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L. 29 novembre 1990, n. 389. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a
Sofia il 21 settembre 1988 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 297 del 21 dicembre
1990). (Entrata in vigore il 10 giugno 1991)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Sofia il 21 settembre 1988.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni
fiscali La Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, desiderose di
sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche, hanno convenuto di concludere
una convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali:
Art. 1. Soggetti e
residenti
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona
che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo
del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria,
qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi
persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)
detta persona è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le
autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per
quanto concerne la Repubblica italiana: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana"). b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria:
1) l'imposta sul reddito totale; 2) l'imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le
coppie senza figli; 3) l'imposta sugli utili; 4) l'imposta sui fabbricati; (qui di seguito
indicate quali "imposta bulgara").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte
attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
l del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto internazionale
consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle
risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani
italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo nonché alle loro
risorse naturali possono essere esercitati;
b) il termine "Bulgaria" designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando è
utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i
suoi diritti sovrani, nonché la piattaforma continentale e la zona economica
esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto
internazionale;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di
Bulgaria;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le persone giuridiche -
ivi comprese le società - ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da
parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato
contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o il veicolo stradale sia
utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero
delle Finanze. 2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione ; b) una succursale; c) un ufficio: d) una officina; e) un laboratorio; f)
una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti
all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell'Italia in una società mista costituita in
Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare
di Bulgaria del 25 marzo 1980 è considerata "stabile organizzazione" ai fini
della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 6 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente: a) possiede una
partecipazione in una società che è residente dell'altro Stato contraente (ovvero questa
ultima società possiede una partecipazione nella prima), b) o svolge la sua attività
nell'altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non
costituisce di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle
dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 5. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati .
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 6. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello
Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 7. Trasporto
internazionale
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
e di veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa .
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 8. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 9. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne è
l'effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dagli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
Art. 10. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di detta
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
programmi relativi ad elaboratori elettronici, nonché per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni dei generatori di canoni, si
ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno
degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui
necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni, e che
ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Art. 11. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 5 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali
utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all'esercizio di tali
navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 12. Professioni
autonome
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 13. Salari,
stipendi ed altre remunerazioni analoghe
1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o di veicoli
stradali in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel
quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa .
Art. 14. Membri dei
consigli di amministrazione e dei collegi sindacali
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 15. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio e della televisione o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi delle attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo
esercitano personalmente in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le
disposizioni degli articoli 6, 12 e 13 nello Stato contraente in cui le attività
dell'artista o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un'artista
dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in tale qualità, sono imponibili soltanto
nel primo Stato se le attività svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con
fondi pubblici del primo Stato, o se dette attività sono svolte nell'altro Stato
nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.
Art. 16. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 17. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato; b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: I) abbia la
nazionalità di detto Stato, o II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi .
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16, si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 18. Professori
Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale è,
o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato
contraente e che è inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o
effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una
università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di
lucro, non sono imponibili nel primo Stato.
Art. 19. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente in uno
Stato contraente e che è inviato nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in
tale altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato, o sono percepite in remunerazioni di attività svolta in questo altro Stato
nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi o di
completare la sua formazione professionale.
Art. 20. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 21. Patrimonio
Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all'articolo 5, posseduto da un residente
di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto
altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato
contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno
Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali utilizzati in un
traffico internazionale nonché da beni mobili destinati all'esercizio di tali navi,
aeromobili o veicoli, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 22. Metodo per
evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità delle disposizioni
dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria: a) se un residente della Bulgaria possiede redditi o
un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte tali redditi o detto patrimonio; b) se
un residente della Bulgaria riceve dividendi o canoni che, conformemente alle disposizioni
degli articoli 8 e 10, sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull'ammontare
dell'imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una deduzione di ammontare
pari all'imposta pagata in Italia su tali dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione non
può eccedere la frazione di imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai
predetti dividendi o canoni provenienti dall'Italia. c) Quando, in conformità ad una
qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un
residente della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la Bulgaria può comunque
tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini del calcolo dell'ammontare
dell'imposta dovuta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente.
3. Per quanto riguarda l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Bulgaria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Bulgaria, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
4. Se una società residente dell'Italia percepisce redditi per effetto della sua
partecipazione in una "società mista" costituita conformemente al decreto n.
535/80 dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, si considera - ai
fini dell'applicazione del precedente paragrafo 3 - che l'imposta pagata in Bulgaria su
detti redditi è pari al 36 per cento.
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno stato contraente non sono assoggettati nell'altro stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica, inoltre, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine "nazionali"
designa: a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; b) le
persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità
alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Gli interessi, i canoni ed altri oneri pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad
un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di
un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati
contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente, alle quali partecipano uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione, nonostante le
disposizioni dell'articolo 2.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del
paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione .
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione
interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute
segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e
gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte
previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o
delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le predette persone od autorità
utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 26. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare in virtù delle
regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto a effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto alla
applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Art. 28. Entrata in
vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Roma non appena possibile. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle
imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere
dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione; b)
alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d'imposta che iniziano a
decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello d'entrata in vigore della
Convenzione .
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine
di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo
caso la Convenzione cesserà di applicarsi: a) alle imposte prelevate alla fonte sui
redditi messi in pagamento a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello di
denuncia; b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio di periodi d'imposta che
iniziano a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di denuncia. Fatta a
Sofia, il 21 settembre 1988, in duplice esemplare, in lingua italiana, bulgara e francese,
prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
PROTOCOLLO
d'accordo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
ed a prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in
data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria intesa ad
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a
prevenire le evasioni fiscali, i plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni
supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 2, se nel futuro sarà introdotta in Italia un'imposta sul
patrimonio, la Convenzione si applicherà a detta imposta e la doppia imposizione sarà
evitata in conformità alle disposizioni dell'articolo 22;
b) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3 a), la vendita, al termine di una
esposizione, di merci nella stessa esposte non costituisce una stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, l'espressione "beni immobili"
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni
immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono
considerati beni immobili;
d) con riferimento all'articolo 6 paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente
connesse con attività di detta stabile organizzazione;
e) con riferimento agli articoli 9 e 10, se l'ammontare degli interessi o dei canoni
pagati eccede il valore normale di detti redditi in base alla legislazione di uno degli
Stati contraenti, la parte eccedente di detti pagamenti è imponibile in questo Stato in
conformità della propria legislazione e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13 si applicano anche alle remunerazioni
corrisposte al personale di un'impresa di trasporto aereo in traffico internazionale di
uno degli Stati contraenti che esercita la sua attività nell'altro Stato contraente;
g) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 si applicano anche alle
remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani
seguenti: - l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.); - l'Amministrazione delle
Poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); - l'Ente nazionale per il Turismo (ENIT); -
l'Istituto per il commercio Estero (ICE); - la Banca d'Italia; nonché i
corrispondenti servizi o organismi bulgari;
h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" si attribuisce il
significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con
la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata,
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla
Convenzione;
i) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione
secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo
stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni di imposta cui
d diritto la Convenzione;
l) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni del
paragrafo 1 dell'articolo 7 si applicano ai redditi realizzati a partire dall'1 gennaio
1981. Fatto a Sofia il 21 settembre 1988, in duplice esemplare in lingua italiana,
bulgara, e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia dimposta sul reddito e sul
patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo d'accordo, firmata a Sofia
il 21 settembre 1988 (Gazz. Uff. n. 295 del 2 settembre 1991). Il giorno 10 giugno 1991 ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le
doppie imposizioni in materia dimposta sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo d'accordo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988, la
cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1990, n. 389, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990, supplemento ordinario n. 86. In
conformità all'art. 28, la convezione è entrata in vigore il 10 giugno 1991.
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