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L. 21 maggio 1998. n. 175. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994 (S.O. n. 107/L alla Gazz.
Uff. n. 130 del 6 giugno 1998).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica di
Albania ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione Tra
il governo della Repubblica di Albania e il governo della Repubblica Italiana per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali.
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessive degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Albania:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tatimi mbi te ardhurat
personale)
2) l'imposta sugli utili (tatimi mbi fitimin)
3) le imposte sulle piccole imprese (tatimi mbi biznesin e vogel)
ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate
quali "imposta albanese")
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorché riscosse
mediante ritenuta
alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione
delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno 18 modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Albania" designa il territorio della Repubblica di Albania, ivi
comprese le zone adiacenti al mare territoriali dell'Albania le quali, ai sensi della
legislazione albanese ed in conformità dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione
della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, sono
state o potranno in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono
essere esercitati diritti dell'Albania per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino
e le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa le Repubblica Italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia, che, ai sensi della legislazione italiana
concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali ed in conformità
dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due
Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, possono essere considerate come zone
all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto
concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Albania o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione dalla legislazione degli
Stati Contraenti da cui detta società ritrae il suo status giuridico;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto
stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato
contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia
utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in
conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione
"autorità competente" designa:
1) per quanto concerne l'Albania, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante
autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtùù della legislazione di detto Stato,
è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della
sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il
reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che ivi
posseggono.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la
nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati-contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un
laboratorio; f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un' impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si
applichi il paragrafo 5 è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato
se:
a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di
concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona
sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa;
b) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di
eseguire commissioni in relazione a merci situate in detto Stato che appartengano
all'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la
propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisca
di per se motivo sufficiente per fare considerare una qualsiasi delle dette società come
stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi
quelli derivanti dalle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione dall'affitto, nonché di ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Trasporti
internazionali
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o
veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello stato contraente in cui si
trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto (di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio. Articolo 9 Imprese associate Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente da uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui e residente la società che paga i dividendi, sia attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Articolo 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da una Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne e l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente
locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente
locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario)
interamente di proprietà dell'altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un
istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo
stipulato tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi, sia attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il
debitore e il beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente
e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato; ma se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di
brevetti, marchi di fabbrica o di, commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dai
quale provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore del canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento
dei canoni e che come tali ne sopportano l'onere, i canoni stessi, si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
dell'uso, diritto o informazione per i quali, sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe
stato convenuto tra debitore, e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità, alla legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 13 Utili di
capitale
1. Gli, utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni, mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente, nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi,
aeromobili o veicoli di trasporto stradale impiegati in traffico internazionale o di beni
mobili adibiti all'esercizio di dette navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
3. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui
l'alienante è residente.
Articolo 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro
Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato
contraente per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i
redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili
a detta base fissa; o
b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel
corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro
Stato ma unicamente nella misura in cui derivano dalle sue attività esercitate in detto
altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro
subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi
e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel
corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una
base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti dei presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli di
trasporto stradale impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato
contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato. Articolo 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli, 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro di cinema, della radio o
della televisione ovvero in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili nello
Stato contraente in cui dette attività sono esercitate.
2. I redditi percepiti da artisti dello spettacolo o da sportivi residenti di uno Stato
contraente non sono imponibili nell'altro altro Stato contraente nel quale tali attività:
sono svolte, qualora le stesse siano esercitate nel quadro, di un soggiorno finanziato
essenzialmente da uno o da entrambi gli Stati contraenti, o da loro suddivisioni politiche
o amministrative o pubbliche istituzioni.
3. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte da un'artista dello
spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità siano corrisposti non a questo sportivo o
artista direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente in cui le
attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Articolo 18 Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato. Articolo 19 Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto
Stato il quale:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) tuttavia, tali, pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 Professori
insegnanti e ricercatori
1. Le remunerazioni che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale e, o era
immediatamente prima di recarsi in un Stato contraente, residente dell'altro Stato
contraente e che soggiorni temporaneamente nel primo Stato, per un periodo non superiore a
due anni, allo scopo di insegnare o di, effettuare ricerche scientifiche presso una
università collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento, riceve per tale
insegnamento o ricerca, sono esenti da imposta in detto Stato, a condizione che tali
remunerazioni siano assoggettate ad imposta nell'altro Stato contraente.
2. La disposizione del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa è
condotta principalmente nell'interesse privato di una o più persone.
Articolo 21 Studenti,
apprendisti e tirocinanti
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato
contraente e che soggiorna nel primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni al
solo scopo di compiervi i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano
da fonti situate al di fuori di detto Stato. 2. I redditi che uno studente, un apprendista
o un tirocinante riceve in corrispettivo di attività, svolta in uno Stato contraente nel
quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione professionale non sono imponibili in detto Stato, per il tempo ragionevolmente
necessario per conseguire dette finalità, purché i redditi stessi non eccedano
quanto necessario ai fini del suo mantenimento, della sua istruzione o della sua
formazione.
Articolo 22 Altri
redditi
1. Gli elementi ai reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, non espressamente menzionati, negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, qualora il beneficiario
del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi
di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in
essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi
delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi
corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Articolo 23 Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6,
posseduto da un residente di uno Stato contraente e, situato nell'altro Stato contraente,
è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato
contraente dispone, nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, è, imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale utilizzati
nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e imponibile
soltanto in detto Stato.
Articolo 24 Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Albania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Albania, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
3. Per quanto concerne l'Albania: se un residente dell'Albania ritrae redditi che, in
conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia,
l'Albania, dedurrà dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente un ammontare
pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potrà tuttavia eccedere
la quota dell'imposta albanese sul reddito, calcolata prima della deduzione,
corrispondente al reddito imponibile in Italia.
4. Qualora, in conformità della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte
sugli utili d'impresa alle quali si applica la presente Convenzione siano state eliminate
o ridotte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente
pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 25 Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
esenzioni, le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta
che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi
di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente
sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa,
nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei
confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, posseduto o
controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti, dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono, o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 26 Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano, o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
autorità competente, dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade
nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per, regolare il caso per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità, competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro ai di pervenire ad un accordo come indicata nei paragrafi precedenti. Qualora si
ritenga che uno scambio verbale di opinioni, possa facilitare il raggiungimento di tale
accordo, esso potrà aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle
Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 27 Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della, presente convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete così come le informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette
persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o
autorità potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle
sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi, in deroga alla propria legislazione o alla
propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato
contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari,
industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28 Agenti
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o consolari in virtùù delle regole generali del
diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29 Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui e residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti, dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità delle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo.
Articolo 30 Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a ...................... non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno, con riferimento ai redditi realizzati o
al capitale posseduto, a decorrere dal, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
solare, successivo a quello nel quale la presente Convenzione entra in vigore. Le
disposizioni dell'articolo 27 (Scambio di informazioni) si applicheranno a decorrere da e
successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 31 Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via
diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare,
a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la
Convenzione cesserà di applicarsi con riferimento ai redditi realizzati o al capitale
posseduto a decorrere dal, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. In Fede Di Che
i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a TIRANA, il 12-12-1994, in duplice esemplare, nelle lingue albanese, italiana e
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo
inglese.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica
Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, e sul
patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione
stipulata in data odierna tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della
Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le
seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante di detta Convenzione:
Resta inteso che:
1. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'espressione "sede di direzione
effettiva" comprenderà, in particolare, l'oggetto principale di attività
dell'impresa.
2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con attività della stabile organizzazione.
3. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli utili che un'impresa di uno
Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o
veicoli di trasporto stradale non sono sottoposti ad alcuna imposta locale sui redditi
applicata nell'altro Stato contraente.
4. Qualora, in conformità dell'articolo 9, da parte di uno Stato contraente venga
effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente,
nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che
sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei
confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla
giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in
conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione ed al
paragrafo 7 del presente Protocollo.
5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una
persona fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto Italiano per il Commercio
Estero (ICE) e all'Istituto Italiano di Cultura come pure ai corrispondenti enti pubblici
albanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni
pubbliche.
6. Con riferimento all'articolo 23, qualora venga introdotta un'imposta sul patrimonio in
uno degli Stati contraenti, le autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno
di inserire disposizioni speciali in detto articolo, in conformità ai principi ivi
contenuti, completando altresì l'elenco delle imposte di cui al paragrafo 3 dell'articolo
2 della presente Convenzione.
7. Con riferimento all'articolo 26, resta inteso che variazioni di imposte in conformità
a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva
di tali imposte. Resta altresì inteso che, nel caso dell'Italia, la frase precedente
significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente
dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere
le controversie fiscali.
8. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediranno alle autorità
competenti degli Stati contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre
prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione. In
Fede di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente
Protocollo. Fatta a TIRANA, il 12-12-1994, in duplice esemplare, nelle lingue albanese,
italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di
dubbio, il testo inglese. |