Il requisito della novità è necessario
per gli investimenti di cui ai punti 1, 2 e 4 mentre non potrà
ovviamente sussistere con riferimento alla riattivazione e all'ammodernamento
di impianti già esistenti. Si ritiene necessario il requisito
della novità anche relativamente agli immobili, nonostante
ciò non risulti dal tenore letterale dell'art. 4, comma 4
del decreto in esame.
Realizzazione di nuovi impianti
Nel precisare la nozione di impianti la C.M. 27.10.1994,
n. 181/E, richiamata successivamente dalla C.M. 20.3.2000, n. 51/E
(relativa all'agevolazione Visco), aveva precisato che tale espressione
comprende "le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie,
i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati nel suolo, le
attrezzature ecc." .
Completamento di opere sospese
Il completamento di opere iniziate nel passato
e non concluse integra la fattispecie di completamento di opere
sospese. Si tratta di opere che non sono mai state utilizzate prima
da altri in quanto non completate; anche in questo caso siamo quindi
di fronte a investimenti effettuati su beni nuovi.
Ampliamento, riattivazione e ammodernamento
di impianti esistenti
Secondo la citata circolare n.181/E, l'ampliamento,
la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti si realizza
attraverso:
a) interventi tesi ad aumentare la potenzialità e la produttività
degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente
o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso
esistente di maggiore capacità produttiva;
b) interventi tesi a portare in funzione impianti disattivati;
c) interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto
ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.
In tali ipotesi non è richiesta la novità
dell'impianto, in quanto sono agevolate le spese di intervento sullo
stesso; non è altresì necessario che l'impianto sia
di proprietà dell'impresa.
Giova sottolineare che gli interventi di ammodernamento
effettuati su beni non di proprietà sono considerati costi
pluriennali ai sensi dell'art. 74, TUIR.
Acquisto di beni strumentali nuovi
La gran parte delle imprese medio piccole sfrutterà
l'agevolazione Tremonti procedendo all'acquisto di beni strumentali
nuovi. Si tratta di quei beni soggetti ad ammortamento disciplinati
negli artt. 67 e 68, TUIR.
E' agevolato l'acquisto di beni in proprietà,
l'acquisizione in leasing e la realizzazione in economia. Tra i
beni immateriali suscettibili di agevolazione sono compresi i brevetti,
il know-how, il software di base e applicativo. E' invece sicuramente
da escludere, per interpretazione consolidata, fornita da ultimo
con riferimento all'agevolazione Visco, che sia agevolato l'avviamento.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati
in leasing l'importo agevolato è pari al costo sostenuto
dalla società di leasing concedente. Nell'ipotesi di IVA
indetraibile per l'utilizzatore il valore dell'investimento comprenderà
anche quella parte di IVA indetraibile.
Sono agevolabili anche gli acquisti di beni di
costo inferiore al milione.
Nell'agevolazione Tremonti-bis, a differenza della Visco, risulta
agevolato anche l'acquisto di autovetture. L'ammontare agevolato
dovrebbe essere non superiore all'importo complessivamente deducibile
ai fini delle imposte dirette, attualmente pari a L. 17,5 milioni
per la generalità delle imprese (L. 35.000.000 x 50%) e L.
40 milioni per gli agenti di commercio (L.50.000000 x 80%).
Per i beni costruiti in economia si pone invece
il problema che l'investimento soddisfi il requisito della novità
qualora vengano utilizzati nella costruzione beni non nuovi. Affinché
venga soddisfatto il predetto requisito, è necessario che
la maggior parte dei beni utilizzati per la costruzione sia nuova.
Investimenti immobiliari
La "nuova" Tremonti non incontra particolari
limitazioni per quanto riguarda l'investimento immobiliare. Ai fini
dell'agevolazione deve trattarsi di immobili strumentali per natura,
ossia tutti gli immobili appartenenti alla categorie catastali A/10,
B, C, D ed E, a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte dell'imprenditore
che potrà anche concedere l'immobile in locazione o in comodato.
Per quanto riguarda il requisito della novità,
giova ricordare che, con riferimento alla "vecchia" agevolazione,
era stato precisato che il requisito della novità si realizza:
- per i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice se costituiscono
beni merce per la stessa;
- per i fabbricati acquistati dall'impresa non costruttrice, a condizione
che sia dimostrato che il bene è nuovo in quanto mai utilizzato
da nessun altro.
La ristrutturazione di un immobile non consente
di fruire dell'agevolazione, ancorché la ristrutturazione
sia profonda e comporti anche il cambiamento della categoria catastale
dell'immobile, infatti, la stessa non determina la nascita di un
nuovo immobile bensì una semplice variazione di dati catastali.
Fa eccezione a tale regola, e quindi può essere agevolata,
la ristrutturazione dell'immobile che non è possibile demolire
completamente a causa di vincoli storico-artistici o derivanti da
strumenti urbanistici.
Aree fabbricabili
Secondo la C.M. 181/E/94 le aree su cui insistono
i fabbricati e quelle accessorie rientrano nell'agevolazione. A
tal fine, è necessario però che la costruzione sulla
predetta area (acquistata in un periodo agevolato) abbia ad oggetto
immobile strumentale per natura e che inizi prima del termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo agevolato
(ad esempio 31.10.2002 per la Tremonti 2001).
Momento di rilevanza degli investimenti
L'esistenza di una norma antielusiva induce a ritenere
che gli investimenti rientrano nell'agevolazione se effettuati entro
il periodo d'imposta, ancorché i beni non siano entrati in
funzione. Tale criterio dovrebbe trovare applicazione anche per
i beni acquistati dai lavoratori autonomi in quanto anche per essi
la deduzione avviene con la tecnica dell'ammortamento.
I benefici dell'agevolazione sono revocati se entro
il secondo periodo d'imposta successivo i beni agevolati vengono
ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
I periodi d'imposta sono, invece, cinque con riferimento agli investimenti
immobiliari.
Eventi che riducono l'ammontare degli investimenti
La norma agevola l'eccedenza degli investimenti rispetto al quinquennio
precedente. Sia per il periodo agevolato che per il calcolo del
plafond di riferimento assumono rilievo gli investimenti netti di
ciascun periodo.
Vanno quindi analizzati gli eventi che riducono
l'ammontare degli investimenti e il valore ad essi attribuito. Costituiscono
riduzione degli investimenti:
- le cessioni;
- le assegnazioni ai soci;
- altre dismissioni che possono concretizzarsi in rottamazione dei
beni oppure destinazione a finalità estranea all'esercizio
dell'impresa.
Il valore del disinvestimento sarà pari:
· al corrispettivo della cessione nel caso di vendita;
· al valore normale in caso di cessione del contratto di
leasing;
· al valore normale nel caso di destinazione a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa;
· al valore normale nel caso di dismissione del bene (rottamazione).
Il valore dovrebbe essere quindi pari a zero. Tuttavia
va evidenziato che con riferimento all'agevolazione Visco l'Amministrazione
finanziaria precisò che il valore da considerare corrispondeva
con il costo fiscalmente riconosciuto.
Con riferimento ai lavoratori autonomi, non esistendo norme analoghe
a quelle previste per il reddito d'impresa, si ritiene in ogni caso
di dover adottare le medesime soluzioni.