-------------------------------------
L. 3 aprile 1989, n. 148. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica Italiana e il Regno del Belgio per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di
imposte sul reddito, con protocollo finale, firmato a Roma il 29 aprile
1983, nonché del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma
il 19 dicembre 1984 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile 1989).
(Entrata in vigore il 29 luglio 1989)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il
Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29
aprile 1983, nonché del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19
dicembre 1984.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in
vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo
aggiuntivo.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e
l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito Il Presidente della Repubblica
italiana e Sua Maestà il Re dei Belgi, desiderosi di aggiornare, in considerazione delle
modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei due Stati, la Convenzione ed il
Protocollo finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970 tra l'Italia e il Belgio per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito, hanno deciso di concludere a tale scopo una nuova Convenzione per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul
reddito, destinata a sostituire la precedente, ed hanno nominato a tale effetto come loro
Plenipotenziari, Il Presidente della Repubblica italiana: il Sottosegretario di Stato agli
Affari Esteri On. Bruno Corti Sua Maestà il Re dei Belgi: il Signor Marcel Rymenans,
Ambasciatore del Regno del Belgio i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed
averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle
imprese nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Belgio: 1)
l'imposta sulle persone fisiche (l'imp"t des personnes physiques), 2) l'imposta sulle
società (l'imp"t des socits), 3) l'imposta sulle persone giuridiche
(l'imp"t des personnes morales), 4) l'imposta sui non residenti (l'imp"t des non
rsidents), 5) la contribuzione eccezionale e temporanea di solidarietà (la
partecipation exceptionnelle et temporaire de solidarit), ivi compresi gli acconti
(prcomptes), le addizionali decimali e centesimali di tali imposte ed acconti,
nonché le imposte addizionali all'imposta sulle persone fisiche, (qui di seguito
indicate quali "imposta belga"); b) in Italia: 1) l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, 3) l'imposta locale
sui redditi, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o
che le sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Belgio o l'Italia;
b) 1) il termine "Belgio" designa il territorio nazionale nonché le zone
marine soggette alla giurisdizione nazionale del regno del Belgio; 2) il termine
"Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e comprende le zone al
di fuori del mare territoriale dell'Italia - ed in particolare il letto ed il sottosuolo
del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di
fuori del mare territoriale - fino al limite stabilito dalla legislazione italiana in
materia di ricerca e di sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione nello Stato del quale è
residente;
e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
f) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
h) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Belgio, il Ministro delle
Finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) in Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non definite hanno il significato che ad esse attribuisce la legislazione di detto Stato
relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residente
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona, il cui reddito, in virtù della legislazione di
detto Stato è assoggettato ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura
analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad
imposta in detto Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti situate in detto
Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)
detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente;
se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata
residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui
soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli
Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) un'impresa di uno Stato
contraente, senza ricadere nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 4, si limita a dare
in locazione, in affitto o in concessione nell'altro Stato contraente, beni o diritti di
cui all'articolo 12 paragrafo 3.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" dell'impresa nel primo
Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le
permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di
detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali;
le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del primo paragrafo si applicano ai redditi derivanti
dall'utilizzazione o dal godimento diretti, dalla locazione o dall'affitto, nonché
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una
stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove (1).
4. In mancanza di regolare contabilità o di altri elementi probanti che consentano di
determinare l'ammontare degli utili di un'impresa di uno Stato contraente da attribuire
alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta può in particolare
essere applicata in detto altro Stato in conformità alla propria legislazione interna,
tenuto conto degli utili normali di analoghe imprese dello stesso Stato, svolgenti la
stessa attività o attività analoghe in condizioni identiche o analoghe. Tuttavia, se
questo metodo è causa di una doppia imposizione degli stessi utili, le autorità
competenti dei due Stati si accorderanno per evitare tale doppia imposizione.
Nelleventualità considerata nel capoverso precedente, gli utili da attribuire alla
stabile organizzazione possono anche essere determinati in base al riparto degli utili
complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, purché il risultato così
ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del primo paragrafo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato
contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice. In particolare, questo termine designa i redditi - attribuiti
anche sotto forma di interessi - imponibili a titolo di reddito di capitale investito
dagli associati in società non per azioni residenti del Belgio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società a residenti del primo Stato, a meno che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a
una base fissa situate in detto altro Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di
imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche
se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili
o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo
beneficiario degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così
applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, gli interessi non possono essere tassati
nello Stato dal quale essi provengono allorché si tratta di: a) interessi di
prestiti non rappresentati da titoli al portatore pagati all'altro Stato contraente, ad
una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o ad uno dei suoi enti locali; b)
interessi pagati ad istituti di credito dell'altro Stato contraente in virtù di prestiti
non rappresentati da titoli al portatore e concessi nel quadro di un accordo concluso tra
i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti o depositi di
qualsiasi natura, nonché i premi di prestiti ed ogni altro provento assimilabile,
in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di
somme date in prestito o depositate. Tuttavia, il termine "interessi" non
comprende gli interessi considerati dividendi in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3,
secondo capoverso.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo
beneficiario dei canoni è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così
applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento
dei canoni, e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi od aeromobili, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui
sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del primo paragrafo, le remunerazioni che un residente di
uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) esse retribuiscono
attività esercitata nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno solare, e b) le remunerazioni sono pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di una attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile
impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del Collegio sindacale o di un altro organo analogo di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Le remunerazioni normali percepite sotto altra veste da una delle persone considerate
al primo paragrafo sono imponibili, a seconda della loro natura, ai sensi dell'articolo 14
o dell'articolo 15.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalla sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo
esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti non all'artista od allo
sportivo medesimi, ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove le attività
dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona
fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii)
non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi (1) (2).
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona
fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità (1) (2).
3. Le disposizione degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da
un suo ente locale.
Art. 20. Professori
Le remunerazioni di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo
insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente
nell'altro Stato contraente per insegnarvi o svolgervi ricerche scientifiche, per un
periodo non eccedente i due anni, presso una università od altro istituto di insegnamento
o di ricerca scientifica non avente finalità di lucro, sono imponibili soltanto nel primo
Stato.
Art. 21. Studenti,
praticanti o apprendisti
Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato
contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di
attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di
istruzioni o di formazione, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del primo paragrafo non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, qualora il beneficiario
di detti redditi, residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente
sia una attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto o il bene produttivo dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
Art. 23. Metodi per
eliminare le doppie imposizioni
1. Per quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è eliminata nella seguente
maniera: 1) Se un residente del Belgio possiede redditi non previsti al successivo punto 2
che sono tassabili in Italia conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
il Belgio esenta dall'imposta detti redditi, ma può per calcolare l'ammontare delle
proprie imposte sul residuo reddito di detto residente, applicare la stessa aliquota come
se i redditi in questione non fossero stati esentati. 2) Per quanto concerne i dividendi
imponibili in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, gli interessi imponibili in
conformità all'articolo 11, paragrafi 2 o 7 ed i canoni imponibili in conformità
all'articolo 12, paragrafi 2 o 6, la quota forfettaria dell'imposta straniera, determinata
alle condizioni e con l'aliquota previsti dalla legislazione belga, è portata in
detrazione dall'imposta belga relativa ai detti redditi; tuttavia, l'aliquota di detta
quota forfettaria dell'imposta straniera non può essere inferiore a quella dell'imposta
prelevata in Italia su detti redditi in conformità all'articolo 10, paragrafo 2,
all'articolo 11, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafo 2, a seconda dei casi. 3)
Quando, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un'impresa belga in
una stabile organizzazione situata in Italia sono state effettivamente dedotte dagli utili
di detta impresa ai fini della sua tassazione in Belgio, l'esenzione prevista sub 1) non
si applica in Belgio agli utili di altri periodi imponibili imputabili a tale
organizzazione nella misura in cui detti utili sono stati esentati dall'imposta anche in
Italia per effetto della loro compensazione con dette perdite.
2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione è eliminata nella seguente
maniera: 1) Se un residente dell'Italia possiede redditi che sono imponibili in Belgio,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere detti redditi nella base imponibile di tali imposte,
a meno che la Convenzione non stabilisca diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre
dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Belgio, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti redditi
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 2)
Tuttavia, nessuna deduzione è accordata ove il reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito, in base alla legislazione italiana.
Art. 24. Non
discriminazione (1)
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, ai nazionali che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda
ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si
applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati o delle istanze di
rimborso presentate in base all'articolo 28, sottoporre il caso autorità competente dello
Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione
del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura o della riscossione dell'imposta alla fonte, che comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione (1).
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Esse si
consulteranno, altresì, sulle misure amministrative necessarie all'esecuzione delle
disposizioni della Convenzione e in particolare sulla documentazione da presentare da
parte dei residenti di ciascuno Stato al fine di beneficiare nell'altro delle esenzioni o
riduzioni d'imposta previste nella presente Convenzione.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione, per prevenire la
frode e l'evasione fiscali o per applicare le disposizioni della legislazione nazionale
relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che
esse prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od
autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi
di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le
disposizioni del primo paragrafo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi
di deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa
o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero
rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Assistenza per
la riscossione
1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed assistenza ai fini
della notifica e della riscossione delle imposte specificate all'articolo 2, delle
soprattasse ed addizionali di tali imposte nonché degli interessi e spese ad esse
relativi.
2. Su richiesta autorità competente di uno Stato contraente, autorità competente
dell'altro Stato contraente assicura, secondo le disposizioni legali e regolamentari
applicabili alla notifica ed alla riscossione di dette imposte di quest'ultimo Stato, la
notifica e la riscossione dei crediti fiscali di cui al primo paragrafo che siano
esigibili nel primo Stato. Tali crediti non godono di alcun privilegio nello Stato
richiesto e questo non è obbligato ad applicare le procedure esecutive non autorizzate
dalle disposizioni legali o regolamentari dello Stato richiedente.
3. Le richieste previste al paragrafo 2 sono avvalorate da una copia ufficiale dei titoli
esecutivi corredata, ove occorra, da una copia ufficiale delle decisioni passate in
giudicato.
4. Per quanto concerne i crediti fiscali suscettibili di gravame, autorità competente di
uno Stato contraente può, al fine di salvaguardare i propri diritti, chiedere autorità
dell'altro Stato contraente di adottare le misure conservative previste dalla legislazione
di quest'ultimo; le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 sono applicabili, mutatis
mutandis, a tali misure.
5. L'articolo 26, terzo e quarto e quinto periodo del primo paragrafo, si applica
ugualmente alle informazioni portate a conoscenza, in esecuzione del presente articolo,
delle autorità competenti dello Stato richiesto.
Art. 28. Rimborsi delle
imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso vanno presentate allAutorità competente nello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso entro i termini stabiliti dalla legislazione
di detto Stato; esse devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato
contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni
richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste
dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del
presente articolo. Esse potranno inoltre stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Art. 29. Disposizioni
diverse
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, a loro organi o a
loro funzionari, n alle persone che sono membri di una missione diplomatica o di una
sede consolare di uno Stato terzo, qualora esse si trovino nel territorio di uno Stato
contraente e non vengano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai
fini delle imposte sul reddito.
3. Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente
ad applicare a carico delle società residenti di detto Stato le imposte dovute, in base
alla propria legislazione, in caso di acquisto da parte di dette società delle proprie
azioni o quote oppure in occasione della ripartizione del patrimonio sociale.
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Bruxelles non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello
scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle
imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal
primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello dello scambio degli strumenti
di ratifica; b) alle altre imposte applicate ai redditi di periodi di imposta che si
chiudono a decorrere dal 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello di tale
scambio.
3. La Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e il Protocollo finale
firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970, saranno abrogati e cesseranno di applicarsi alle
imposte belghe o italiane con riferimento ai periodi per i quali la presente Convenzione
produce i suoi effetti rispetto a detta imposta, in conformità al paragrafo 2. Le
disposizioni della Convenzione e del Protocollo finale del 19 ottobre 1970 medesimi si
applicano alle imposte specificate nell'articolo 2, paragrafo 3, della presente
Convenzione dovute per i periodi anteriori alla data di efficacia di quest'ultima.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato
contraente; ma ciascuno Stato contraente la potrà denunciare per iscritto e per via
diplomatica all'altro Stato contraente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno
solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di
ratifica. In caso di denuncia antecedente al primo luglio di tale anno, la Convenzione si
applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o
messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre
imposte applicate su redditi di periodi di imposta che si chiudono prima del 31 dicembre
dell'anno immediatamente successivo a quello della denuncia. In fede di che, i
Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i
loro sigilli. Fatta a Roma il 29 aprile 1983 in duplice esemplare, in lingua italiana,
francese e neerlandese, i tre testi facente ugualmente fede.
PROTOCOLLO
finale All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e il
Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione
fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti Plenipotenziari hanno concordato
le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.
1. All'articolo 7 paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con
attività della stabile organizzazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1,b e 2,b, non si applicano quando il
beneficiario dei redditi possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti.
3. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e
pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti: a) per
quanto riguarda il Belgio: - la Società nazionale delle Ferrovie belghe (la
Socit nationale des Chemins de fer Belges); - l'Azienda di Stato delle Poste
(la Rgie des Postes); - l'Azienda di Stato dei Telegrafi e dei Telefoni (la
Rgie des Tlgraphes et des Tlphones); - il Commissariato
generale al Turismo (le Commissariat gnral au Tourisme); - l'Ufficio belga del
Commercio estero (l'Office belge du Commerce extrieur); - la Banca nazionale del
Belgio (la Banque nationale de Belgique); b) per quanto riguarda l'Italia: - l'Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato; - l'Amministrazione delle Poste e delle
Telecomunicazioni; - l'Ente nazionale italiano per il Turismo; - l'Istituto per il
Commercio estero; - la Banca d'Italia (1).
4. Le disposizioni dell'articolo 24 non possono essere interpretate nel senso di impedire
al Belgio: a) di tassare con l'aliquota prevista dalla legislazione belga l'ammontare
complessivo degli utili di una stabile organizzazione belga di una società residente
dell'Italia o di una associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia, a
condizione che l'aliquota predetta non ecceda quella massima applicabile agli utili delle
società residenti del Belgio; b) di prelevare il "prcompte mobilier" sui
dividendi relativi ad una partecipazione che si ricolleghi effettivamente ad una stabile
organizzazione o ad una base fissa di cui disponga in Belgio una società residente
dell'Italia o un'associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia e che sia
imponibile come persona giuridica in Belgio.
5. All'articolo 25, primo paragrafo, il periodo "indipendentemente dai ricorsi
previsti nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati o delle istanze
di rimborso presentate in base all'articolo 28" deve essere interpretato nel senso
che il contribuente non può richiedere l'attivazione della procedura amichevole se non
dopo aver instaurato la procedura contenziosa nazionale o aver presentato un'istanza di
rimborso in base all'articolo 28.
Fatto a Roma il 29 aprile 1983 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e
neerlandese, i tre testi facente fede. Protocollo aggiuntivo che modifica il protocollo
finale alla Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma
il 29 aprile 1983 Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maestà il Re dei Belgi,
desiderosi di modificare, le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di
imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, hanno deciso di concludere un
Protocollo aggiuntivo a tale Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come loro
Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: S.E. Renato Ruggiero, direttore
generale degli affari economici del Ministero degli Affari esteri Sua Maestà il Re dei
Belgi: S.E. Joseph Trouveroy, Ambasciatore del Regno del Belgio i quali, dopo essersi
scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le
seguenti disposizioni:
Art. 1. Il paragrafo 3 del
Protocollo finale alla Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul
reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"3. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle
remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti
seguenti: a) per quanto riguarda il Belgio: - la Società nazionale delle Ferrovie Belghe
(la Socit nationale des Chemins de fer Belges); - l'Azienda di Stato delle
Poste (la Rgie des Postes); - l'Azienda di Stato dei Telegrafi e dei Telefoni (la
Rgie des Telegraphes et des Telephones); - il Commissariato generale al Turismo (le
Commissariat gnral au Tourisme); - l'Ufficio belga del Commercio estero
(l'Office belge du Commerce extrieur); - la Banca nazionale del Belgio (la Banque
nationale de Belgique); b) per quanto riguarda l'Italia: - l'Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato; - l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni; - l'Ente
nazionale italiano per il Turismo; - l'Istituto per il Commercio estero; - la Banca
d'Italia".
Art. 2. 1. Il presente
Protocollo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Bruxelles non appena possibile e contemporaneamente a quelli della Convenzione tra
l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e
l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo finale firmati a
Roma il 29 aprile 1983.
2. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno
alle imposte cui si applicano la Convenzione ed il Protocollo finale considerati al
paragrafo 1.
Art. 3. Il presente Protocollo
aggiuntivo resterà in vigore fino a quando si applicheranno la Convenzione ed il
Protocollo finale considerati al paragrafo 1 dell'articolo 2. In fede di che, i
Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo e vi hanno
apposto i loro sigilli. Fatto a Roma il 19 dicembre 1984 in duplice esemplare, in lingua
italiana, francese e neerlandese, i tre testi facente ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno del Belgio per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di
imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, e protocollo
aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984 (Gazz. Uff. n. 183 del 7 agosto
1989). Il giorno 14 luglio 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica
previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno
del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale
in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile
1983, e protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984, la ratifica
dei quali è stata autorizzata con legge 3 aprile 1989, n. 148, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989. In conformità,
rispettivamente, all'art. 30 e all'art. 2, la convenzione ed il relativo Protocollo
aggiuntivo sono entrati in vigore il giorno 29 luglio 1989. |