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L. 27 maggio 1985, n. 292. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 145 del 21 giugno 1985). (Entrata in
vigore il 5 novembre 1985)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e
l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica
italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
australiano, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto
segue:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. L'oggetto
1. La presente convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto concerne
l'Australia: l'imposta australiana sul reddito (the Australian income tax) ivi compresa
l'imposta supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili distribuibili di una
società privata; b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte.
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni relativamente alle imposte cui
si applica la presente Convenzione.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Australia" designa il Commonwealth di Australia e, se adoperato
in senso geografico, comprende: I) il territorio dell'isola di Norfolk; II) il territorio
dell'isola di Natale; III) il territorio dell'isola del Cocco (Keeling); IV) il territorio
delle isole Ashmore e Cartier; V) il territorio delle isole del Mar dei Coralli; VI) le
zone adiacenti ai limiti territoriali dell'Australia o dei predetti territori rispetto ai
quali sia al momento in vigore una legge Australiana, o di uno Stato o di parte
dell'Australia o di uno dei predetti territori, in materia di sfruttamento delle risorse
naturali del fondo e del sottosuolo della piattaforma continentale;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto
concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "Stato contraente", "uno degli stati contraenti" e
"altro stato contraente" designano, come il contesto richiede l'Australia o
l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato società o persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano un'impresa esercitata da un residente
dell'Australia o un'impresa esercitata da un residente dell'Italia, come il contesto
richiede;
g) il termine "imposta australiana" designa l'imposta prelevata dall'Australia,
cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2; h) il termine
"imposta italiana" designa l'imposta prelevata dall'Italia, cui si applichi la
presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2; i) il termine "autorità
competente" designa, per quanto concerne l'Australia, il "Commissioner of
taxation" o il suo rappresentante autorizzato, e, per quanto concerne l'Italia, il
Ministero delle finanze.
2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta australiana" e "imposta
italiana" non comprendono le penalità o gli interessi applicati in conformità della
legislazione di ciascuno degli Stati contraenti relativa alle imposte cui si applica la
presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'applicazione della presente
Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, una persona è residente di uno degli Stati
contraenti: a) per quanto riguarda l'Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2),
se essa è residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana; e b) per quanto
riguarda l'Italia, se essa è residente dell'Italia ai fini dell'imposta italiana.
2. Relativamente ai redditi di fonte italiana, una persona assoggettata ad imposizione in
Australia per i redditi di fonte australiana non è considerata residente dell'Australia
salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all'imposta australiana
o, se tale reddito è esente dall'imposta australiana, sia esente solo perché
assoggettato all'imposta italiana.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata secondo le
regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente;
b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero
non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto
dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello
Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente soltanto dello stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) una proprietà
agricola, pastorale o forestale; h) un cantiere di costruzione di installazione o di
montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una
"stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai
soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni, per l'impresa; e) una sede
fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di attività che abbiano
carattere preparatorio o ausiliario, come la pubblicità o la ricerca scientifica.
4. Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti
ed ivi esercita la propria attività per mezzo di detta stabile organizzazione se:
a) svolge per più di dodici mesi in detto Stato attività di controllo su un cantiere di
costruzione, d'installazione o di montaggio aperto in detto Stato; o
b) viene utilizzata in detto Stato per più di dodici mesi da, per o sotto contratto con
l'impresa, una notevole attrezzatura per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali,
o per attività connesse con tale ricerca o sfruttamento.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
6 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a
nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa; o b) nell'ambito di tale attività, essa fabbrica oppure trasforma in
detto Stato per l'impresa merci appartenenti all'impresa stessa, a condizione che la
presente disposizione si applichi soltanto alle merci così fabbricate o trasformate.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività di mediatore o di agente.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
8. I principi esposti nei paragrafi dall'1 al 7 incluso si applicano per stabilire ai fini
della presente Convenzione se esista una stabile organizzazione al di fuori di entrambi
gli Stati contraenti e se un'impresa, che non sia un'impresa di uno degli Stati
contraenti, abbia una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui tali
beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto vigente nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso i diritti relativi a canoni e ad altri compensi dovuti per lo
sfruttamento di miniere o cave nonché di ogni risorsa naturale e tali diritti si
considerano localizzati ove è situato il terreno. Le navi, i battelli e gli aeromobili
non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. I redditi derivanti dall'affitto di terreni e quelli derivanti da qualsiasi altro
interesse diretto in o su terreni valorizzati o non sono considerati redditi derivanti da
beni immobili situati ove sono situati i terreni.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili
dell'impresa
1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione oppure da altre imprese con le quali essa
intrattiene rapporti commerciali.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute dall'impresa per gli scopi perseguiti dalla stabile
organizzazione (comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione), che
sarebbero state deducibili qualora la stabile organizzazione fosse stata un soggetto
indipendente che come tale avesse pagato tali spese, sia che le spese stesse siano state
sostenute nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano loperatività delle leggi
di uno Stato contraente in materia di tassazione degli utili derivanti da contratti di
assicurazione stipulati con non residenti, restando inteso che se le leggi in questione,
vigenti in ciascuno degli Stati all'atto della firma della presente Convenzione, venissero
modificate (e le modifiche non fossero di tale trascurabile importanza da non snaturarne
le caratteristiche generali) gli Stati contraenti si consulteranno tra di loro allo scopo
di pervenire ad un accordo sulle modifiche da apportare al presente paragrafo.
6. Ai fini del presente articolo, gli utili di un'impresa non comprendono elementi di
reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione e le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Se un residente di uno degli Stati contraenti ritrae utili dall'esercizio di navi e la
sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione è situata in detto Stato, i
predetti utili sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i predetti utili sono imponibili nell'altro
Stato contraente qualora costituiscano utili derivanti dall'esercizio di navi svolto
esclusivamente tra località situate in detto altro Stato.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla quota parte degli utili derivanti
dall'esercizio di navi da parte di residenti di uno degli Stati contraenti mediante la
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio di trasporto in comune
o ad un organismo internazionale di esercizio.
4. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dal trasporto per mare di
passeggeri, animali, posta e merci imbarcati in uno degli Stati contraenti e trasportati
verso un'altra località di detto Stato, sono considerati utili derivanti dall'esercizio
di navi svolto esclusivamente tra località situate in detto Stato.
5. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano loperatività
dell'Accordo tra i Governi degli Stati contraenti diretto ad evitare la doppia imposizione
sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale firmato a Canberra
il 13 aprile 1972 (1).
Art. 9. Imprese
associate
Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di
un'impresa dell'altro Stato contraente; e, nell'uno e nell'altro caso, le relazioni
commerciali o finanziarie delle due imprese sono vincolate da condizioni diverse da quelle
che sarebbero intervenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali
condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette
condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società, residente di uno degli Stati contraenti ai fini
delle proprie imposte, ad un residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo
dei dividendi stessi, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ai fini delle proprie imposte, ed in conformità alla
legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi (1).
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni nonché gli altri redditi assimilati ai redditi da azioni dalla
legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente in uno degli Stati contraenti, eserciti nell'altro
Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad una
persona non residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi
stessi, sono esenti da imposta in detto altro Stato eccettuato il caso in cui la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile
organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato. Il presente paragrafo non
si applica, tuttavia, ai dividendi pagati da una società che sia residente dell'Australia
ai fini delle imposte australiane e residente dell'Italia ai fini delle imposte italiane.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro
Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma la imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi (1).
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi ricevuti dal Governo di uno
degli Stati contraenti oppure da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale, da un qualsiasi altro ente che svolga pubbliche funzioni, in uno Stato
contraente o entro una sua zona, nonché da una banca che svolga compiti di banca
centrale in uno Stato contraente, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" include i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, gli interessi derivanti da ogni
altra forma di indebitamento nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla
legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono, ai redditi di
somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, dal quale provengono gli interessi, sia attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per
mezzo di una base fissa ivi situata ed il debito che ha dato origine al pagamento degli
interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente
locale o una persona residente di detto Stato ai fini delle sue imposte. Tuttavia, quando
il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno degli stati contraenti, ha in
uno degli Stati contraenti, oppure al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, una
stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita viene contratto il debito sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo degli interessi o tra entrambi e terze persone, l'ammontare degli interessi
pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dell'ammontare degli interessi è imponibile in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato
contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed
in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni .
3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i pagamenti, anche
periodici, e comunque descritti o contabilizzati, corrisposti esclusivamente per l'uso o
la concessione in uso di un diritto di autore, di un brevetto, di disegni o modelli,
progetti, formule o processi segreti, di marchi di fabbrica o di commercio, o di altri
beni o diritti similari, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
nonché per cognizioni o informazioni di carattere scientifico, tecnico, industriale
o commerciale, e per assistenza di carattere ausiliario e sussidiario dirette a facilitare
l'applicazione o lo sfruttamento di dette cognizioni o informazioni o di ogni altra
proprietà o diritto cui si applica il presente articolo, e comprende i pagamenti
corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione in uso di pellicole
cinematografiche, di pellicole o nastri magnetici per trasmissioni televisive o
radiofoniche .
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il debitore è
lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente
locale o una persona residente di detto Stato contraente ai fini delle proprie imposte.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati
contraenti, ha in uno degli Stati contraenti o al di fuori di entrambi gli Stati
contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita è stato
contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo dei canoni o tra entrambi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto
conto dei motivi per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dell'ammontare dei canoni pagati è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Alienazione di
beni
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato
contraente in cui detti beni sono situati.
2. Ai fini del presente articolo: a) l'espressione "beni immobili" comprende: i)
le locazioni di terreni o qualsiasi altro interesse diretto in o sopra terreni; ii) i
diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali; iii) le azioni o le
partecipazioni similari in società il cui e patrimonio è costituito interamente o
principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da
diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti; b)
i beni immobili si considerano situati: i) qualora siano istituiti da interessi diretti in
o sopra terreni - nello Stato contraente in cui i terreni sono situati; ii) qualora siano
costituiti da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali - nello Stato
contraente in cui sono situate tali risorse naturali o in cui viene condotta la ricerca: e
iii) qualora siano costituiti da azioni o da partecipazioni similari in società il cui
patrimonio sia costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra
terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse
naturali in uno degli Stati contraenti - nello Stato contraente in cui è situato il
patrimonio della società o la sua parte consistente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote di partecipazione in società
residenti dell'Italia, ai fini dell'imposta italiana, realizzati da una persona fisica
residente dell'Australia, sono imponibili in Italia.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae
dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere
analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli
dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella
misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate mediante detta base fissa.
2. L'espressione "Libera professione" comprende in particolare i servizi
prestati nell'esercizio di attività indipendenti di carattere scientifico, letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonché nell'esercizio delle attività
indipendenti dai medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti
riceve in corrispettivo da attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a
meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro
Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che una persona fisica
residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se: a)
il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso, a seconda del caso, dell'anno di produzione
del reddito o dell'anno fiscale di detto altro Stato; e b) le remunerazioni sono pagate da
o a nome di un datore di lavoro che non è residente di detto altro Stato; e c) l'onere
delle remunerazioni non è deducibile nella determinazione degli utili tassabili di una
stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha in detto altro
Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
da un residente di uno degli Stati contraenti e relative a lavoro subordinato svolto a
bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili
soltanto in detto Stato contraente.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un artista dello
spettacolo (quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o un
musicista, nonché uno sportivo) ritrae dalle sue prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono esercitate.
2. Quando il reddito proveniente dalle prestazioni personali di un artista in tale
qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni e
annualità
1. Le pensioni (comprese quelle pubbliche) e le annualità pagate ad un residente di uno
degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente e date
stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o
determinabile, in dipendenza dell'assunzione dell'onere di effettuare tali pagamenti
contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili denaro.
3. Gli alimenti od altre sovvenzioni di carattere alimentare provenienti da uno Stato
contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto
in detto primo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni (diverse dalle pensioni o dalle annualità) pagate da uno degli Stati
contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad
una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto
Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che: i) abbia la cittadinanza o
la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni pagate in
corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o commerciale
esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale. In tal caso si applicano le disposizioni degli
articoli 15 e 16.
Art. 20. Professori e
insegnanti
Un professore o un insegnante che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo
non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di condurre studi superiori o ricerche
presso una università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto stato e
che era, immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente,
è esente da imposizione nel detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in
dipendenza di tali attività di insegnamento, di studi superiori o di ricerca in
considerazione dei quali egli sia, o lo sarà in applicazione del presente articolo,
assoggettato ad imposizione nell'altro Stato.
Art. 21. Studenti
Se uno studente di uno degli Stati contraenti, o che era tale immediatamente prima di
soggiornare nell'altro Stato contraente, e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato
al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori
dell'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di istruzione, le predette
somme sono esenti da imposizione nell'altro Stato.
Art. 22. Redditi della
persone con doppia residenza
Se una persona che, in forza delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 4 è
residente di entrambi gli Stati contraenti ma che in forza delle disposizioni dei
paragrafi 3 o 4 di detto articolo è considerata, ai fini della presente Convenzione,
residente di uno solo degli Stati contraenti, ritrae redditi da fonti situate in questo
Stato contraente o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, detti redditi sono
imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Art. 23. Fonte dei
redditi
I redditi realizzati da un residente di uno Stato contraente i quali, ai sensi di uno o
più articoli dal 6 all'8 e dal 10 al 17, sono imponibili nell'altro Stato contraente, si
considerano, ai fini dell'articolo 24 e della legislazione sull'imposizione dei redditi di
detto altro Stato, redditi derivanti da fonti situate in detto altro Stato.
Capitolo IV Metodi
per evitare le doppie imposizioni
Art. 24 .
1. Fatte salve le disposizioni della legislazione australiana di volta in volta in vigore,
concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta australiana dell'imposta
prelevata in un Paese diverso dall'Australia (senza che ne siano modificati i principi
generali), l'imposta italiana prelevata, sia direttamente che per detrazione, sui redditi
provenienti dall'Italia ad una persona residente dell'Australia, è ammessa in deduzione
dall'imposta australiana dovuta sugli stessi redditi.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Australia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta australiana sul reddito, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota dell'anzidetta imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione di cui gli stessi concorrono alla formazione del
reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito
venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
Capitolo V Disposizioni
particolari
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno
o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso
autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere
sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura adottata .
2. Autorità competente, se il reclamo del contribuente le appare fondato e se essa non è
in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il
caso con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una
tassazione non conforme alla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere le
difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione della presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di rendere applicabili le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare la presente Convenzione o le leggi interne degli Stati contraenti
concernenti le imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente Convenzione, o per
prevenire le evasioni fiscali di tali imposte. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizione dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Australia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi
realizzati da un non residente, per i redditi realizzati a decorrere dal 1ø luglio 1976;
ii) con riferimento alle altre imposte australiane, per gli anni di
produzione dei redditi che iniziano il, o successivamente al, 1ø luglio 1976;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano
il, o successivamente al, 1ø gennaio 1976.
3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui d diritto la presente Convenzione con
riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti per i
redditi che siano stati realizzati prima della entrata in vigore della presente
Convenzione ed assoggettati ad imposizione ed ai quali si applica la presente Convenzione
ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, devono essere presentate entro tre anni
dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui
l'imposta è stata prelevata.
Art. 30. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica,
non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore notificandone la cessazione almeno
sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cesserà di avere
effetto:
a) in Australia: i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi
realizzati da un non residente, per i redditi realizzati a decorrere dal 1ø luglio
dell'anno solare successivo a quello di notifica; ii) con riferimento alle altre imposte
australiane, per ogni anno di produzione del reddito che inizia il, o successivamente al,
1ø luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano
il, o successivamente al, 1ø luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatta a Canberra il 14 dicembre 1982 in duplice esemplare, in lingua inglese
ed italiana, entrambi i testi aventi eguale valore.
PROTOCOLLO
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo australiano, all'atto della firma della
presente Convenzione tra i due Governi per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti
disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
1) con riferimento agli articoli 7 e 9 - Quando le informazioni utilizzabili dalle
competenti autorità di uno degli Stati contraenti sono inadeguate per la determinazione
degli utili di un'impresa, imponibili in detto Stato in conformità dell'articolo 7 e
dell'articolo 9 della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non pregiudicano in
alcun modo il diritto di detto Stato di applicare la propria legislazione per determinare
l'assoggettamento ad imposta di una persona purché detta legge sia applicata, per
quanto le informazioni utilizzabili dalle competenti autorità lo consentano, in
conformità ai principi applicabili ai sensi degli articoli 7 e 9;
2) con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 8 - Le imposte italiane cui si applica, a
decorrere dalla loro entrata in vigore, l'Accordo ivi richiamato, sono le seguenti: i)
l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi. Se in Australia verrà applicata un'imposta
(diversa da quelle elencate all'articolo 1 di detto Accordo) sugli utili realizzati da una
impresa italiana in dipendenza dell'esercizio di aeromobili in traffico internazionale,
l'imposta locale sui redditi non sarà più compresa fra le imposte cui si applica
l'Accordo in Italia;
3) con riferimento all'articolo 9 - Nonostante le disposizioni dell'articolo 9, una
impresa di uno degli Stati contraenti può essere tassata da questo Stato contraente come
se detto articolo non fosse entrato in vigore, ma, nei limiti in cui ne sia possibile
l'attuazione, conformemente ai principi applicabili ai sensi dell'articolo stesso;
4) con riferimento all'articolo 12 - Il termine "pagamenti" comprende i crediti
o le somme accreditate e il riferimento ai canoni pagati comprende i canoni accreditati.
Il termine "canoni" comprende i pagamenti od i crediti per la totale o parziale
dilazione per l'uso dei beni o dei diritti di cui al paragrafo 3.
5) con riferimento all'articolo 24 - L'imposta pagata in uno degli Stati contraenti sui
redditi aventi natura di dividendi da ammettere in deduzione dall'imposta dovuta per lo
stesso reddito nell'altro Stato contraente non comprende l'imposta pagata sugli utili con
i quali sono stati pagati i dividendi;
6) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 - All'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione non conforme alla Convenzione
delle imposte italiane;
7) con riferimento all'articolo 28 - Le disposizioni del paragrafo 3 non pregiudicano il
diritto degli Stati contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
8) qualora l'Australia convenga di limitare, in una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni che venisse in futuro conclusa tra l'Australia stessa e un terzo Stato, membro
al momento della firma del presente Protocollo dell'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economici, l'aliquota d'imposizione: i) dei dividendi pagati da una società
residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana e di cui sia beneficiaria
effettiva una società residente di uno Stato terzo, ad una percentuale minore di quella
prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 10; o ii) degli interessi provenienti
dall'Australia e di cui sia beneficiario effettivo un residente di uno Stato terzo, ad una
percentuale minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 11; o iii) dei canoni
provenienti dall'Australia e di cui sia beneficiario effettivo un residente di uno Stato
terzo, ad una percentuale minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 12, il
Governo australiano, ne dar immediatamente comunicazione scritta al Governo della
Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici ed aprirà un nuovo negoziato con il
Governo della Repubblica italiana per la revisione delle disposizioni previste nei
precedenti sottoparagrafi i), ii), iii), al fine di estendere all'Italia lo stesso
trattamento previsto per lo Stato terzo. Fatto in duplice esemplare a Canberra il giorno
14 (quattordici) del mese di dicembre 1982, in lingua inglese e italiana, entrambi i testi
aventi eguale valore.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982 (Gazz. Uff. n. 275 del 22
novembre 1985). Il giorno 5 novembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, la cui ratifica è stata
autorizzata con legge 27 maggio 1985, n. 292, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985. In conformità all'art. 29, secondo comma,
la convenzione è entrata in vigore il giorno 5 novembre 1985.
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