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Cicolare 1/2002

LA MANOVRA FINANZIARIA 2002:

1) NOTA SINTETICA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI NATURA FISCALE ADOTTATI CON LA L. 448 DEL 28 DICEMBRE 2001.

2) SCUDO FISCALE: DECRETO LEGGE 350/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE 409/2001.

3) DETASSAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO REINVESTITO (TREMONTI BIS): LEGGE N. 383 DEL 18 OTTOBRE 2001, ART.4.

Come è consuetudine di questo Studio, ci pregiamo informarVi delle principali disposizioni contenute nella Manovra Finanziaria 2002, varata con la L. n. 448 del 28 dicembre 2001, che potrebbero incidere tanto sulla sostanza degli obblighi tributari quanto sugli adempimenti formali da rispettare nel corso del nuovo anno.
L'esposizione degli articoli ritenuti di maggiore interesse è necessariamente sintetica e dunque non esaustiva, pur restando lo Studio a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento relativo sia alle disposizioni trattate in questa sede che a quelle volutamente omesse.
Saranno esposti, a corredo dei commenti alla norma citata e quali strumenti di pianificazione per l'anno a venire, alcuni cenni alle ulteriori disposizioni di carattere fiscale di maggiore rilevanza per l'esercizio 2002.

 

LEGGE N. 448 DEL 28 DICEMBRE 2001: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO.
 
Art. 2 Comma 6
Materia: ALIQUOTE IRPEF

Per il 2002 è stata sospesa la disposizione, contenuta nella Finanziaria 2001, che prevedeva la riduzione delle aliquote IRPEF.
Le aliquote per il 2002, saranno pertanto le stesse applicate per il 2001 ossia le seguenti.

Fasce di reddito
Fino a
10.329,14 €
(20 milioni)
Oltre 10.329,14 €
(20 milioni)
e fino a 15.493,71 €
(30 milioni)
Oltre 15.493,71 €
(30 milioni)
e fino a 30.987,41 €
(60 milioni)
Oltre 30.987,41 €
(60 milioni)
e fino a
69.721,68 €
(135 milioni)
Oltre 69.721,68 €
(135 milioni)
Aliquote IRPEF
18%
24%
32%
39%
45%

 

Art. 3 Commi da 1 a 3
Materia: RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA.
È riaperta la rivalutazione dei beni d'impresa. La possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000 è estesa anche ai beni risultanti nel bilancio dell'esercizio chiuso entro il 31.12.2000 e potrà essere effettuata nel bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade dopo l'1.1.2002 (generalmente nel bilancio chiuso al 31.12.2001).
Sono state introdotte, rispetto a quanto previsto in precedenza, due novità:
1) il maggior valore è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (le precedenti disposizioni disponevano invece un effetto immediato);
2) l'imposta sostitutiva concorre alla formazione del credito d'imposta pieno.
Art. 3 Commi da 4 a 6
Materia: ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE DELLA DITTA INDIVIDUALE.
E' riproposta l'estromissione dell'immobile strumentale utilizzato al 30.11.2001 da parte dell'imprenditore individuale da effettuare entro il 30.4.2002. L'estromissione comporta il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, IRAP e IVA pari al 10% della differenza tra il valore normale di tali beni, riferibile nella maggior parte dei casi al valore catastale, e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
L'imposta sostitutiva, in presenza di immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, dev'essere maggiorata del 30% dell'IVA applicabile al valore normale.
L'imposta sostitutiva di cui sopra dovrà essere versata in forma rateale alle seguenti scadenze:
· 40% entro il termine di presentazione di UNICO 2002 (31.10.2002);
· 30% entro il 16.12.2002 (maggiorata degli interessi del 3% annuo);
· 30% entro il 16.3.2003 (maggiorata degli interessi del 3% annuo).
Art. 3 Commi da 7 a 10
Materia: ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI.
E' riproposta l'assegnazione agevolata di beni ai soci originariamente prevista dall'art. 29, Legge n. 449/97. L'assegnazione dei beni deve essere effettuata entro il 30.9.2002 e richiede il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP eventualmente maggiorata, per i beni la cui cessione è soggetta ad IVA, del 30% dell'imposta applicabile al valore normale. I soci assegnatari devono risultare iscritti alla data del 30.9.2001 nel libro soci.
Possono essere oggetto dell'assegnazione i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, i beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali per l'esercizio dell'attività dell'impresa, nonché le quote di partecipazione in società.
Relativamente alle partecipazioni non quotate è necessario predisporre una perizia giurata di stima del patrimonio della società, da parte dei soggetti espressamente abilitati.
Le disposizioni in esame sono applicabili anche alle cessioni a titolo oneroso dei suddetti beni nei confronti dei soci come sopra individuati.
Art. 3 Comma 11
Materia: CONFERIMENTI IN DOPPIA SOSPENSIONE D'IMPOSTA.
Le società di capitali che hanno fatto conferimenti ad altre società di capitali per i quali restano distinti i valori di libro dei beni e delle azioni da quelli fiscalmente riconosciuti possono ottenere il riconoscimento dei maggiori valori attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva. Tali disposizioni vengono ora estese ai beni iscritti nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2001. Vengono inoltre introdotte aliquote più favorevoli per il riconoscimento dei nuovi valori; così l'originaria imposta sostitutiva del 19% prevista a carico della conferente viene ridotta fino al 12% e quella del 15 % per la conferitaria diventa del 9%.
Art. 3 Comma 13
Materia: FIRMA DIGITALE.
E' prorogata al 9.12.2002 l'entrata in vigore della procedura della "firma digitale" introdotta dalla Legge n. 340/2000 per la presentazione di domande, denunce e atti (bilanci) al Registro delle Imprese.
Sarà comunque opportuno munirsi il prima possibile della apposita smart card al fine di evitare tempi di attesa eccessivamente lunghi che sono prevedibili all'approssimarsi della predetta scadenza.
Art. 4
Materia: AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA.
Le riserve in sospensione d'imposta, anche se imputate a capitale sociale, esistenti nel bilancio al 31.12.2001, possono essere "affrancate" mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19% da effettuarsi in tre rate annuali.
La prima rata, pari al 45%, dovrà essere corrisposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2001.
Art. 5
Materia: VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA.
E' prevista la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni qualificate e non qualificate possedute alla data dell'1.1.2002.
Utilizzando tale opportunità, il soggetto interessato potrà assumere, al momento della cessione della partecipazione, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, in luogo del valore d'acquisto della partecipazione, il valore all'1.1.2002 della frazione di patrimonio netto della società determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
Tale possibilità è concessa a condizione che sia versata un'imposta sostitutiva determinata applicando al valore periziato le seguenti percentuali:
- 4% per le partecipazioni che risultano "qualificate" alla data dell'1.1.2002;
- 2% per le partecipazioni che risultano "non qualificate" alla data dell'1.1.2002.
L'imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione entro il 30.9.2002 o in tre rate annuali di pari importo con applicazione degli interessi.
Va evidenziato che la perizia di stima dovrà essere redatta e giurata, dai soggetti abilitati, entro la predetta data del 30.9.2002.
In ogni caso è previsto che, qualora il valore di cessione risulti inferiore al valore periziato, la minusvalenza non potrà essere utilizzata in compensazione.
Art. 6
Materia: MODIFICA DELL'ART. 2474 CODICE CIVILE
Con tale innovazione anche le società a responsabilità limitata potranno, come del resto già previsto per le società per azioni, esprimere il capitale sociale convertito in euro in centesimi. Per le società a responsabilità limitata di nuova costituzione resta invece fermo l'obbligo di esprimere il capitale in unità di euro.
Art. 7
Materia: RIVALUTAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA DETENUTI DA PERSONE FISICHE
Con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da una persona fisica alla data del 01/01/2002, sul valore determinato in base ad una perizia giurata di stima, è possibile rivalutare il costo di acquisto al valore peritato.
Tale rivalutazione ha lo scopo di mitigare la plusvalenza che maturerà all'atto della futura cessione del terreno.
La norme prevede inoltre la possibilità di una rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta, fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con applicazione degli interessi.
Art. 8
Materia: SOPPRESSIONE DELL'INVIM
A partire dal 01/01/2002, e pertanto con un anno di anticipo rispetto al previsto, è abolita l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
Art. 9 Comma 1 e 2
Materia: PROROGA AGEVOLAZIONE DEL 36% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO FINO AL 31/12/2002
Sia pure con alcune modifiche è stato prorogato fino al 31/12/2002 il regime agevolativo del 36% sugli interventi di recupero edilizio.
Due sono le principali novità:
1) la detrazione d'imposta del 36% può essere oggi utilizzata dal contribuente unicamente in dieci rate annuali di pari importo; in precedenza era invece possibile optare per una rateizzazione in cinque o dieci anni;
2) l'agevolazione del 36% spetta sugli interventi di recupero edilizio fino ad un massimo di € 77.468,54 annui per ciascun immobile oggetto di restauro.
Di particolare importanza è l'estensione dell'agevolazione agli acquisti di immobili da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che abbiano provveduto al completamento dei lavori entro il 31/12/2002 ed alla successiva alienazione entro il 30 giugno 2003. L'acquirente dell'immobile avrà pertanto diritto ad una detrazione del 36% del valore degli interventi eseguiti che per espressa previsione legislativa sono considerati pari al 25% del prezzo pattuito per l'acquisto dell'unità immobiliare. Resta anche in questo caso valido il limite di 77.468,54 Euro.
Art. 9 Comma 3
Materia: PROROGA AL 31/12/2002 DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PER LE MANUTENZIONI DI FABBRICATI ABITATIVI
E' stata prorogata al 31 dicembre 2002 l'aliquota IVA ridotta al 10% per i servizi di assistenza domiciliare e le manutenzioni di fabbricati abitativi. Si dovrebbe trattare dell'ultima proroga in quanto l'Unione Europea ha autorizzato un aliquota agevolata di questo tipo solo per il triennio 2000/2002.
Art. 9 Comma 12 e 13
Materia: STUDI DI SETTORE
Per i periodi d'imposta 2001 e 2002 non è prevista l'applicazione di sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi, si adeguino alle risultanze degli studi di settore indicando ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili.
Art. 9 Comma 15
Materia: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'EMERSIONE.
Il termine per aderire alla sanatoria in materia di lavoro nero è stato posticipato dal 28/02/2002 al 30/06/2002 ed è stata inoltre prevista, al verificarsi di determinate condizioni, la non applicazione delle sanzioni ai fini IVA, IRPEF ed IRAP.
Art. 9 Comma 16 e 17
Materia: DEDUCIBILITA' DEI COSTI CORRISPOSTI A SOCIETA' RESIDENTI NEI PARADISI FISCALI
La preesistente disciplina prevista dall'art. 76 comma 7ter 1° periodo, risultata di impossibile applicazione e mai entrata in vigore, è stata sostituita con una nuova normativa che consente la deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di società residenti in paradisi fiscali al verificarsi di alcune fattispecie, questa volta realisticamente dimostrabili da parte del contribuente italiano.
Art. 12
Materia: GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.
Con tale norma è stato precisato che sfuggono alla giurisdizione delle commissioni tributarie solo le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora.
 
SCUDO FISCALE: DECRETO LEGGE 350/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE 409/2001.

Con il Decreto Legge 350/2001 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni nella Legge 409 del 23 novembre 2001, l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento normativo una specifica legislazione diretta a favorire il rientro dei capitali di soggetti residenti che abbiano maturato o esportato tali disponibilità senza darne comunicazione all'autorità fiscale.
In particolare la nuova normativa prevede che fra il 1° novembre 2001 ed il 28 febbraio 2002 i soggetti fiscalmente residenti in Italia, intendendo per tali le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni a queste equiparate ai sensi dell'art.5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che rimpatrino denaro ed altre disponibilità finanziarie detenute all'estero in violazione della normativa in materia (D.L. 167/1990) - che prevede l'obbligo di comunicazione dell'esistenza di tali disponibilità all'autorità fiscale italiana - possano regolarizzare tale trasferimento con il solo pagamento di una somma pari al 2,5% dell'importo delle attività regolarizzate.
La caratteristica assolutamente singolare di questa nuova normativa è rappresentata dal fatto che usufruendo dell'opportunità di sanare le irregolarità valutarie passate, non solo il contribuente si mette al riparo dalle future sanzioni valutarie (incrementate rispetto al passato ed ora pari ad una percentuale che può andare dal 5 al 25% dell'importo irregolarmente esportato) ma si dota anche della possibilità di avvalersi di quanto ritrasferito sotto forma di "scudo fiscale" per far fronte agli eventuali futuri accertamenti tributari per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data del 25 settembre 2001.
In pratica le somme ritrasferite in Italia per effetto di questa sanatoria rappresenteranno una sorta di franchigia da utilizzare (in tutto o in parte a discrezione del contribuente) per definire gli accertamenti tributari, a prescindere dal fatto che questi ultimi si riferiscano alle somme ed alle attività rimpatriate o regolarizzate.Oggetto di regolarizzazione potranno essere anche le attività di natura non finanziaria, quali ad esempio gli immobili, le opere d'arte, quote di multiproprietà, oggetti preziosi, ecc. detenuti all'estero senza averne dichiarato il possesso all'autorità fiscale italiana.
Particolarmente interessante è inoltre il fatto che l'autorità tributaria non ha assolutamente la possibilità di venire a conoscenza dell'identità dei soggetti che abbiano scelto di ritrasferire in Italia le proprie attività finanziarie. Dovrà essere infatti lo stesso contribuente a dichiarare di aver usufruito dello "scudo fiscale" qualora l'amministrazione finanziaria svolga una specifica attività di accertamento sui periodi d'imposta rientranti nella protezione fiscale garantita da questa normativa; è altresì evidente che questa protezione sarà tale solo fino a concorrenza della somma effettivamente ritrasferita in Italia.
Nell'ambito di questa importante innovazione normativa un ruolo assolutamente cruciale è quello riservato alle banche e alle società finanziarie che non solo dovranno ricevere e conservare la "dichiarazione riservata" del contribuente che desidera ritrasferire in Italia le proprie disponibilità esistenti all'estero, provvedendo al contempo ad incassare l'imposta del 2,5%, ma dovranno altresì assicurarsi che quanto ritrasferito non sia in alcun modo ricollegabile ad operazioni di riciclaggio del denaro.
Significativo è anche il fatto che in ottemperanza al principio di libera circolazione dei capitali il contribuente abbia la possibilità di mantenere all'estero la disponibilità di quanto dichiarato in Italia, essendo comunque dovuta solo la sanzione del 2,5% che, tra l'altro, potrà anche essere pagata mediante la sottoscrizione di speciali titoli del debito pubblico.
Sarà invece preclusa la possibilità di usufruire della normativa sul rientro dei capitali nei confronti di quei soggetti per i quali sia stato già avviato un procedimento penale in materia oppure sia già in corso un'attività di verifica tributaria alla data di entrata in vigore della Legge; al riguardo non è tuttavia chiaro perché una semplice verifica fiscale, che non è affatto certo debba concretizzarsi in un accertamento a carico del contribuente, debba precludere alla possibilità di usufruire di questa normativa agevolativa.

 
LEGGE N. 383 DEL 18 OTTOBRE 2001, ART.4: DETASSAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO REINVESTITO (TREMONTI BIS).

Nell'ambito della cosiddetta Legge dei "cento giorni" è stata riproposta, con alcune significative modifiche, l'agevolazione relativa alla detassazione del reddito reinvestito che già nel 1994, battezzata come "Legge Tremonti", esplicò i suoi effetti.
In considerazione del rilevante impatto fiscale che tale disposizione normativa potrà avere nella pianificazione del prossimo anno si ritiene di sicuro interesse riepilogare nel seguito gli elementi fondamentali che caratterizzano la citata disciplina agevolativa.

Meccanismo dell'agevolazione

L'importo escluso da imposizione è pari al 50% della differenza tra l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo agevolato e la media degli investimenti effettuati nei 5 periodi d'imposta precedenti rispetto a quello agevolato.

DETASSAZIONE (2002) =
INVESTIMENTI (1.1.2002 - 31.12.2002) - MEDIA QUINQUENNIO (1997 - 2001)

2

Per determinare l'ammontare dell'agevolazione è necessario calcolare, sia per il periodo agevolato, che per la determinazione della media del quinquennio, l'ammontare degli investimenti. Il calcolo è omogeneo per tutti i periodi in quanto le spese che possono essere agevolate sono le medesime che concorrono alla formazione della media di riferimento.

Nell'agevolazione Tremonti-bis, si possono individuare tre macroclassi di spese agevolabili:
1. gli investimenti in beni strumentali (c.d. Tremonti-investimenti);
2. le spese per la formazione e l'aggiornamento (c.d Tremonti-formazione);
3. le spese per asili nido.
La prima categoria, senz'altro più interessante e di maggior peso per ottenere l'agevolazione, viene di seguito analizzata.

Investimenti in beni strumentali

Nell'ambito degli investimenti in beni strumentali si possono individuare le seguenti categorie:
1. la realizzazione di impianti nuovi;
2. il completamento di opere sospese;
3. l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
4. l'acquisto di beni strumentali nuovi;
5. l'investimento in immobili strumentali per natura.
Tutti gli investimenti devono:
- possedere i requisiti di strumentalità;
- essere realizzati nel territorio dello Stato.

Il requisito della novità è necessario per gli investimenti di cui ai punti 1, 2 e 4 mentre non potrà ovviamente sussistere con riferimento alla riattivazione e all'ammodernamento di impianti già esistenti. Si ritiene necessario il requisito della novità anche relativamente agli immobili, nonostante ciò non risulti dal tenore letterale dell'art. 4, comma 4 del decreto in esame.

Realizzazione di nuovi impianti

Nel precisare la nozione di impianti la C.M. 27.10.1994, n. 181/E, richiamata successivamente dalla C.M. 20.3.2000, n. 51/E (relativa all'agevolazione Visco), aveva precisato che tale espressione comprende "le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie, i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati nel suolo, le attrezzature ecc." .
Completamento di opere sospese

Il completamento di opere iniziate nel passato e non concluse integra la fattispecie di completamento di opere sospese. Si tratta di opere che non sono mai state utilizzate prima da altri in quanto non completate; anche in questo caso siamo quindi di fronte a investimenti effettuati su beni nuovi.

Ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti

Secondo la citata circolare n.181/E, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti si realizza attraverso:
a) interventi tesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) interventi tesi a portare in funzione impianti disattivati;
c) interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

In tali ipotesi non è richiesta la novità dell'impianto, in quanto sono agevolate le spese di intervento sullo stesso; non è altresì necessario che l'impianto sia di proprietà dell'impresa.

Giova sottolineare che gli interventi di ammodernamento effettuati su beni non di proprietà sono considerati costi pluriennali ai sensi dell'art. 74, TUIR.

Acquisto di beni strumentali nuovi

La gran parte delle imprese medio piccole sfrutterà l'agevolazione Tremonti procedendo all'acquisto di beni strumentali nuovi. Si tratta di quei beni soggetti ad ammortamento disciplinati negli artt. 67 e 68, TUIR.

E' agevolato l'acquisto di beni in proprietà, l'acquisizione in leasing e la realizzazione in economia. Tra i beni immateriali suscettibili di agevolazione sono compresi i brevetti, il know-how, il software di base e applicativo. E' invece sicuramente da escludere, per interpretazione consolidata, fornita da ultimo con riferimento all'agevolazione Visco, che sia agevolato l'avviamento.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati in leasing l'importo agevolato è pari al costo sostenuto dalla società di leasing concedente. Nell'ipotesi di IVA indetraibile per l'utilizzatore il valore dell'investimento comprenderà anche quella parte di IVA indetraibile.

Sono agevolabili anche gli acquisti di beni di costo inferiore al milione.


Nell'agevolazione Tremonti-bis, a differenza della Visco, risulta agevolato anche l'acquisto di autovetture. L'ammontare agevolato dovrebbe essere non superiore all'importo complessivamente deducibile ai fini delle imposte dirette, attualmente pari a L. 17,5 milioni per la generalità delle imprese (L. 35.000.000 x 50%) e L. 40 milioni per gli agenti di commercio (L.50.000000 x 80%).

Per i beni costruiti in economia si pone invece il problema che l'investimento soddisfi il requisito della novità qualora vengano utilizzati nella costruzione beni non nuovi. Affinché venga soddisfatto il predetto requisito, è necessario che la maggior parte dei beni utilizzati per la costruzione sia nuova.

Investimenti immobiliari

La "nuova" Tremonti non incontra particolari limitazioni per quanto riguarda l'investimento immobiliare. Ai fini dell'agevolazione deve trattarsi di immobili strumentali per natura, ossia tutti gli immobili appartenenti alla categorie catastali A/10, B, C, D ed E, a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte dell'imprenditore che potrà anche concedere l'immobile in locazione o in comodato.

Per quanto riguarda il requisito della novità, giova ricordare che, con riferimento alla "vecchia" agevolazione, era stato precisato che il requisito della novità si realizza:
- per i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice se costituiscono beni merce per la stessa;
- per i fabbricati acquistati dall'impresa non costruttrice, a condizione che sia dimostrato che il bene è nuovo in quanto mai utilizzato da nessun altro.

La ristrutturazione di un immobile non consente di fruire dell'agevolazione, ancorché la ristrutturazione sia profonda e comporti anche il cambiamento della categoria catastale dell'immobile, infatti, la stessa non determina la nascita di un nuovo immobile bensì una semplice variazione di dati catastali. Fa eccezione a tale regola, e quindi può essere agevolata, la ristrutturazione dell'immobile che non è possibile demolire completamente a causa di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici.

Aree fabbricabili

Secondo la C.M. 181/E/94 le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie rientrano nell'agevolazione. A tal fine, è necessario però che la costruzione sulla predetta area (acquistata in un periodo agevolato) abbia ad oggetto immobile strumentale per natura e che inizi prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo agevolato (ad esempio 31.10.2002 per la Tremonti 2001).

Momento di rilevanza degli investimenti

L'esistenza di una norma antielusiva induce a ritenere che gli investimenti rientrano nell'agevolazione se effettuati entro il periodo d'imposta, ancorché i beni non siano entrati in funzione. Tale criterio dovrebbe trovare applicazione anche per i beni acquistati dai lavoratori autonomi in quanto anche per essi la deduzione avviene con la tecnica dell'ammortamento.

I benefici dell'agevolazione sono revocati se entro il secondo periodo d'imposta successivo i beni agevolati vengono ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. I periodi d'imposta sono, invece, cinque con riferimento agli investimenti immobiliari.

Eventi che riducono l'ammontare degli investimenti

La norma agevola l'eccedenza degli investimenti rispetto al quinquennio precedente. Sia per il periodo agevolato che per il calcolo del plafond di riferimento assumono rilievo gli investimenti netti di ciascun periodo.

Vanno quindi analizzati gli eventi che riducono l'ammontare degli investimenti e il valore ad essi attribuito. Costituiscono riduzione degli investimenti:
- le cessioni;
- le assegnazioni ai soci;
- altre dismissioni che possono concretizzarsi in rottamazione dei beni oppure destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa.

Il valore del disinvestimento sarà pari:
· al corrispettivo della cessione nel caso di vendita;
· al valore normale in caso di cessione del contratto di leasing;
· al valore normale nel caso di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
· al valore normale nel caso di dismissione del bene (rottamazione).

Il valore dovrebbe essere quindi pari a zero. Tuttavia va evidenziato che con riferimento all'agevolazione Visco l'Amministrazione finanziaria precisò che il valore da considerare corrispondeva con il costo fiscalmente riconosciuto.
Con riferimento ai lavoratori autonomi, non esistendo norme analoghe a quelle previste per il reddito d'impresa, si ritiene in ogni caso di dover adottare le medesime soluzioni.

 

A Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.


Roma lì, 10 gennaio 2002

(Prof. Avv. Enrico Santoro)