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L. 27 aprile 1982, n. 282. Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
144 del 27 maggio 1982). (Entrata in vigore il 15 dicembre 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Argentina per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica argentina, desiderosi di concludere una Convenzione per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di
un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,
nonché le imposte sui plus-valori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) nel caso dell'Argentina: 1) l'imposta sui redditi (impuesto a las ganancias);
2) l'imposta sui redditi di carattere occasionale (impuesto a los beneficios de caracter
eventual);
3) l'imposta sul capitale delle imprese (impuesto al capital de las empresas);
4) l'imposta sul patrimonio netto (impuesto sobre el patrimonio neto) (qui di seguito
indicate quali "imposta argentina") (1);
b) nel caso dell'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana") (2).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione
delle imposte esistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Argentina" designa la Repubblica argentina;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, a seconda del caso, l'Argentina o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "Autorità competente" designa: i) per quanto concerne
l'Argentina: il Ministero dell'economia - Segreteria di Stato per le finanze (Ministerio
de economia - Secretaria de Estado de hacienda); ii) per quanto concerne l'Italia: il
Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona, che in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassi i nove mesi.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi
sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b)
beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna; c) beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di
affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni,
di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui la
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori dei beni immobili, le scorte morte o vive delle imprese
agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del
diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni
immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Del pari, gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente mediante
l'esercizio attività di assicurazione che copra i rischi relativi a beni situati
nell'altro Stato od a persone ivi residenti al momento della stipula del contratto di
assicurazione, sono imponibili in detto altro Stato, sia che l'impresa eserciti la propria
attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o in
qualsiasi altra maniera, purché in quest'ultimo caso, colui che paga il premio sia
residente nell'altro Stato.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo della nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto di
immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello
Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pools), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili
con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi la propria attività per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato, se: a) il debitore degli interessi
è lo Stato stesso o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale;
o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente
locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di
proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono
pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di
finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli
Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e
delle obbligazioni di prestiti, nonché ogni altro provento assimilabile, in base
alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme
date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli
interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne
è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per
cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di diritti
d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) il 18 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni, in tutti gli altri casi . In ogni caso, da parte dell'Argentina la
limitazione dell'aliquota di imposta si applica soltanto nel caso in cui i contratti che
danno luogo al pagamento dei detti compensi siano stati approvati dalle competenti
autorità argentine in conformità alla propria legge sui trasferimenti di tecnologia.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico, nonché per lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o
tecnica sui metodi o procedimenti industriali, commerciali o amministrativi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricolleghi
l'obbligo al pagamento dei canoni, e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in
detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od
aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato. Tuttavia, detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato
contraente, se: a) l'interessato disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una
base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se dispone di tale base fissa, i redditi
sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a
detta base fissa; b) egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi
la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se si verificano congiuntamente le
seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato,
e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è
residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una
stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in
traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del Collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalla sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono
esercitate.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni od utili, gli stipendi, i
salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo,
residente di uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate
nell'altro Stato contraente ed in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato
se le prestazioni nell'altro Stato sono finanziate per la maggior parte con fondi pubblici
del primo Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da
prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente da un artista dello spettacolo o
da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona residente dell'altro Stato
contraente, diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, soltanto nell'altro Stato contraente
se detta altra persona è finanziata per la maggior parte con fondi pubblici dell'altro
Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona che è residente di detto Stato: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii)
non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica,
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona
fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o
da un suo ente locale.
Art. 20. Professori e
ricercatori
I professori e i ricercatori i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato contraente
per un periodo non superiore a due anni, con lo scopo di insegnarvi o di effettuare delle
ricerche presso ununiversità, collegio, scuola od altro analogo istituto e che
sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato
contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni
derivanti attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che dette remunerazioni
provengano da fonti situate al di fuori di detto primo Stato.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzioni o di
formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono
imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati dall'articolo 6, posseduto da un
residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato
contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno
Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per esercizio di una professione
indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale,
come pure da beni mobili direttamente destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto
nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili in detto Stato.
Art. 24. Disposizioni
per eliminare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Argentina: se un residente dell'Argentina riceve redditi
provenienti dall'Italia, tali redditi saranno esclusi dalla base imponibile sulla quale è
calcolata l'imposta argentina.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta argentina,
in ogni caso, sarà considerata come prelevata con l'aliquota del:
a) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10;
b) 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo
11;
c) 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12.
5. Se, ai sensi della legislazione argentina, l'imposta argentina sugli utili delle
imprese, prevista all'articolo 7 della presente Convenzione, non è prelevata, in tutto o
in parte, per un periodo limitato di tempo, detto ammontare si considererà pagato agli
effetti del paragrafo 2 del presente articolo nei limiti del 15 per cento dell'ammontare
di detti utili.
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, ai nazionali che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda
ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei
confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le
altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si
applicano alle imposte di ogni genere e denominazione .
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente comportano o
comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del
paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione (1).
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od
autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi
di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi
di deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa
o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero
rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato dello Stato (rectius "a richiesta dell'interessato o dello
Stato" - n.d.r.) di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
da un attestato ufficiale dello Stato di cui il contribuente è residente certificante che
sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o
delle riduzioni previste dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Buenos Aires non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica
e le sue disposizioni si applicheranno: a) per quanto concerne le imposte riscosse
mediante ritenute alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dalla
data della firma della presente Convenzione; b) per quanto concerne le altre imposte sul
reddito, nonché le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni
periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno della firma della
presente Convenzione.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dal trasporto
internazionale marittimo ed aereo, firmata il 12 aprile 1949, è abrogata. Le sue
disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la
presente Convenzione, in conformità al precedente paragrafo 2.
4. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui d diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno Stato contraente
relativa ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1ø gennaio incluso successivo
alla firma della presente Convenzione e fino alla sua entrata in vigore, possono essere
presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più
favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
Art. 31. Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno
Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione per via
diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare a
decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.
2. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) per quanto concerne
le imposte riscosse mediante la ritenuta alla fonte, alle somme attribuite o messe in
pagamento a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la
denuncia sarà stata notificata; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le
imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo d'imposta che inizia a
decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà
stata notificata. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il 15 novembre 1979 in duplice esemplare
originale, in lingua italiana, spagnola e francese, prevalendo quest'ultimo in caso di
contestazione.
PROTOCOLLO
Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
argentina per evitare le doppie imposizioni, i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della
presente Convenzione. 1. Per quanto concerne il paragrafo 3 a) dell'articolo 2: le
disposizioni di detto articolo si applicano inoltre, per quanto concerne le imprese di cui
all'articolo 8, a qualsiasi imposta, contributo o diritto di licenza che gravino
l'esercizio di attività aventi fini di lucro nei territori della capitale federale e nei
territori argentini sottoposti alla giurisdizione nazionale. Nonostante le disposizioni
dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia per tutti gli anni fiscali non
ancora prescritti.
2. Per quanto concerne il paragrafo 3 b) dell'articolo 2: resta inteso che se un'imposta
sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in Italia, la presente Convenzione si
applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata conformemente alle
disposizioni dell'articolo 24.
3. Per quanto concerne l'articolo 5, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare
la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non consideri, nelle
Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni che saranno firmate successivamente
alla data della firma della presente Convenzione, come stabile organizzazione una sede
fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci per l'impresa. La presente
deposizione non si estende alle Convenzioni gi parafate dall'Argentina con il Belgio, il
Canada e la Spagna.
4. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente
connesse con attività di detta stabile organizzazione.
5. Per quanto concerne l'articolo 7, resta inteso che, qualora un residente dell'Italia
possegga una stabile organizzazione nella Repubblica argentina, l'imposta argentina sugli
utili di tale stabile organizzazione, sia che colpisca la stabile organizzazione in quanto
tale, od il predetto residente, ovvero l'uno e l'altra, non eccederà l'imposta che, in
conformità alla legislazione argentina, è applicabile agli utili di una società
domiciliata nella Repubblica argentina, aumentati del quindici per cento (15%) degli utili
stessi calcolati successivamente alla deduzione dell'imposta sopra menzionata.
6. Per quanto concerne l'articolo 12, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare
la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non comprenda, nelle
Convenzioni per eliminare la doppia imposizione che essa firmerà a decorrere dalla firma
della presente Convenzione, nella nozione di "canone" prevista nel paragrafo 3
del detto articolo, i lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o tecnica
sui metodi o procedure industriali, commerciali o amministrative. La presente disposizione
non si estende alle Convenzioni gi parafate dall'Argentina con l'Austria, il Belgio e la
Finlandia.
7. Con riferimento: a) all'articolo 13: gli utili di capitale derivanti dall'alienazione
di beni mobili ed immobili impiegati direttamente attività specifica di trasporto
internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa di trasporto internazionale proprietaria di
tali beni; b) all'articolo 23: il patrimonio di un'impresa di trasporto internazionale
impiegato direttamente nella specifica attività della stessa è imponibile soltanto nello
Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia in
Argentina per gli anni fiscali non ancora prescritti.
8. Con riferimento all'articolo 25, resta inteso che le disposizioni della legislazione
argentina in vigore al momento della firma del presente Protocollo, relative alla
imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa italiana possegga in Argentina,
non sono meno favorevoli delle disposizioni relative all'imposizione applicabile alle
imprese argentine che svolgono le medesime attività.
9. Con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 25, resta inteso che l'imposta sulle
rimesse di utili prevista dalla legislazione argentina sugli investimenti esteri non fa
parte integrante della presente Convenzione fintanto che i cittadini italiani non
residenti della Repubblica argentina ricevono lo stesso trattamento, ai fini della legge
sopra menzionata, dei cittadini argentini residenti fuori del territorio di quest'ultimo
Paese.
10. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedure amichevole non è alternativa alla procedura contenziosa nazionale, che va, in
ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione
delle imposte non conforme alla Convenzione.
11. Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non esclude
l'interpretazione secondo cui le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di
comune accordo, stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni
d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione.
12. La disposizione prevista al paragrafo 2 b), secondo capoverso, dell'articolo 12 non si
applica alle pellicole cinematografiche e alle opere registrate per la televisione,
purché queste siano di produzione italiana. In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma il 15
novembre 1979 in duplice esemplare originale, in lingua italiana, spagnola e francese,
prevalendo quest'ultimo in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979 (Gazz. Uff. n. 49 del 18
febbraio 1984). Il giorno 15 dicembre 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979, la cui ratifica è stata autorizzata con
legge 27 aprile 1982 n. 282, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 144 del 27 maggio 1982. In conformità all'art. 30, secondo comma, la convenzione è
entrata in vigore il giorno 15 dicembre 1983.
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