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L. 18 ottobre 1984, n. 762. Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Austria per evitare le
doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna
il 29 giugno 1981 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 311 del 12 novembre 1984).
(Entrata in vigore il 6 aprile 1985)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia ed Austria per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Austriaca per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio La
Repubblica italiana ed la Repubblica austriaca, desiderose di concludere una Convenzione
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana");
b) per quanto concerne l'Austria: 1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer); 2)
l'imposta sulle societ (die K"rperschaftsteuer); 3) l'imposta sugli amministratori
(die Aufsichtsratsabgabe); 4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer); 5)
l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen,
die der Erbschaftssteuer entzogen sind); 6) l'imposta sulle imprese commerciali e
industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer
einrschiliesslich der Lohnsummensteuer); 7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer); 8)
l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und
forstwirtschaftlichen Betrieben); 9) i contributi a carico delle imprese agricole e
forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitrge
von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds fùr Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten
Grundstùcken); (qui di seguito indicate quali "imposta austriaca")
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia e l'Austria;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
altre associazioni di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in
uno Stato contraente;
f) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero
delle finanze; 2) in Austria: il Ministro federale delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la
nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del
loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui i detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del
suolo. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando una impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese direttamente connesse con attività esercitata dalla stessa stabile
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione
sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai redditi percepiti: a) dai
soci di una "stille Gesellschaft" costituita ai sensi della legislazione
austriaca; b) dai soci di una associazione in partecipazione costituita ai sensi della
legislazione italiana.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva della impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi, residente dell'altro Stato
contraente, ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati
contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con
i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di
cui è residente la società che paga i dividendi, sia attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di
tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati all'altro
Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente (compresi gli istituti finanziari)
interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli
interessi sono pagati ad altri enti (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di
finanziamenti da essi concessi in applicazione di Accordi conclusi tra gli Stati
contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato, qualora detto residente sia il
beneficiario effettivo dei canoni.
2. Tuttavia, i canoni pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad
una persona residente dell'altro Stato contraente che possiede più del 50 per cento del
capitale sociale della società erogante possono essere tassati nel primo Stato; l'imposta
così applicata non può, tuttavia, eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche
(inclusi i canoni relativi a pellicole, o registrazioni per trasmissioni televisive), di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei
canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata
ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal
caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di beni
mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato
contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente
nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto del primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Allorché una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della
frontiera svolge attività dipendente nell'altro Stato contraente, sempre nei pressi della
frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è
imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è
residente.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19 le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un
residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle remunerazioni ricevute dai membri del personale:
a) dalle Delegazioni Commerciali austriache in Italia; e b) delle agenzie o rappresentanze
in Austria delle Ferrovie dello Stato italiane (FF.SS.), dell'amministrazione dei Servizi
postali o telegrafici (PP.TT.), dell'ente italiano per il Turismo (ENIT) e della
Delegazione Commerciale italiana (ICE). 3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona
fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente
locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
pensionato sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
4. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo
ente locale.
Art. 20. Professori,
insegnanti e studenti
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una
università, un collegio, una scuola od altro istituto d'istruzione e che è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da
imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per
tale insegnamento o ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta
in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di
detto altro Stato.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le
disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.
Capitolo IV Tassazione
del patrimonio
Art. 22. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2
dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione di un'impresa o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata
per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché i beni
mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa .
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto suo Stato.
Capitolo V Metodo
per evitare le doppie imposizioni
Art. 23.
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella
Repubblica austriaca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificato
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Austria, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta
del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana .
3. a) Se un residente dell'Austria ritrae redditi che, in conformità delle disposizioni
della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Austria dedurrà dall'imposta
prelevata sui redditi di detta persona un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in
Italia. La somma dedotta non potrà tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito,
calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia.
b) Se un residente dell'Austria possiede cespiti patrimoniali che, in conformità delle
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Austria esenterà da
imposta detti cespiti patrimoniali ma potrà, per calcolare l'ammontare dell'imposta sul
restante patrimonio di detta persona, applicare la stessa aliquota d'imposta che sarebbe
stata applicabile qualora detti cespiti patrimoniali non fossero stati esentati.
Capitolo VI Disposizioni
particolari
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione al loro stato civile o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, come se fossero stati pagati ad un residente del detto primo Stato. Parimenti, i
debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, come se fossero stati contratti nei confronti di un residente del detto
primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
allAutorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che
comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il
raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione
formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria amministrativa o a
quelle dell'altro Stato contraente: b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
4. Le associazioni di persone, costituite ai sensi della legislazione di uno Stato
contraente ed ivi aventi la loro sede, possono chiedere all'altro Stato di beneficiare
delle riduzioni di imposta previste dagli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione,
a condizione che almeno tre quarti degli utili dell'associazione siano attribuiti a
persone residenti del detto primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, il termine
"associazioni di persone" designa: a) per quanto concerne l'Italia: la società
semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice ed ogni
altra associazione di persone assoggettata al medesimo regime fiscale dalla legislazione
italiana; b) l'"offene Handelsgesellschaft", la
"Kommanditgesellschaft" e la "Gesellschaft nach burgerlichem Recht" od
ogni altra associazione di persone assoggettata al medesimo regime fiscale dalla
legislazione austriaca.
Capitolo VII Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in Italia: con riferimento ai redditi
imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
1974; b) in Austria: alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio 1974 .
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui d diritto la presente
convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø
gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente convenzione, possono essere
presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più
favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
Art. 30. Denuncia
La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente potrà
notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto, per via diplomatica,
entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un
periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso la Convenzione
cesserà di avere effetto: a) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i
periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia;
b) in Austria: alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la
presente Convenzione. Fatto a Vienna il 29 giugno 1981 in duplice esemplare in
lingua italiana e tedesca, entrambi i testi aventi eguale valore.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che
formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a) che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio
dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la convenzione si applicherà anche a tale
imposta;
b) che l'imposta austriaca sul patrimonio prelevata in conformità alla Convenzione sarà
portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in Italia, con
le modalità stabilite al paragrafo 2 dell'articolo 23;
c) che, con riferimento al paragrafo 1, dell'articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata, se legalmente
possibile, laddove la controversia concerne un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione;
d) che la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle autorità
competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
e) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 29, le disposizioni
dell'articolo 8 e quelle del paragrafo 3 dell'articolo 22 saranno applicabili con
riferimento, rispettivamente, ai redditi realizzati ed al patrimonio mobiliare posseduto
dalle imprese di navigazione marittima ed aerea di ciascuno degli Stati contraenti nei
periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1964. Fatto a
Vienna il 29 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i
testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vienna il 29 giugno
1981 (Gazz. Uff. n. 50 del 27 febbraio 1985). Il giorno 5 febbraio 1985 ha avuto
luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Vienna il 29 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 762
del 18 ottobre 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 311
del 12 novembre 1984. In conformità all'art. 29 la convenzione entrerà in vigore il
giorno 6 aprile 1985. |