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L. 29 novembre 1980, n. 844. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo
aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 342
del 15 dicembre 1980). (Entrata in vigore il 24 aprile 1981)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale del Brasile; desiderosi
di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito; hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne il
Brasile: l'imposta federale sul reddito, esclusa l'imposta delle rimesse eccedenti e sulle
attività di minore importanza (qui di seguito indicate quali "imposta
brasiliana"); b) per quanto concerne l'Italia: l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; l'imposta locale sui redditi
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana") .
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione
delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Brasile" designa la Repubblica Federale del Brasile;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
d) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Brasile o l'Italia;
e) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ad ogni altra
associazione di persone;
f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designato rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta brasiliana
o l'imposta italiana;
j) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne il
Brasile: il Ministro delle Finanze, il Segretario del reddito federale o i loro
rappresentanti autorizzati; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministro delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attributo dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo caso viene risolto secondo le regole
seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più ristrette (cento degli interessi vitali); b)
se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia un "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai solo fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa si affari è utilizzata ai solo fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da una agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa. Tuttavia, si ritiene che un compagnia di
assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente se essa riscuote premi o assicura rischi in quest'altro Stato, attraverso un
rappresentante diverso dalla persona alla quale si applica il successivo paragrafo 5.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
quest'altro Stato (sia per mezzo di un stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. a) Fatte salve le disposizioni dei sub-paragrafi b) e c), la espressione "beni
immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente i cui i beni
stessi sono situati; b) l'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte
morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si
applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria,
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
ricchezze del suolo; c) le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla localizzazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione .
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aereomobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave; oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
4. L'Accordo tra il Brasile e l'Italia del 4 ottobre 1957 inteso ad evitare la doppia
imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea
cesserà di aver effetto con riferimento alle imposte relative ai periodi per i quali la
presente Convenzione ha effetto con riferimento alle predette imposte.
Art. 9. Impresa
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i
quali sono stati pagati i dividendi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di
cui è residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione cui si
ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i
dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di
partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre
quote sociali assimilabili ai redditi della azioni secondo la legislazione fiscale dello
Stato di cui è residente la società distributrice .
5. Quando un residente dell'Italia ha una stabile organizzazione in Brasile, detta stabile
organizzazione può essere assoggettata, ai sensi della legislazione brasiliana, ad
un'imposta prelevata alla fonte. Tuttavia, tale imposta non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo degli utili di detta stabile organizzazione determinanti al netto del
pagamento dell'imposta sulle società relativa a tali utili .
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna
imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un
residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato,
n prelevare alcuna imposta, a titolo di una imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
7. Le limitazioni delle aliquote di imposta stabilite nei paragrafi 2 e 5 non si applicano
ai dividendi o agli utili pagati o rimessi prima dello scadere del terzo anno solare
successivo a quello d'entrata in vigore della Convenzione.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente e pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione
politica o amministrativa o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di
proprietà di quel Governo o suddivisione politica o amministrativa, sono esenti da
imposta nel detto primo Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi
provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro stato contraente, dal
quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente
il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Le limitazioni previste al paragrafo 2 non si applicano agli interessi provenienti da
uno Stato contraente e pagati ad una stabile organizzazione di un'impresa dell'altro Stato
contraente situata in uno Stato terzo.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il creditore o
tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere: a) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni derivanti dall'uso o dalla
concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio; b) il 15 per cento in tutti gli
altri casi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal
quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricolleghino effettivamente i
diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche, le
pellicole o bande magnetiche per trasmissioni televisive o radiofoniche), di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico .
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale
si ricollega la prestazione che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne
sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. La limitazione dell'aliquota di imposta prevista al paragrafo 2-b) non si applica ai
canoni pagati prima dello scadere del terzo anno solare successivo a quello di entrata in
vigore della Convenzione, se tali canoni sono pagati ad un residente di uno Stato
contraente che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento delle azioni
con diritto di voto della società che paga tali canoni.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove i beni immobili
sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili derivanti dall'alienazione di
navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale come pure i beni mobili relativi
alla loro gestione sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni o diritti diversi da quelli menzionati ai
paragrafi 1 e 2 sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che le remunerazioni corrisposte per tali attività o
servizi non siano sostenute da una stabile organizzazione situata nell'altro Stato
contraente o di una società ivi residente. In tal caso, detti redditi sono imponibili in
questo altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività
indipendenti di carattere scientifico, tecnico, letterario, artistico, educativo o
pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) l'onere delle remunerazioni non
è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale o di altri organi di controllo di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggano dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a persone diverse dall'artista o dallo
sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette
prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni e
annualità
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe
non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni
alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi,
nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. L'ammontare
delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in
entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente articolo: a) l'espressione "pensioni ed altre remunerazioni
analoghe" designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a
riposo in relazione ad un cessato impiego o come risarcimento di danni subiti in relazione
ad un cessato impiego; b) il termine "annualità" designa le somme fisse pagate
periodicamente vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o
determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un
adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai
servizi resi).
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una sua persona
fisica, in corrispondenza di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente
locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto
stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato
contraente che: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente
di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente
locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una
persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un nazionale e un
residente di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o
da un suo ente locale. 4. Le pensioni pagate nel quadro di un sistema di sicurezza sociale
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
soltanto in quest'ultimo Stato.
Art. 20. Professioni o
ricercatori
Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, un
residente dell'altro Stato contraente e che, su invito di detto Stato contraente o di
ununiversità, collegio, scuola, museo o altra istituzione culturale di detto primo
Stato contraente o nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali, soggiorna in
questo Stato per un periodo che non ecceda i due anni al solo scopo di insegnare, tenere
conferenze o effettuare ricerche presso tali istituzioni, è esente in questo Stato da
imposta per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attività.
Art. 21. Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in
questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle remunerazioni che uno studente
o un apprendista riceve in corrispettivo di attività di lavoro dipendente svolta nello
Stato contraente nel quale attende ai suoi studi o alla sua formazione professionale, a
condizione che tali remunerazioni costituiscano il reddito strettamente necessario per il
suo mantenimento.
3. Uno studente presso ununiversità, collegio o scuola di una Stato contraente, che
soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi il proprio addestramento
pratico è esente da imposta in detto altro Stato, per un periodo non eccedente i due
anni, per le remunerazioni ricevute in corrispettivo attività svolta in detto ultimo
Stato in connessione con i suoi studi.
Art. 22. Redditi non
espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente
indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili in entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 23. Metodo per
evitare le doppie imposizioni
1. Se un residente del Brasile ricava redditi che, in conformità alle disposizioni della
presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Brasile accorda sull'imposta gravante
i redditi di detta persona una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia.
La deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta sul reddito, calcolata prima
della deduzione, attribuite ai redditi imponibili in Italia. Ai fini della predetta
deduzione, l'imposta italiana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati ad un residente del Brasile.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito provenienti dal Brasile,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Brasile, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
di imposta italiana attribuite ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà,
invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito.
3. Se una società residente dell'Italia detiene almeno il 25 per cento del capitale di
una società residente del Brasile, l'Italia esenta da imposta i dividendi ricevuti dalla
società residente dell'Italia e che provengono dalla società residente del Brasile.
4. Ai fini della deduzione stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta
brasiliana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25 per cento dell'ammontare
lordo: a) dei dividendi definiti al paragrafo 4 dell'articolo 10; b) degli interessi
definiti al paragrafo 4 dell'articolo 11, e c) dei canoni definiti al paragrafo 4
dell'articolo 12.
5. Il valore delle azioni emesse da una società di uno Stato contraente il cui capitale
è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o
più residenti dell'altro contraente, non è soggetto in detto ultimo Stato all'imposta
sul reddito. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai fini della
determinazione degli utili di una stabile organizzazione che un residente di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda
ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia .
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, detenuto o
controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad
essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le
altre imprese della stessa natura di detto primo Stato, il cui capitale è, in tutto o in
parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti di
uno Stato terzo .
4. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte
che formano oggetto della presente Convenzione.
Art. 25. Procedure
amichevoli
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente.
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione far del suo meglio per regolare il caso per via di
amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stai contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione. Le informazioni così
scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o autorità
comprese quelle giudiziarie diverse da quelle interessate all'accertamento o alla
riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonché
alle decisioni di ricorsi o di procedimenti penali relativi a dette imposte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Brasilia.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dallo scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta: I) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente
al, 1ø gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore
della Convenzione; II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente
Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.
Art. 29. Denuncia
Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione dopo un periodo di tre
anni dall'entrata in vigore della Convenzione notificandone per iscritto la cessazione
all'altro Stato contraente, per via diplomatica, a condizione che tale notifica venga
effettuata il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare. In tal caso la presente
Convenzione si applicherà per l'ultima volta: I) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti prima della fine dell'anno solare nel quale è
stata notificata la cessazione; II) con riferimento alle altre imposte oggetto della
presente Convenzione, gli importi ricevuti nel corso dell'anno fiscale che inizia
nell'anno solare nel quale è stata notificata la cessazione. In fede di che i
sottoscrittori, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Roma il 3 ottobre 1978, in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese ed
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di
dubbio.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione
conclusa in data odierna tra il governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscrittori hanno concordato le seguenti
disposizioni supplementari che formano parte integrante della predetta Convenzione. Resta
inteso che:
1. Con riferimento all'articolo 2 Indipendentemente dalle imposte elencate al paragrafo 2,
la Convenzione si applicherà anche alle imposte sul reddito che in futuro saranno
prelevate da, o per conto di, suddivisioni politiche o amministrative od enti locali.
2. Con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3 L'espressione "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse
con la attività della stabile organizzazione.
3. Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 4 Per quanto concerne il Brasile, il termine
"dividendi" comprende anche le distribuzioni di utili relative a certificati
emessi da fonti di investimenti residenti del Brasile.
4. Con riferimento all'articolo 11 Le provvigioni pagate da un residente del Brasile ad
una banca o istituto finanziario in relazione a servizi resi da tale banca o istituto
finanziario, sono considerate interessi e assoggettate alle disposizioni dell'articolo 11.
5. Con riferimento all'articolo 12, paragrafo 4 L'espressione "per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico" di cui al
paragrafo 4 dell'articolo 12 comprende i redditi derivanti dalla prestazione di assistenza
tecnica e di servizi tecnici.
6. Con riferimento all'articolo 14 Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano anche se
le attività sono esercitate da una società di persone o da una società semplice
(sociedade civil).
7. Con riferimento all'articolo 24 paragrafo 2 Le disposizioni del paragrafo 5
dell'articolo 10 non sono in contrasto con le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
24.
8. Con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3 a) le disposizioni della legislazione
brasiliana che non consentono la deducibilità dei canoni definiti al paragrafo 4
dell'articolo 12 e pagati da una società residente del Brasile ad un residente
dell'Italia che detengono almeno il 50 per cento delle azioni con diritto di voto di detta
società, all'atto dell'accertamento del reddito imponibile della società residente del
Brasile, non sono in contrasto con le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 24 della
presente Convenzione; b) nelleventualità che il Brasile, dopo la firma della
presente Convenzione, ammetta, mediante legge interna o con una Convenzione fiscale, la
deducibilità dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'articolo 12 e pagati da un'impresa
che è residente del Brasile ad un'impresa residente di uno Stato terzo non situato
nell'America latina e che detiene almeno il 50 per cento del capitale dell'impresa
residente del Brasile, all'atto della determinazione degli utili imponibili di questa
impresa, una corrispondente deduzione sarà automaticamente accordata, nelle stesse
circostanze, ad un'impresa residente del Brasile che corrisponda canoni ad un'impresa
residente dell'Italia.
9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito dovuta da un residente di uno
Stato contraente sui redditi provenienti dall'altro Stato contraente, il detto primo Stato
non considera in nessun caso tale reddito maggiore dell'ammontare lordo dei redditi che
provengono dall'altro Stato contraente.
10. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di
rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente
certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei
benefici previsti dalla presente Convenzione. Le autorità competenti degli Stati
contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo
25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione della presente disposizione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente
Protocollo. Fatto a Roma il 3 ottobre 1978 in duplice esemplare in lingua italiana,
portoghese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in
caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica federale del Brasile e la Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, firmata a Roma il 3 ottobre 1978 (Gazz. Uff. n. 127 dell'11 maggio
1981). Il giorno 24 aprile 1981, a Brasilia, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica della convenzione tra la Repubblica federale del Brasile e la Repubblica italiana
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, firmata a Roma il 3 ottobre 1978, la cui ratifica è stata autorizzata con
legge n. 844 del 29 novembre 1980, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 15
dicembre 1980. In conformità dell'art. 28 la convenzione è entrata in vigore il 24
aprile 1981. |