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L. 21 dicembre 1978, n. 912. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Toronto il 17 novembre 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 23 del 24
gennaio 1979). (Entrata in vigore il 24 dicembre 1980)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 19 novembre 1977.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e il Canada per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali Il Governo dell'Italia e il Governo del Canada desiderosi di concludere
una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno
convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne il Canada: le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del
Canada (qui di seguito indicate quali "imposta canadese"). b) per quanto
concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si
aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli
Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla
fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle
vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e
da scommesse.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Canada;
b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del
Canada, compresa qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali del Canada
che, in virtù delle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il
Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle
loro risorse naturali;
c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare
adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del
mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone ;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; esso designa altresì una
"corporation" nel significato attribuito dal diritto canadese;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne il
Canada, il Ministro del reddito nazionale (Revenu national) o il suo rappresentante
autorizzato; ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situati in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente, nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (qui di seguito indicato come
"centro degli interessi vitali"); b) se non si può determinare lo Stato
contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è
considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta
persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune
accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui
essa è stata costituita o creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale
accordo, la detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati contraenti ai
fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 20 incluso e dell'art. 22 .
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché i redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione .
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e funzionando in piena indipendenza dall'impresa di cui
essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraente segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato; ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi
delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi sia attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi sino pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
6. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, una società residente
dell'Italia e che dispone di una stabile organizzazione in Canada è assoggettata, in
conformità alle disposizioni della legislazione canadese, all'imposta supplementare sulle
società diverse dalle "corporations" canadesi, ma a condizione che l'aliquota
di tale imposta non superi il 15 per cento e che non vengano inclusi nella base imponibile
di detta imposta gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Canada di
una società residente dell'Italia, realizzati nel corso di un anno durante il quale
attività della società non era esercitata principalmente in Canada.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato; ma, se la persona che
percepisce gli interessi n è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è tale Stato contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente
locale; o b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente o ad una sua
suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo
(compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o
di una sua suddivisione od ente locale; o c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un
prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o
assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le
autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite e non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; ma non
comprende i redditi considerati all'articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed
altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera
letteraria, drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a pellicole
cinematografiche ed a registrazioni per trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato
contraente e pagati da un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo
beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che
come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati .
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di
navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati
all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente
nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa .
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono
costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili
in detto Stato. Gli utili provenienti dall'alienazione di una partecipazione in una
società di persone (partnership) o in un'associazione commerciale (trust) i cui beni sono
costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili
in detto Stato .
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato
contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili realizzati da una persona
fisica residente dell'altro Stato contraente e derivanti dall'alienazione di un bene,
quando l'alienante: a) ha la nazionalità del primo Stato o è stato residente di detto
primo Stato nel corso di un periodo di almeno quindici anni immediatamente precedente
l'alienazione del bene, e b) è stato residente di tale primo Stato ad un'epoca qualsiasi
nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione medesima.
Art. 14. Professione
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente, svolta nell'altro Stato
contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno solare considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che n
l'artista dello spettacolo n lo sportivo, n persone ad essi associate
partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto
paragrafo.
Art. 18. Pensioni
1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali pensioni possono
essere tassate anche nel primo Stato contraente ma soltanto se il loro ammontare
complessivo pagato nel corso di un anno fiscale ad un residente dell'altro Stato
contraente ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: dieci mila dollari canadesi e
dodici milioni di lire italiane. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere la
meno elevata delle due aliquote seguenti: a) 15 per cento dell'ammontare lordo del
pagamento periodico, e b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il
beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in
relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione ricevuti nel corso di
tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene. Le
autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di
modificare gli ammontari suddetti in relazione alla evoluzione economica o monetaria.
2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le pensioni corrisposte dallo
Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente
locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una
persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o
ente locale, sono imponibili soltanto in Italia.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi
pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un
determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente,
è imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica,
imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti
pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il più elevato dei seguenti ammontari:
ventiquattromila dollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del
presente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa: a) per
quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age
Security Act; e b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o
sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata
dallAutorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al
minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette
leggi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità,
convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o
monetaria .
4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra
provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente
non sono imponibili in detto altro Stato purché non siano imponibili se ricevute da
un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.
5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2
.
6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di
uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti
provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere
ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente,
tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini
dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti
periodi da essa determinati, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno
del periodo fiscale immediatamente precedente .
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professione, non sono imponibili in
questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato.
Art. 21. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Per quanto riguarda il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti
l'imputazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada
sull'imposta dovuta in Canada, nonché ogni successiva modifica di tali disposizioni
che non ne pregiudichi i principi generali e fatti, altresì, salvi una deduzione o uno
sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su
utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in deduzione da qualsiasi
imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni; b) fatte salve le
vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la determinazione
dell'eccedenza esentata di una società estera affiliata, nonché di ogni successiva
modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, una società
residente in Canada può, ai fini dell'imposta canadese, dedurre dal suo reddito
imponibile i dividendi che derivano dall'eccedenza esentata di una società estera
affiliata residente in Italia.
2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un
residente di uno Stato contraente assoggettati ad imposta nell'altro Stato contraente in
conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in
detto altro Stato.
Art. 22. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In
particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato
contraente beneficiano delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni di
imposte o tasse accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un o più residenti di uno
Stato terzo.
4. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte
previste dalla presente Convenzione.
Art. 23. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 22, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione
.
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 24. Scambi di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi comprese i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure di esecuzione di tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità
sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 25. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 26. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a
richiesta dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da presentarsi nei termini
stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale
autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per
aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente
Convenzione.
2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'art. 23, procedure diverse per l'applicazione delle
limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Art. 27. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti saranno scambiati appena
possibile a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Canada: i) con riferimento
all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non - residenti o iscritta a loro
credito a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di
ratifica; e ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che
iniziano a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di
ratifica; b) in Italia: con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che
iniziano a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di
ratifica.
3. Gli scambi di Note tra il Canada e l'Italia del 29 marzo 1932, relative all'esenzione
reciproca d'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di navi, e del 29 ottobre 1974,
relative all'Accordo tendente ad eliminare la doppia imposizione dei redditi provenienti
dall'esercizio di aeromobili, sono abrogati. Le loro disposizioni cesseranno di avere
effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformità del paragrafo 2, si
applica la presente Convenzione.
Art. 28. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato; ma ciascuno Stato
contraente potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire
dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per
iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denuncia la
Convenzione cesserà di essere applicabile: a) in Canada: i) con riferimento all'imposta
trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non - residenti o iscritta a loro credito a
partire dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui era stata fatta la
notifica; e ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che
iniziano a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata
fatta la notifica; b) in Italia: con riferimento ai redditi realizzati nei periodi
d'imposta che iniziano a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in
cui è stata notificata la cessazione. In fede di che i Plenipotenziari dei due Stati
hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a
Toronto il 17 novembre 1977 in duplice esemplare in lingua italiana, inglese e francese,
ciascun testo facente egualmente fede.
PROTOCOLLO
d'accordo alla Convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali All'atto della firma
della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i
sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che
formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) per quanto concerne la lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine
"persona" comprende anche, nel caso del Canada, le società di persone
(partnerships), le "successioni" (estates) e le associazioni commerciali
(trusts);
b) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso
adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione
fiscale;
c) per quanto concerne gli articoli 5 ed 8, i battelli - traghetto, le navi - traghetto
d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci
esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non
devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresì, che il
luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da
parte di tali battelli o navi gestite come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile
organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi;
d) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato
contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale
attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono
imponibili in questo altro Stato in conformità dei principi enunciati all'articolo 7;
e) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'art. 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili
direttamente connesse con attività della stabile organizzazione; f) le disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione
dei beni che ivi sono indicati;
g) per quanto concerne l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel
paragrafo 3 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilità di abusi
in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non - residenti
e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale
esistenza di casi di evasione fiscale in questo settore;
h) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 23, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato, per quanto riguarda l'Italia, secondo cui l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione
non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;
i) la presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro
organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione
diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo, quando si trovano nel territorio
di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai
medesimi obblighi dei residenti di detti Stati in materia di imposte sul reddito
complessivo;
j) nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che
limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla
legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi altro accordo concluso da uno
Stato contraente;
k) nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che
pregiudichi l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna di ciascuno Stato
contraente relativa all'evasione fiscale ed in particolare la imposizione dei redditi
personali derivanti dalla partecipazione in società non residenti. In fede di che i
plenipotenziari dei due Stati hanno sottoscritto il presente Protocollo d'Accordo e vi
hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Toronto il 17 novembre 1977, in duplice esemplare in
lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata
a Toronto il 17 novembre 1977 (Gazz. Uff. n. 18 del 20 gennaio 1981). Il giorno 24
dicembre 1980 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata
a Toronto il 17 novembre 1977, la cui ratifica dei quali è stata autorizzata con legge 21
dicembre 1978, n. 912, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23
del 24 gennaio 1979. In conformità dell'art. 28, paragrafo 2, la convenzione è entrata
in vigore il giorno 24 dicembre 1980. |