attività di insegnamento o di ricerca.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione non sono
imponibili in detto Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto
Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli
provenienti da beni immobiliari definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui
il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e il diritto ed il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
Art. 23. Metodo per
evitare le doppie imposizioni
Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Cecoslovacchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cecoslovacchia, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla
fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla
legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Cecoslovacchia: a) Se un residente della Cecoslovacchia riceve
redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili
in Italia, la Cecoslovacchia, fatte salve le disposizioni della lettera b, esenta da
imposta tali redditi. La Cecoslovacchia può tuttavia, per calcolare l'ammontare
dell'imposta sugli altri redditi di detto residente, applicare la stessa aliquota che
sarebbe stata applicabile se i redditi in questione non fossero stati esentati. b) Nel
momento in cui assoggetta ad imposizione i propri residenti, la Cecoslovacchia può
includere nella base imponibile delle imposte gli elementi di reddito che, in conformità
alle disposizioni degli articoli 10, 12, 16, e 17 della presente Convenzione, sono
imponibili anche in Italia. Tale deduzione non può tuttavia eccedere la frazione
dell'imposta cecoslovacca, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai detti
elementi di reddito provenienti dall'Italia.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad
alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono
o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni
dell'art. 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 4 dell'art.
11, o del paragrafo 6 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una
impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad esso
relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le
altre simili imprese del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle imposte di ogni genere o denominazione, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità competente dello
Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione
del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione (1).
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per risolvere per via di
amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in
via di amichevole composizione le difficoltà o per dissipare i dubbi inerenti
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che negli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione, o quelle della legislazione
interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od
autorità sopracitate utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche nei tribunali o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa
o di quelle dell'altro Stato; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello stato di cui esso è residente qualora il diritto alla
percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
di un attestato ufficiale dello Stato di cui il contribuente è residente certificante che
sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici
previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo. Esse possono inoltre stabilire di comune accordo
procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente
Convenzione.
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, alle somme accreditate o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con
riferimento alle altre imposte sui redditi, alle imposte relative ai periodi imponibili
che si chiudono a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio
degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio inerenti
all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973,
cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.
Art. 30. Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato
contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere
dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore.
2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) con riferimento alle imposte
prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate o messe in pagamento a
decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi
imponibili che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di
notifica della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Praga il 5 maggio 1981, in duplice
esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo quest'ultima in caso di
contestazione.
PROTOCOLLO
d'accordo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
cecoslovacca intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed
a prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca intesa ad
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire le evasioni
fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte
integrante della Convenzione:
a) con riferimento al paragrafo 3 dell'art. 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente
connesse con attività di detta stabile organizzazione;
b) con riferimento al paragrafo 1 dell'art. 25, all'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato
secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la
procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove
la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione. In
fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Praga il 5
maggio 1981, in duplice esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo
quest'ultima in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali, con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981
(Gazz. Uff. n. 194 del 16 luglio 1984). Il giorno 26 giugno 1984 ha avuto luogo lo scambio
degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con relativo protocollo,
firmata a Praga il 5 maggio 1981 la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio
1983, n. 303, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1983. In
conformità all'art. 29, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il 26 giugno
1984.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Accordi italo-cecoslovacchi da ritenere in vigore nei rapporti tra la Repubblica italiana
e la Repubblica ceca (Gazz. Uff. n. 286 del 6 dicembre 1996) Con un protocollo firmato a
Praga il 30 ottobre 1996 sono stati formalizzati i risultati delle consultazioni tra
esperti miranti ad effettuare una ricognizione degli accordi italo-cecoslovacchi da
mantenere in vigore tra la Repubblica italiana a la Repubblica ceca. Gli accordi in
questione sono i seguenti: 1)-9) ... omissis ... 10) Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Con
protocollo. (Praga, 5 maggio 1981). 11)-16) ... omissis ... |