| LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI |
| AUSTRIA 1 , 2 |
------------------------------------- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. PROTOCOLLO che integra la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 Con riferimento alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981, i sottoscritti hanno concordato la seguente disposizione supplementare che forma parte integrante della Convenzione. Resta inteso che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 29, allorché le disposizioni della Convenzione del 1925 ammettano uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla Convenzione del 1981, tali disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 1985. Le domande di rimborso o di accertamenti di imposta, cui d diritto il presente protocollo, con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974 e che terminano, al più tardi, il 31 dicembre 1985, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. Il presente protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Vienna il 25 novembre 1987 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
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