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L. 7 giugno 1993, n. 194. Ratifica ed esecuzione del protocollo recante
modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra
l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il
20 marzo 1989 (Suppl. Ord. n. 52 alla Gazz. Uff. n. 141 del 18 giugno
1993).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione
firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad
Ottawa il 20 marzo 1989.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
PROTOCOLLO
recante modifiche alla convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali firmata a
Toronto il 17 novembre 1977 Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada, desiderosi di
modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le
evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, hanno convenuto le seguenti
disposizioni:
Art. 1.
Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi:
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi
pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un
determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente,
è imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica,
imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti
pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il più elevato dei seguenti ammontari:
ventiquattromila dollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del
presente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa: a) per
quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age
Security Act; e b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o
sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata
dallAutorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al
minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette
leggi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità,
convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o
monetaria.
4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra
provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente
non sono imponibili in detto altro Stato purché non siano imponibili se ricevute da
un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.
5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo
2.
6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di
uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti
provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere
ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente
tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini
dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti
periodi da essa determinati, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno
del periodo fiscale immediatamente precedente.
Art. 2.
1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Roma il più presto possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal primo gennaio 1988. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato il presente protocollo. Fatto
in duplicato a Ottawa il 20 marzo 1989, in lingua italiana, inglese e francese, ciascun
testo facente egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore del protocollo sottoscritto a Ottawa il 20 marzo 1989 e recante
modifiche alla convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17
novembre 1977 (Gazz. Uff. n. 64 del 18 marzo 1994). Il giorno 22 febbraio 1994 ha avuto
luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del
protocollo sottoscritto a Ottawa il 20 marzo 1989 e recante modifiche alla convenzione tra
l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, la cui ratifica è
stata autorizzata con legge 7 giugno 1993 n. 194, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993, supplemento ordinario n. 52. In conformità all'art. 2, il
protocollo è entrato in vigore il giorno 22 febbraio 1994. |