-------------------------------------
L. 5 luglio 1995, n. 301. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare
del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata
a Roma il 20 marzo 1990 (S.O. n. 91 alla Gazz. Uff. n. 172 del 25 luglio
1995). (Entrata in vigore il 7 luglio 1996).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica È autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione È data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh, Desiderosi di concludere una
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari
corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne il
Bangladesh: l'imposta sul reddito (the income tax); (qui di seguito indicata quale
"imposta del Bangladesh"); b) per quanto concerne l'Italia: I) l'imposta sul
reddito delle persone fisiche; II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Bangladesh" designa la Repubblica Popolare del Bangladesh;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Bangladesh o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro
ente che È considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva È situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
Contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne il
Bangladesh: il "National Board of Revenue" o un suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse È attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtùù della legislazione di detto Stato,
È assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica È considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione È determinata nel seguente
modo: a) detta persona È considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione
permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, È
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel
quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una
abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa È considerata residente dello Stato in
cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa È considerata residente
dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica È considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa È
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) un
magazzino, collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito a terzi; g) una
miniera, un giacimento di petrolio, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 183
giorni.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli, fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti
all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari È
utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari È utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano
carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 del presente articolo - È considerata "stabile organizzazione" in detto primo
Stato ma soltanto se: a) essa ha ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere
generale di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua
attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, o b) essa dispone abitualmente
in detto primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue
abitualmente ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o c) essa
abitualmente assicura ordinazioni per la vendita di merci in detto primo Stato,
interamente o quasi interamente per conto dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e
di altre imprese da essa controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività e le loro attività non siano definite nel sub-paragrafo c) del
paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" È definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. L'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili". Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
- comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato
in cui È situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui È situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili
nello Stato contraente in cui È situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Tuttavia, detti utili possono essere tassati anche nell'altro Stato contraente, ma
l'imposta così applicata deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima È situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui È residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese
associate
Allorché a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o a, capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di
un'impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli
utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese,
ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili
di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi È residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne È il beneficiario effettivo,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario effettivo È una società che detiene direttamente o
indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b)
il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui È residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui la società che paga i dividendi È residente sia attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal
caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Articolo 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne È l'effettivo beneficiario l'imposta così applicata non può
eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se gli interessi sono
corrisposti da una banca o da un altro istituto finanziario (compresa una compagnia di
assicurazione); b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri
casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi È il
Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al
Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo
(compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o
di un suo ente locale.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una
base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore È
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui È situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti È imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne È l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di un brevetto, di un
marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di
un procedimento segreto, nonché per l'uso o la concessione in uso di
un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica e per informazioni concernenti
un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende
i pagamenti effettuati per il funzionamento di miniere, cave o di ogni altro luogo di
estrazione di risorse naturali.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore È lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità È stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui È situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti È soggetta a tassazione in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
all'articolo 6, o dall'alienazione di azioni di una società i cui beni consistono
principalmente in detta proprietà, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti
beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico
internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui È situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1,
2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante È residente.
Articolo 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che: a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso i redditi
sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono
imputabili a detta base fissa; o b) egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un
periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno
fiscale.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che attività non
venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività È quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di
un datore di lavoro che non È residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non È sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati
nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale È situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, È attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli
7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle
prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi nel caso che la loro visita si
svolga nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto dai Governi di
entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 18 Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto
Stato che: I) abbia la nazionalità di detto Stato, o II) non sia divenuto residente di
detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o
da un suo ente locale.
Articolo 20 Professori
ed insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, un istituto superiore, una scuola od altro istituto di
istruzione e che È, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente nell'altro
Stato contraente, È esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le
remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
Articolo 21 Studenti e
apprendisti
1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di
recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato
unicamente in qualità di studente presso università, istituto superiore, scuola o altro
analogo istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualità di apprendista, È esente
da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua prima permanenza in detto altro
Stato connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo
mantenimento, istruzione o apprendistato; e b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni
personali rese in detto altro Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse
destinate a tali fini.
2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di
recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato
unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una
borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico,
culturale, religioso o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica
promosso dal Governo di uno Stato contraente, È esente da imposizione in detto altro
Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio; e b) per tutte le
rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato.
Articolo 22 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli elementi di reddito di un residente di
uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione e che provengono dall'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
Articolo 23 Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità alle disposizioni
dei seguenti paragrafi.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Bangladesh concernenti la
concessione di un credito nei confronti dell'imposta del Bangladesh dell'imposta dovuta in
un territorio diverso dal Bangladesh (che non contrastino col principio generale in
questione), l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana e in conformità della
presente Convenzione, sia direttamente sia mediante ritenuta sui profitti, redditi o utili
imponibili derivanti da fonti situate in Italia, sarà imputata a credito su ogni imposta
del Bangladesh dovuta sugli stessi profitti, redditi od utili imponibili sui quali È
calcolata l'imposta italiana.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Bangladesh, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Bangladesh, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta
del beneficiario di detto reddito, in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle
imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non venga
prelevata in tutto o in parte per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale
imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non
superiore al 25 per cento.
Articolo 24 Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale È, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non possono essere
interpretate nel senso che: a) facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai
residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni
d'imposta che sono accordate ai propri residenti; e b) non modifichino le disposizioni
delle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti concernenti l'imposizione
fiscale delle persone non residenti in quanto tali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Articolo 25 Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale
di detti Stati, sottoporre il suo caso autorità competente dello Stato contraente di cui
È residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1
dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso
dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura
che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. Autorità competente, se, il ricorso le appare fondato e se essa non È in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 26 Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non È contraria alla Convenzione,
nonché a prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od
autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi
di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
rivelerebbero un segreto commerciale industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 28 Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente È
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del
presente articolo.
Articolo 29 Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in Bangladesh, con riferimento al
reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1ø
luglio 1980; e b) in Italia: I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai
redditi realizzati il, o successivamente al, 1ø gennaio 1980; II) con riferimento alle
altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano
il, o successivamente al, 1ø gennaio 1980.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui d diritto la presente Convenzione con
riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in
relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1980 e
fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due
anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui
l'imposta È stata prelevata.
Articolo 30 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al
periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso,
la Convenzione cesserà di essere applicata: a) in Bangladesh, per gli anni di
accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1ø luglio dell'anno solare successivo
a quello della denuncia; e b) in Italia: I) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia; II) con riferimento alle altre imposte sul reddito,
alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al,
1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990, nelle lingue italiana, bengali
ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo
inglese.
PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le
seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta
Convenzione. Resta inteso:
a) che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con attività della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, un'impresa di uno Stato contraente
che ritrae utili dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale non sarà
assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
c) che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni ivi
contenute continueranno ad applicarsi fino a che rimarranno in vigore le disposizioni
contenute nella sezione 44 C del "Bangladesh Income Tax Act, 1922";
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 13, una società i cui investimenti
in beni immobili sono pari o superiori al 75 per cento del suo capitale investito sarà
considerata come una società il cui patrimonio consiste principalmente in beni immobili;
e) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" non deve
essere interpretata nel senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non
devono essere osservati; un reclamo ai sensi dell'articolo 25 non può essere preso in
considerazione qualora il contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla
legislazione nazionale per impedire la scadenza di detti termini;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti
Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
g) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi alle
Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS), all'Azienda di Stato italiana delle Poste e
Telegrafi (PP.TT), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) e all'Ente
italiano per il Turismo (E.N.I.T.), nonché ai corrispondenti enti pubblici del
Bangladesh sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in
particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto
in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990, nelle lingue italiana, bengali ed
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo
inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il
20 marzo 1990 (Gazz. Uff. n. 177 del 30 luglio 1996). Il giorno 7 luglio 1996 ha avuto
luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo
1990, la cui ratifica È stata autorizzata con legge del 5 luglio 1995, n. 301, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1995. In
conformità all'art. 29 la convenzione È entrata in vigore in data 7 luglio 1996.
|